CGARS, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900321

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900321
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900321
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2019

N. 00321/2019REG.PROV.COLL.

N. 00159/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2015, proposto da
Emmea s.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L M T, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n.76;

contro

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Palermo, via Resuttana, 366;

Comune di Siracusa -Dipartimento Urbanistica e Pianificazione Territoriale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;

Ance Siracusa-Sezione Costruttori Edili Confindustria Siracusa, Nita Costruzioni s.r.l., Ditta Cappuccio Corrado, Progesim s.r.l., Kristina Costruzioni S.r.l. in Liquidazione, Prosim s.r.l., Euro Fam s.r.l., Restauri Monumentali s.r.l., Fidotta Costruzioni s.r.l. non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2140/2014, resa tra le parti, concernente l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il Comune di Siracusa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 marzo 2019 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti appellate costituite l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Emmea srl , società operante nel settore della edilizia, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ( sez. di Catania) n. 2140 del 2014 nella parte in cui la stessa ha respinto pro parte e per altra parte ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado (r.g.3204 del 2010) proposto dalla stessa società appellante, unitamente ad altre imprese operanti nel settore delle costruzioni, avverso la delibera del Comune di Siracusa n. 86 del 21.06.2010, con la quale è stato approvato l’adeguamento degli importi relativi agli oneri urbanistici da corrispondersi in occasione del rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso.

Con la stessa sentenza il Tar ha respinto, con statuizione che non forma qui oggetto d’appello, altro analogo ricorso (registro generale n.3244 del 2010) proposto da Ance Siracusa, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siracusa.

L’appellante lamenta l’erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.

In particolare, l’appellante reitera in questo grado i dedotti vizi di difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti per l’adeguamento degli oneri, che sarebbero stati elaborati dal Comune sulla base di evidenti errori di calcolo e comunque sulla scorta di elementi non risultanti da analisi ed indagini obiettive, ma sulla scorta di dati fallaci, assunti unilateralmente dalla Amministrazione comunale senza alcun ancoraggio a parametri oggettivamente riscontrabili.

Si duole l’appellante che, con la impugnata sentenza, il Tar , nonostante gli esiti della disposta verificazione, abbia omesso ogni approfondita indagine sulle censure proposte, ed abbia per tal via validato un modus operandi dell’Amministrazione comunale connotato da forti criticità in punto di accertamento dei presupposti giuridico-fattuali per assumere correttamente le determinazioni di adeguamento dei predetti oneri urbanistici.

Si sono costituite in giudizio le appellate amministrazione per resistere all’appello e chiederne la reiezione.

All’udienza pubblica del 20 marzo 2019 la causa è stata trattenuta per la sentenza.



2.L’appello è infondato e va respinto.



3.Giova premettere che , come ben messo in luce dal giudice di primo grado, il sistema di adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione si sostanzia in un meccanismo che consente di aggiornare gli importi che compongono il contributo dovuto dal titolare di un titolo edilizio attraverso il richiamo, con riferimento alla voce relativa agli oneri di urbanizzazione, ai “ prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (cfr. art. 16, sesto comma, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o, in relazione alla voce relativa al costo di costruzione, facendo “riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata” su determinazione regionale, e in assenza di quest’ultima “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT” (cfr. art. 16, nono comma, d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380).

Il procedimento di revisione ha la funzione di adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da rendere coerente e uniforme nel tempo l’impegno economico contributivo gravante sui beneficiari dei titoli edilizi.

In ambito regionale, l'istituto dell'adeguamento periodico dei contributi urbanistici per opere di urbanizzazione e per costo di costruzione (precisamente, degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) ha trovato la sua disciplina in una serie di interventi normativi ad opera del legislatore regionale (l'art. 34 della L.R. 37/1985 è stato infatti modificato prima dall'art. 14 della L.R. 19/1994, poi dall'art. 24 della L.R. 25/1997 e, infine, dall'art. 17, co. 12, della L.R. 4/2003).

L’art. 5 della L. n. 10/1977, come modificato nel tempo, ha previsto che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione. In esecuzione di tale disposizione nella Regione Siciliana è stato approvato il decreto del 31 maggio 1977 dell’Assessore per lo sviluppo economico, contenente le tabelle parametriche nonché una circolare esplicativa.



4.Ciò detto brevemente in ordine al quadro normativo di riferimento, va ricordato che con il primo motivo l’appellante torna a proporre la censura, già disattesa dal giudice di primo grado, del difetto di istruttoria sotteso alla delibera consiliare n. 86 del 2010 e alla stessa proposta di delibera del Dipartimento urbanistica, nella parte in cui le stesse hanno assunto quale base di calcolo un costo di costruzione medio di euro 350,00/ mc, e tanto sulla base di un generico e non riscontrato riferimento ad una pretesa indagine sulle opere pubbliche realizzate nello stesso Comune.

L’appellante adduce a supporto della illegittimità per vizio di istruttoria e motivazione anche le conclusioni della relazione di verificazione di primo grado, che avrebbe confermato come i dati relativi al costo delle opere pubbliche comunali non fosse assistito da indagini concrete e dalla specifica individuazione di dette opere pubbliche prese a riferimento.

Il Collegio è del parere che la censura non sia meritevole di condivisione.

Come ben esposto dal giudice di primo grado, il sindacato giurisdizionale sulla appropriatezza della scelta discrezionale della Amministrazione in punto di determinazione dei costi di costruzione non può spingersi fino al punto di inficiare le determinazioni amministrative per soli profili formali ( quali appunto la mancata indicazione delle singole opere pubbliche prese a riferimento per la rilevazione dei costi), a fronte di dati che appaiono ragionevolmente rispondenti ai costi medi di costruzione ed in difetto di specifiche censure che ne rivelino la palese incongruità.

Appare corretto ritenere che l’attività amministrativa di determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sia basata su un giudizio discrezionale, dovendosi fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione dei costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico (attenendo ai presumibili costi in un periodo futuro a quello di adozione della deliberazione). Ciò comporta che l’esercizio di tale attività amministrativa discrezionale sia subordinato ad una preventiva attività istruttoria di modo che le scelte compiute debbano risultare, all’esito del sindacato giurisdizionale, esenti da vizi di illogicità, irrazionalità ed erroneità .

Nel caso specifico, la motivazione circa l’importo individuato (€/mc 350,00 ) e l’iter logico che ha condotto alla determinazione del costo in questione si rinvengono, seppure sinteticamente, nella deliberazione impugnata, laddove si precisa che l’importo scaturisce dall’analisi dei costi delle opere pubbliche nel Comune medesimo.

Come correttamente osservato dal giudicante di primo grado, tale motivazione risulta sufficiente a dare conto del criterio utilizzato al fine di pervenire al dato posto a base della determinazione, criterio che, di per sé, appare tutt’altro che arbitrario (in quanto ricondotto a fattori oggettivi) ed esente da vizi di illogicità ed irrazionalità, essendo del tutto congruo e ragionevole che per pervenire ad un dato di costo presumibile si faccia riferimento ai costi delle opere pubbliche correnti nel comune interessato.

D’altronde, appare sintomatica della non illegittimità sotto tal profilo della impugnata delibera la circostanza secondo cui lo stesso verificatore di primo grado ( dirigente del Genio Civile di Catania) abbia riportato un elenco di costi delle opere pubbliche di altri comuni siciliani rispetto ai quali (v. in particolare i dati riferiti a Francofonte e Palermo) il Comune di Siracusa espone dati congruenti o comunque non palesemente discordanti.

E pertanto, tenuto conto dei margini di apprezzamento discrezionale e, parallelamente, dei limiti in cui può operare il sindacato giurisdizionale in questa materia, sotto tale profilo (e nei limiti di quanto dedotto dalle parti) la deliberazione comunale risulta immune dai vizi lamentati, non essendo il costo medio indicato palesemente incongruo o irragionevole ed anzi risultando lo stesso ragionevolmente aderente ai costi di costruzione medi delle opere pubbliche nel Comune di Siracusa.

Quanto al rilievo censorio secondo cui non sarebbero state rispettate le tabelle parametriche fissate con circolare 31 maggio 1977 dell’Assessorato regionale dello sviluppo economico per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge n. 10 del 1977, il Collegio ritiene che anche in tal caso debbano qui essere confermate, in quanto pienamente condivisibili, le statuizioni del giudice di primo grado, non scalfite dalle censure d’appello, meramente riproduttive delle censure di primo grado.

L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione risulta condotto applicando le "Tabelle parametriche" di cui ai decreti assessoriali 31/05/1977 e 10/03/1980.

Per la determinazione degli importi relativi alle singole opere di urbanizzazione, da inserire nelle tabelle parametriche, sono stati redatti appositi computi metrici facendo riferimento, per i prezzi di applicazione, al prezzario regionale OO.PP. anno 2009.

Per l'adeguamento del costo di costruzione si è tenuto conto della variazione degli indici ISTAT.

Ciò detto, il verificatore nominato con ordinanza del Tar n. 1669/2011, ha concluso affermando che l’Ente intimato ha correttamente applicato le tabelle parametriche in quanto l’andamento demografico non ha effettiva incidenza, avuto riguardo alla circostanza che la tabella parametrica per la determinazione degli oneri di urbanizzazione (classe H/II di cui al decreto del 31 maggio 1977 dell’Assessore per lo sviluppo economico), relativa ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e capoluoghi di provincia (quale Siracusa), e la relativa circolare esplicativa ( pubblicata, così come il decreto, sul supplemento ordinario alla GURI numero 26 del 18 giugno 1977), non fanno espresso riferimento all’andamento demografico (così come per gli altri comuni);
sicché, la verifica delle aree necessarie per i servizi nei singoli quartieri (ai quali fa riferimento la circolare), effettuata al momento dell’adozione dello strumento urbanistico, tiene conto della quantità di vani da realizzare e non è legata direttamente all’andamento demografico (infatti, il verificatore precisa che, se da un lato il Comune di Siracusa ha subito un decremento demografico, dall’altro si è registrato un incremento del numero di famiglie e, conseguentemente, di vani).

Sicché, anche sotto tale profilo, la censura risulta infondata.

Sotto altro aspetto, non si comprende per quale ragione la documentazione esibita dal Comune possa essere ritenuta insufficiente: il Comune ha, esemplificativamente, esibito sia i costi di esproprio determinati dall’ufficio espropri in occasione di lavori pubblici, sia i costi di esproprio determinati in sede giurisdizionale con riferimento a tre contenziosi definiti in appello;
quindi, all’evidenza, trattasi di valori assolutamente oggettivi.

Come riconosciuto dal verificatore, la media di tutti questi valori (euro/metro quadro 175,00) è quasi doppia rispetto all’importo determinato prudenzialmente dal Comune (euro/metro quadro 100,00).

Sicché, l’asserita insufficienza di dati sui quali operare la media rimane asserzione priva di pratica conseguenza, una volta che, né in ricorso, e nemmeno in sede di verificazione, siano emersi elementi di incongruità circa il valore individuato dal Comune.

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