CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-07, n. 202200291
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Pubblicato il 07/03/2022
N. 00291/2022REG.PROV.COLL.
N. 00516/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 516 del 2019, proposto dalla sig.ra L B, rappresentata e difesa dagli avvocati S F e G M, con rispettivi domicili digitali come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro- tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2564/2018 del 4 dicembre 2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il consigliere G A;
Uditi per la parte appellante gli avvocati S F e G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra L B ricorre in appello chiedendo la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 02564/2018 del 4 dicembre 2018, resa inter partes , di rigetto del ricorso da lei proposto con il quale aveva chiesto al T.a.r.:
- di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, il diritto ad ottenere il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente di IIª fascia dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli incarichi dirigenziali svolti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2000 e il 15 agosto 2005;
- conseguentemente condannare il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di € 347.813,10, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa previo espletamento di CTU tecnico-contabile, a titolo di differenze retributive e contributive, 13ª mensilità, indennità di ferie e TFR maturati e non percepiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2000 ed il 15 agosto 2005, oltre rivalutazione monetaria, interessi di mora ex art. 17 d.l. n. 132/2014, e accessori di legge.
Per maggiore intellegibilità si riportano i fatti come esposti nell’impugnata sentenza.
La ricorrente ha rappresentato che, nel periodo compreso tra il 7 marzo 1996 e il 6 aprile 2004, aveva prestato servizio, ininterrottamente e continuativamente, presso la Casa circondariale di Agrigento in qualità di direttore titolare di sede;
- che in data 7 aprile 2004 ha assunto l'incarico di direttore titolare di sede presso la Casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo;
- che, nel periodo in cui ha ricoperto i predetti incarichi dirigenziali, è stata inquadrata nella qualifica funzionale di Direttore di istituto penitenziario Area C - posizione economica C3, percependo il trattamento economico riservato ai funzionari Area C del Comparto ministeri;
- che entrambi gli istituti penitenziari (Casa circondariale di Agrigento e Casa circondariale Pagliarelli di Palermo) sono stati individuati quali istituti di livello dirigenziale non generale con d.m. 28 novembre 2000 del Ministero della giustizia, adottato in applicazione dell’allegato 2 del d.lgs. 21 maggio 2000 n. 146;
- di avere proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni dirigenziali espletate nel periodo compreso tra il 6 giugno 2000 e il 16 agosto 2005;
- che nonostante il citato d.m. 28 novembre 2000 abbia espressamente riconosciuto i predetti istituti penitenziari diretti dalla ricorrente ad Agrigento e Palermo quali uffici di dirigenza di II^ fascia, soltanto in data 25 maggio 2006, in pendenza del giudizio di primo grado promosso innanzi al Tribunale di Palermo, l'Amministrazione penitenziaria comunicava alla dott.ssa B il conferimento della qualifica di dirigente penitenziario con decorrenza 16 agosto 2005, data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005 n. 154 di riordino della dirigenza penitenziaria, confermandole l'incarico dirigenziale di direttore della Casa circondariale Pagliarelli di Palermo;
- di prestare dunque servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria presso la Casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo con qualifica di dirigente penitenziario attribuitale con decorrenza 16 agosto 2005;
- che il Giudice del Lavoro di Palermo, con sentenza n° 21721/2011 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
- successivamente anche la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 702/2014, non impugnata, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo, ritenendo la controversia di competenza del Giudice Amministrativo;
- di avere pertanto riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r..
1.2. Il gravame è stato affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e ha reclama il diritto alle differenze retributive e contributive ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001.
Ha sostenuto che, in attesa di ottenere l’inquadramento dirigenziale, ha diretto e coordinato, per oltre cinque anni, tutte le attività dei predetti istituti penitenziari di Agrigento e Palermo in modo autonomo e con pienezza di poteri, senza alcuna limitazione funzionale al ruolo direttivo, assumendosi le relative responsabilità e provvedendo alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnatele.
A suo avviso, quindi, avrebbe diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001, a percepire le differenze retributive, contributive, le tredicesime mensilità, le indennità di ferie e TFR per gli incarichi dirigenziali svolti ininterrottamente e continuativamente dal 6 giugno 2000 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 146/2000) al 16 agosto 2005 (data di decorrenza dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale), avendo percepito in tale periodo unicamente il trattamento economico previsto per il livello inferiore in cui era inquadrata (posizione economica C3) e non già il trattamento economico dirigenziale.
1.3. L’Amministrazione si è costituita per resistere alle domande della ricorrente e per eccepire l’intervenuta prescrizione.
2. Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, in primo luogo, ha accolto l’eccezione di prescrizione, formulata dall’Amministrazione, con la precisazione che si è «perfezionata limitatamente alle pretese economiche e retributive relative al periodo giugno 2000-12 gennaio 2001». Nel merito ha respinto il ricorso richiamando le motivazioni della sentenza del T.a.r. Trieste n. 374/2011: le disposizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2011 non sono estensibili alle funzioni e alle relative mansioni di carattere dirigenziale poiché esse si riferiscono «al ben diverso caso dello svolgimento delle mansioni superiori del pubblico impiego appartenente a carriera diversa da quella dei dirigenti». Evidenzia che «soltanto con la definizione dei criteri direttivi dell’azione amministrativa ed il conseguente svolgimento dell’attività gestionale e della verifica dei risultati conseguiti può aversi formalmente lo svolgimento delle funzioni dirigenziali». Per quanto riguarda il quadro settoriale relativo alla dirigenza degli istituti penitenziari osserva che la ricorrente è stata nominata dirigente, per effetto della l. n. 154/2005, con decorrenza dal 16 agosto 2005.
«Prima della nomina la stessa rivestiva la posizione economica C3, come ricavabile dal contratto integrativo sottoscritto in data 5 aprile 2000 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000. Secondo la disciplina contrattuale integrativa, i direttori C3 sono dipendenti che assumono le funzioni vicarie del dirigente.
Ebbene, dopo la trasformazione degli istituti in parola a sede dirigenziale non generale, tra i quali la Casa circondariale di Agrigento e la Casa circondariale Pagliarelli di Palermo presso le quali, nel periodo oggetto del giudizio, la ricorrente prestava servizio, non si è assistito ad alcuna modifica sostanziale nelle funzioni da quest’ultima svolte. In effetti la ricorrente, sulla scorta di una riqualificazione di natura giuridica dell'istituto carcerario, prima qualificato come ufficio non dirigenziale, pretenderebbe una differente qualificazione delle stesse mansioni che già svolgeva in precedenza.
La domanda giudiziale è pertanto destituita di fondamento considerata la corrispondenza tra le mansioni svolte dalla ricorrente e quelle fissate per il profilo professionale di appartenenza.
In altri termini, la ricorrente non ha ricevuto in via formale l’affidamento di mansioni superiori in relazione al cambio di qualifica dell’Ufficio, questo perché alle attività normalmente svolte non si sono aggiunti ulteriori compiti che hanno richiesto un arricchimento del grado speciale di autonomia, con connesso aggravio delle responsabilità. In assenza di questi presupposti, non può sostenersi che vi sia stato svolgimento di funzioni dirigenziali».