CGARS, sez. I, sentenza 2020-11-02, n. 202001003

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-11-02, n. 202001003
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202001003
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 01003/2020REG.PROV.COLL.

N. 00471/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2016, proposto dalla signora D M, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 15

contro

Comune di San Vito Lo Capo, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02685/2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del d. l. n.18/2020, convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020, tenutasi con le modalità di cui al suindicato art.84, il Cons. Giambattista Bufardeci e presenti le parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La signora D M ha impugnato in appello la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione prima, n. 2685/2015 con la quale ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego n.17902 del 27 novembre 2006 di rilascio di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della 1. 326/2003, per l'immobile ubicato in San Vito lo Capo, contrada Zarbo di Mare, in catasto al foglio 21, particella 239.



2. Il Tribunale ha disatteso le censure della ricorrente incentrate sulla violazione dell'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla errata applicazione dell’art. 15 della l. r. n. 78/1976, sulla mancanza dei necessari presupposti di fatto e di diritto posti a base del provvedimento di diniego e sul difetto di motivazione.

Il Giudice di prime cure ha, infatti, affermato che: va esclusa la rilevanza dell'omesso preavviso di rigetto per la natura vincolata delle relative determinazioni che non avrebbero potuto essere diverse da quelle in concreto adottate;
manca la prova che l’ultimazione dell'edificio abusivo sia avvenuta anteriormente al 31 dicembre 1976 il cui relativo onere incombe al privato che ha commesso l'abuso edilizio ovvero che ha richiesto la concessione in sanatoria.



3. La ricorrente, dopo avere riprodotto nel ricorso in appello il contenuto del gravame di primo grado, ha sostanzialmente riproposto, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi già articolati con il ricorso introduttivo del giudizio.

In particolare l’appellante ha messo in rilievo l’erroneità della pronuncia di primo grado deducendo: a) l’errata e falsa applicazione delle norme di' legge che regolano il procedimento amministrativo e nella specie dell'art. 10- bis della l. n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005;

b) l’errata valutazione dei mezzi di prova prodotti, con particolare riferimento alla sentenza del Pretore di Erice n. 133/81.

In buona sostanza ha lamentato che il T.a.r. non avrebbe tenuto nel debito conto che il Comune resistente ha impedito alla Messina di partecipare pienamente al procedimento, impedendole quindi di fornire gli apporti collaborativi utili a ai fini della positiva definizione della pratica, e in modo parimenti erroneo non avrebbe ritenuto idoneo mezzo di prova la sentenza del Pretore di Erice n.133/1981 che ha assolto la ricorrente dal resto ascrittole “ perché il fatto non sussiste ”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi