CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202300522
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Testo completo
Pubblicato il 09/08/2023
N. 00522/2023REG.PROV.COLL.
N. 00433/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 545 del 17 febbraio 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e del Comune di Siracusa;
Visto l’appello incidentale del Comune di Siracusa ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° giugno 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, -OMISSIS-, premesso di essere originaria proprietaria di un terreno nel Comune di Siracusa, distinto al N.C.T.U. al foglio di mappa -OMISSIS- ha esposto:
a) il predetto terreno ricade, così come previsto dal Piano Regolatore del Comune di Siracusa approvato con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente del 3 agosto 2007 n. 669, all’interno di un unico Comparto di intervento edificatorio soggetto alla disciplina urbanistica regolata dalla scheda norma “ -OMISSIS- ” e dagli articoli 89 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione. Più precisamente, come attesta il certificato di destinazione urbanistica del-OMISSIS-, il terreno è regolato dalla scheda norma “ -OMISSIS- , la quale riguarda un intero Comparto comprendente tanto due ampie zone definite -OMISSIS-e -OMISSIS- più vicine alle antiche “M ura -OMISSIS- ” (e perciò in parte soggette a vincolo archeologico diretto), quanto una parte periferica e ben più lontana dalla zona archeologica definita Sub-Comparto di intervento o Zona di Concentrazione Volumetrica (nella quale si ritrovano anche alcuni vincoli indiretti);
b) la zona “ sub comparto di intervento sottoposto alle prescrizioni esecutive di cui alla scheda norma -OMISSIS- ” è regolata in via esecutiva da una disciplina urbanistica di dettaglio che precisa funzioni e standard, prescrizione di dettaglio che trova applicazione solo dopo la cessione delle aree -OMISSIS-e -OMISSIS- indicate nella stessa scheda con le modalità di cui agli artt. 55 e 56 delle NTA;
c) sulla base delle disposizioni contenute nel PRG, l’esponente ha stipulato con il Comune di Siracusa, in data -OMISSIS-, due separate convenzioni: con la prima, recante il -OMISSIS-, ha ceduto all’Amministrazione le aree “-OMISSIS-( Parco territoriale di valenza ambientale delle -OMISSIS-
-OMISSIS- ) ed -OMISSIS- ( Parco Territoriale di valenza ambientale delle -OMISSIS- )” per un’estensione complessiva di 939.940 metri quadri; con la seconda, recante il -OMISSIS-, è stata prevista la cessione, in favore dell’Amministrazione comunale, di un’ulteriore estensione di terreno
ricadente nella zona edificabile in cui esistono alcuni vincoli indiretti per una complessiva superficie di 205.537 metri quadri, al fine di realizzarvi servizi pubblici, viabilità e parcheggi necessari all’urbanizzazione degli edifici commerciali e residenziali. Ai sensi dell’art.3 di tale ultima convenzione “… la proprietà ha diritto a realizzare, sia direttamente che mediante cessione a terzi delle relative aree, le costruzioni previste secondo i parametri di cui all’articolo 1, previo il rilascio di una o più concessioni edilizie ”;
d) in forza delle convenzioni urbanistiche sopra richiamate e sulla base di una realizzazione unitaria dell’intero Comparto, da un lato, la -OMISSIS-ha ceduto al Comune di Siracusa una superficie di terreno pari a 1.200.000 metri quadri, soggetta a vincolo archeologico, per la realizzazione del “ Parco delle -OMISSIS- ”, di servizi pubblici, viabilità e parcheggi a servizio delle zone edificabili; dall’altro, è stato convenuto e regolato il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi urbanistici programmati sulle aree edificabili residue del Comparto di proprietà della società medesima, definite come Zone di Concentrazione Volumetrica (ZCV);
e) in esecuzione di tali convenzioni, -OMISSIS-, con istanza del -OMISSIS-, ha chiesto al Comune di Siracusa il rilascio del permesso di costruire sulle aree edificabili in base a un progetto ritenuto conforme alle previsioni urbanistiche sopra riportate; con istanza del -OMISSIS-, ha inoltre chiesto sul progetto medesimo il rilascio del parere di competenza da parte della locale Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
f) con nota del -OMISSIS- la Soprintendenza ha comunicato sul progetto edilizio in questione il preavviso di parere negativo ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 241/90, asserendo che “… la p.lla -OMISSIS-, e successivi frazionamenti, risulta sottoposta a formale provvedimento di vincolo archeologico ex art. 21 L. 1089/39, giusto D.M. 15.12.1959, convalidato con D.P.R.S. n. 1832/Sg del 7.03.1966, regolarmente notificato agli aventi diritto, nonché trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 10.06.1960, con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo …”; la Soprintendenza ha, inoltre, precisato che “… il suddetto vincolo, al fine di conservare “le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo” prescrive che “è vietato qualsiasi lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e delle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie…”; ha concluso, pertanto, che, poiché “…la realizzazione di -OMISSIS- non è compatibile con le prescrizioni del vincolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 21 e 146 del D. Lgs. 42/04 non si ritiene assentibile il progetto di che trattasi …”; a tale preavviso hanno fatto seguito le controdeduzioni della società e quindi il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale la Soprintendenza ha opposto il diniego di nulla osta;
g) con un primo ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, depositato in data 26 giugno 2011, -OMISSIS-ha impugnato il predetto diniego di nulla osta, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione;
h) nelle more della decisione del ricorso, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – con decreto n. 98 del 1° febbraio 2012 - ha adottato il Piano Paesaggistico della
porzione di Ambiti regionali -OMISSIS-che insistono nella Provincia di Siracusa, che – secondo l’avviso della parte pubblica - includerebbe il terreno di proprietà della -OMISSIS-tra le zone sottoposte a “ livello di tutela 3 ” (nelle quali vige un divieto assoluto di edificazione); anche tale provvedimento è stato impugnato dalla società con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28 marzo 2012;
i) con sentenza del 2 ottobre -OMISSIS- il TAR Sicilia – Catania ha respinto tutte le domande contenute nel predetto ricorso e nei relativi motivi aggiunti;
l) proposto appello avverso la citata decisione dinanzi al CGA, con la sentenza -OMISSIS- l’impugnazione è stata respinta ed è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure -OMISSIS- ha quindi proposto domanda di indennizzo da “ atto lecito ” nei confronti della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, deducendo che l’indennizzo è dovuto dall’Ente Regionale che – pur avendo emanato “ atti leciti ” - ha, in sequenza: i) pubblicato il Piano Regolatore Regionale per la Provincia di Siracusa con Decreto del 3 agosto 2007 numero 669; ii) approvato la scheda norma “ -OMISSIS- ”, condizionando l’esecutività della stessa all’obbligo di cessione di 1,3 milioni di mq da parte del privato ai sensi dell’articolo 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, prevedendo, di contro, il rilascio della concessione diretta senza necessità di alcun piano attuativo nei termini e limiti della suddetta scheda norma; iii) emesso il parere negativo per il tramite della Soprintendenza nel 2011 e poi pubblicato il Decreto Regionale Assessoriale di Piano Paesaggistico che, nel prevedere la preminenza dell’originaria lettura del vincolo indiretto, ha sancito una incompatibilità del progetto edificatorio pur se realizzato secondo le regole dettate dalla stessa Regione con il PRG del 2007 e ratificate in sede di CRU con il voto sia della Soprintendenza che dell’Avvocatura dello Stato; in particolare, ad avviso della ricorrente, tale parere negativo della Soprintendenza configura un provvedimento implicito di revoca