CGARS, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202100818

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202100818
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100818
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2021

N. 00818/2021REG.PROV.COLL.

N. 00320/2021 REG.RIC.

N. 00321/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto dai sigg. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2021, proposto dai sigg. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Unione Italiana Lavoratori R.U.A non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 320 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - (sezione Prima) n. 223/2021 del 26 gennaio 2021;

quanto al ricorso n. 321 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione Prima) n. 224/2021 del 26 gennaio 2021.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Giovanni Ardizzone;

Nessuno è presente per le parti;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall’Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Gli odierni appellanti hanno proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, nei confronti dell’Università degli Studi di Catania due distinti ricorsi:

- con il primo, al quale è stato attribuito il n. di R.G. 2946/2014, implementato da ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti, sono state impugnati:

a) con il ricorso originario, la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania n. 391 del 29 luglio 2014 ad oggetto: “Nuovo modello organizzativo dell’Ateneo”, con la quale è stata disposta, tra l’altro, la riorganizzazione della “dirigenza” e l'inquadramento di tutti i dirigenti dell'Ateneo in un ruolo unico (di seconda fascia);

b) con il primo ricorso per motivi aggiunti la delibera del Consiglio di amministrazione n. 175 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: “Applicazione del nuovo modello organizzativo - gestionale dell’Ateneo (C.d.A. 29 luglio 2014)” nella parte in cui viene individuata la nuova organizzazione dell’Amministrazione centrale con individuazione delle strutture dirigenziali;

c) con il secondo ricorso per motivi aggiunti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 93 e 157 del 28 marzo 2018 nella parte in cui le medesime possano ritenersi confermative (anche in via implicita) degli atti e provvedimenti precedentemente impugnati e (pro parte) sospesi;

- con il secondo ricorso, iscritto al numero 17/2016, è stata impugnata la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto: “incarichi dirigenziali di prima fascia - Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2015 - conclusione del procedimento” con la quale è stato disposto l’annullamento della delibera del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2012 di convalida e conferma degli incarichi dirigenziali di prima fascia a tempo determinato con la conseguente modifica della deliberazione del 29 luglio 2014 che aveva disposto l’inquadramento dei dirigenti nel ruolo unico di seconda fascia.



1.1. Il T.a.r, con le distinte sentenze n. 223 e n. 224 del 26 gennaio 2021, ha dichiarato inammissibili rispettivamente il ricorso n. R.G. 2946/2016, come integrato con motivi aggiunti, e il ricorso n. R.G. 17/20016, entrambi «per difetto di giurisdizione amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art.11 c.p.a.»



2. Con gli odierni gravami nn. R.G. 320/2021 e 321/2021, gli appellanti impugnano rispettivamente le sentenze n. 223/2021 e 224/2021, deducendo sinteticamente i medesimi fatti, già ampiamente esposti nei rispettivi originari ricorsi. Evidenziano, in particolare, che l’Università degli Studi di Catania ha avviato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2006 concluso (già da tre lustri) un procedimento di riorganizzazione delle aree, degli uffici e dei servizi.

In particolare, con la delibera del Consiglio di amministrazione del 1° febbraio 2008, ha fissato il nuovo assetto dirigenziale in 19 aree di livello dirigenziale.

Il medesimo Consiglio, con delibera del 26 giugno 2009, ha formalizzato l’istituzione di macro-strutture organizzative a carattere dipartimentale e/o professionale (denominate strutture complesse, equivalenti alla direzione generale), conferendo i corrispondenti incarichi dirigenziali di prima fascia a tempo determinato a dirigenti di ruolo in servizio presso l’Ateneo con un’anzianità complessivamente superiore a cinque anni ( assunti a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso ex art. 28 d.lgs. n. 165/2001).

Il Consiglio di Amministrazione prima, nella seduta del 24 luglio 2009, ha sospeso tale delibera nella parte riguardante gli odierni appellanti, poi, con deliberazione del 1° ottobre 2010, a seguito del parere positivo del Collegio dei revisori dei Conti e in assenza di ragioni ostative da parte del MIUR, «ha confermato la delibera del 24 luglio 2009, in ragione dell’esistenza delle strutture complesse all’interno dell’Ateneo a seguito dell’atto di macro-organizzazione e, a mo’ di corollario, ha convalidato in capo agli odierni appellanti gli incarichi per come previsto dal regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali».

Lamentano, quindi, che il Consiglio di Amministrazione, a distanza di cinque anni, nella seduta del 29 luglio 2014, ha approvato un nuovo modello organizzativo dell’Ateneo, deliberando l’inquadramento di tutta la dirigenza dell’Ateneo nel ruolo unico di seconda fascia, con la soppressione delle strutture complesse di prima fascia istituite nel 2009, senza tenere conto, che nelle more, i dirigenti erano transitati, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165/2001 , nella prima fascia in via definitiva, essendo trascorsi, più di tre anni dal conferimento dell'incarico di prima fascia senza che alcuno di loro fosse stato oggetto di misure disciplinari.

Evidenziano che la domanda di sospensiva introdotta nel ricorso iscritto al n.17/2016, rigettata in primo grado, è stata accolta in sede di gravame dal CGAR con ordinanza n. 467/2016 «valorizzando il lungo lasso di tempo trascorso tra la delibera di istituzione delle aree di prima fascia e il conseguimento del conferimento degli incarichi (2009) e la delibera di revoca in autotutela (2015) della delibera stessa». Gli appellanti rilevano che il T.a.r. ha respinto l’istanza di riunione dei ricorsi con il mero richiamo all’esercizio di un potere discrezionale.

2.1. Gli appellanti, quindi, contestano la declaratoria del difetto di giurisdizione pronunciata dal T.a.r. contenuta nelle due sentenze ritualmente impugnate e affidano il gravame ai seguenti calendati motivi.

i) «violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato», atteso che il T.a.r. avrebbe confuso l’interesse all’azione, che potrebbe “appuntarsi anche su un diritto soggettivo”, dall’azione proposta, che è una tipica azione di annullamento, e il provvedimento impugnato (che è un atto amministrativo di macro-organizzazione) con un atto di gestione del rapporto. Gli appellanti evidenziano che la contestazione riguarda unicamente il corretto esercizio del potere amministrativo e l’unico petitum è l’annullamento delle delibere adottate dall’Università, lesive di una situazione giuridica soggettiva che è suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito di tale annullamento;

ii) «violazione dell’art. 63, comma 1, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165».

Secondo gli appellanti è da rigettare l’affermazione apodittica del Giudice di prime cure relativa all’esistenza di una «vis actrativa» a favore del «Giudice ordinario» di «tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi ai fini dell’annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro» . L’utilità materiale che i ricorrenti conseguono dall’annullamento delle delibere di macro organizzazione, non avrebbe nulla a che vedere con l’azione e la giurisdizione. Nella vicenda in trattazione sono stati impugnati atti di macro organizzazione adottati dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, organo di indirizzo politico amministrativo.

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