CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400550
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 00550/2024REG.PROV.COLL.
N. 00163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Agate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02082/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’Ufficio territoriale del Governo Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza compiutamente indicata in epigrafe con la quale si respinge il rincorso proposto per ottenere l’annullamento del decreto n. 557/PAS/10171.82/BRR, emesso dal Ministero dell’interno in data 17 dicembre 2018 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dall’odierno appellante avverso il decreto del Prefetto di Trapani Fasc. 2359-2018 del 18 luglio 2018 che disponeva nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi e munizioni, unitamente allo stesso decreto prefettizio presupposto indicato.
2. Il Prefetto della provincia di Trapani disponeva il divieto di detenzione di armi e munizioni poiché l’appellante era stato destinatario di un avviso di garanzia nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 390 e 416 bis c.p.
2.1. All’atto della notifica del detto avviso, infatti, veniva disposta dalla Procura distrettuale antimafia la perquisizione domiciliare e venivano rinvenute le armi regolarmente denunciate.
2.2. Le armi venivano sequestrare cautelativamente e contestualmente il Commissariato di polizia di -OMISSIS- chiedeva al Prefetto di Trapani di valutare l’opportunità di disporre il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni.
3. Il Prefetto adottava il provvedimento indicato in epigrafe.
4. Contro il provvedimento del Prefetto il signor -OMISSIS- proponeva il ricorso gerarchico che veniva respinto con il decreto che viene all’esame di questo Consiglio unitamente al provvedimento prefettizio presupposto.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di prime cure, costituitesi le amministrazioni intimate, non riteneva fondati i motivi con cui venivano dedotto il vizio di mancato invio della comunicazione di cui