CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202400734

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202400734
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400734
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 00734/2024REG.PROV.COLL.

N. 00064/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Milana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 227 pubblicata il 18 gennaio 2024 del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania resa nel proc. n. 1366/2023, nella parte in cui ha compensato le spese processuali tra l’odierno appellante e il ricorrente, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a., e 92 c.p.c.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 la Cons. Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 23 gennaio 2024 e depositato in pari data, è stata appellata parzialmente, da parte dell’originario controinteressato, la sentenza descritta in epigrafe, resa dal T.a.r. nel rito dell’accesso, che ha accolto il ricorso e, limitatamente ai rapporti tra l’odierno appellante e il ricorrente in primo grado, ha compensato le spese processuali, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a., e 92 c.p.c..



2. Il Comune di Siracusa non si è costituito in giudizio.



3. Si è costituito, invece, l’appellato privato Dott. -OMISSIS-, con memoria recante atto di costituzione e con appello incidentale, eccependo in primis l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse in quanto l’appellante si è limitato a contestare la compensazione delle spese, senza impugnare il capo di sentenza in cui il T.a.r. ha affermato in quel giudizio il suo status di controinteressato.

L’appellato ha anche eccepito l’inammissibilità della riproposizione, da parte dell’appellante, dell’eccezioni, assorbite o non esaminate nella sentenza appellata richiamandosi in appello agli atti di primo grado, e ciò perché quest’ultimo sarebbe incorso in un profilo di inammissibilità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., richiamando semplicemente le argomentazioni della memoria di costituzione in primo grado.

Con l’atto di appello incidentale il Dott. -OMISSIS- ha invece dedotto la violazione dell’art. 4 del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, e, quindi, l’illegittimità della liquidazione delle spese a carico del Comune in soli Euro 800, perché trattasi di un importo al di sotto dei minimi tariffari;
nonché l’illegittimità della compensazione delle spese con l’appellante incidentale, per violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 e 92 c.p.c..



4. Con memoria del 4 giugno 2024 l’appellante principale ha dedotto l’infondatezza delle eccezioni d’inammissibilità, sollevate dall’appellato, connesse in tesi alla propria qualifica di controinteressato, evidenziando di aver espressamente contestato con l’atto di appello la compensazione delle spese processuali e il rigetto della domanda di condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a. mediante il richiamo alle censure di cui ai §§. A - A/BIS - A/TER della comparsa di costituzione in primo grado e autonomamente articolate al punto B) dell’atto di appello, in linea con quanto dedotto con la memoria di costituzione in prime cura.

Anche il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS- ha depositato, il 7 giugno, la memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., insistendo nel contenuto tutto della propria memoria di costituzione con appello incidentale.



5. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2024.



6. Il Tar ha così motivato la compensazione delle spese: « Quanto ai rapporti fra la parte ricorrente e il controinteressato, il Collegio rileva che la peculiarità della vicenda contenziosa e gli interessi alla stessa sottesi – tenuto conto, in particolare, del ruolo di interlocutore istituzionale ricoperto dal -OMISSIS-nella fattispecie sostanziale in esame e delle sensibili esigenze difensive rappresentate dal deducente – giustifichino l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, dovendosi peraltro sul punto ribadire che il Collegio non è a conoscenza del contenuto delle interlocuzioni fra i due Uffici e che ipotetiche e denunciabili violazioni o lesioni potranno formare oggetto di un distinto contenzioso ed ivi trovare definizione. Devono pertanto rigettarsi le domande proposte dalla parte ricorrente (parte vittoriosa quanto alla proposta domanda di accesso) e dal controinteressato, reciprocamente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., in ragione di quanto detto sopra, solo dovendosi aggiungere che costante giurisprudenza amministrativa reputa che la ricorrenza della “peculiarità della vicenda contenziosa” consenta di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9620;
Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2023, n. 9499;
Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2023, n. 6037)
».

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