CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300125

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300125
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300125
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00125/2023REG.PROV.COLL.

N. 00665/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2021, proposto da
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, n. 1124 del 9 aprile 2021

nonché, quanto all’appello incidentale,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, n. 1124 del 9 aprile 2021, nella parte in cui non ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado anche con riferimento alle somme richieste per il periodo 2006/2007.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visto l’appello incidentale proposto dal signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022, il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il signor -OMISSIS- è titolare dell'omonima azienda agricola e, nella suddetta qualità, ha presentato domande premio alla AGEA per ottenere i relativi contributi comunitari.

Successivamente, a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza per il periodo compreso tra il 2005 e il 2012, sono state riscontrate delle anomalie circa la disponibilità delle superfici di terreno da parte dell’interessato.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Enna la notizia di reato a carico del -OMISSIS-, segnalando la presunta indebita percezione di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico (per le campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) per l’importo complessivo di € 285.446,04.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Enna ha aperto il procedimento penale portante numero di registro generale 3228/2012.

L’AGEA, a seguito della comunicazione pervenuta dal Tribunale di Enna, con deliberazione del 31 ottobre 2014, ha dichiarato sospesi, fino all’accertamento definitivo dei fatti, i procedimenti di erogazione a vantaggio del ricorrente fino alla concorrenza di € 295.505,22, oltre interessi.

Successivamente, all’esito dell’istruttoria amministrativa ed a chiusura del procedimento ex art. 33 d.lgs. n. 228 del 2001, l’Agea, con atto del 13 febbraio 2015, ha accertato definitivamente il credito di € 37.387,46, oltre interessi, per l’indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica campagne dal 2006 al 2012 e, per l’effetto, ha intimato al signor -OMISSIS- di restituire la somma complessiva di € 40.966,79, di cui € 37.387,46 a titolo di sorte ed € 3.579,33 per interessi.

Con la sentenza n. 133 del 2019 emessa dal Tribunale di Enna, il signor -OMISSIS- è stato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., “perché il fatto non costituisce reato”, dalle imputazioni di cui agli articoli 81 e 640 bis c.p.

Il Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1124 del 9 aprile 2021, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento di sospensione del 31 ottobre 2014, ha respinto la domanda risarcitoria ed ha accolto i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di accertamento definitivo del credito del 13 febbraio 2015, quanto al periodo 2008/2012.

Di talché, l’AGEA ha interposto il presente appello, articolando svariate censure e, in particolare, che:

- dall’istruttoria condotta dall’Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Nicosia, emergerebbe il carattere indebito delle erogazioni effettuate in favore dell’appellato;

- dagli accertamenti istruttori, sarebbe emerso l’assenza di titoli validi, legittimi ed efficaci, tali da legittimare l’erogazione dei contributi, sicché tali condotte sarebbero contrastanti non solo rispetto a quanto prescritto dal diritto nazionale circa il possesso di un valido titolo giuridico che consenta l’utilizzo dei terreni, ma anche con la normativa comunitaria in ordine all’effettivo utilizzo dei terreni;

- il giudice di primo grado, erroneamente, avrebbe fondato l’accoglimento del ricorso sul solo esito del giudizio penale, concluso con la sentenza del Tribunale di Enna n. 133/19, senza tuttavia effettuare alcuna autonoma valutazione sulla legittimità e correttezza del provvedimento emanato dall’Agea;

- la veridicità delle risultanze istruttorie dell’Amministrazione risulterebbe anche dall’avvio di un’azione di responsabilità da parte della Procura erariale e la Corte dei Conti ha concluso il giudizio con la sentenza n. 395 del 2017 di cessata materia del contendere per l’intervenuto recupero, da parte di Agea, dell’importo di € 37.987,47, con condanna del convenuto alla “soccombenza virtuale, resa manifesta dalle allegazioni di parte attrice e dal contegno complessivo del convenuto nella vicenda per la quale v’è causa”;

- la sentenza del Tribunale di Enna non potrebbe essere ritenuta rilevante ai fini dell’accertamento delle irregolarità riscontrate da Agea, in quanto il signor -OMISSIS- è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” e non per non aver commesso il fatto e, sul punto, occorrerebbe sottolineare il principio di autonomia e separazione del giudizio amministrativo da quello penale;

- indipendentemente dall’esito del giudizio svoltosi in sede penale, resterebbe fermo il dato, riscontrato in sede ispettiva, per il quale le domande di pagamento unico (cioè riferite ai terreni dichiarati) degli ausili finanziari illo tempore presentate, risulterebbero irregolari per carente titolo di conduzione di parte dei terreni.

Il signor -OMISSIS- ha contestato la fondatezza delle argomentazioni formulate dall’appellante ed ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato nei limiti delle somme richieste per il periodo 2008/2012, confermandolo per il periodo precedente.

A tal fine ha prospettato “ Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Contraddittorietà ”, evidenziando, in particolare, che, non avendo inserito nelle domande relative agli anni 2006 e 2007 le particelle di terreno oggetto di contestazione, se non in misura talmente ridotta da non raggiungere nemmeno un ettaro, nessuno scostamento potrebbe ritenersi sussistente e nessun vantaggio potrebbe ritenersi abbia ottenuto.

Con l’ordinanza collegiale n. 364 del 24 marzo 2022, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rilevato che il provvedimento del 13 febbraio 2015 in contestazione, il quale ha accertato la sussistenza del credito dell’AGEA pari ad € 37.387,46, oltre interessi, nei confronti del signor -OMISSIS- è motivato essenzialmente con riferimento al fatto che “sono emerse a corredo delle domande uniche summenzionate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e denunce di contratto verbale di locazione di affitto di fondi rustici, riguardanti terreni in realtà non condotti né riconducibili nella disponibilità del signor --OMISSIS- in quanto appartenenti:

- a persone decedute prima della stipula del contratto;

- a persone decedute, i cui eredi sentiti in sede di sommarie informazioni hanno dichiarato di non avere mai sottoscritto alcun contratto di affitto o dato in concessione terreni al signor --OMISSIS-;

- a persone inesistenti, in quanto i dati anagrafici di alcuni nominativi rilevati nei contratti di affitto non sono stati riscontrati né nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza né presso l’anagrafe del Comune di Santa Caterina Villarmosa;

- a persone che ascoltate in sede di sommarie informazioni hanno dichiarato di aver mai stipulato contratti d’affitto dei propri fondi, né scritti, né verbali con il signor --OMISSIS-”.

Pertanto, con la richiamata ordinanza n. 364 del 2022, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai fini del decidere, ha ritenuto di acquisire in giudizio copia degli atti endoprocedimentali, tra cui gli accertamenti della Guardia di Finanza, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, da allegare ad una analitica relazione dell’AGEA riepilogativa degli stessi.

L’Agea ha depositato la relazione richiesta.

Le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese ed il signor -OMISSIS- ha anche depositato note del tecnico di parte sulla relazione prodotta dall’Agea.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

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