CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000410

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000410
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000410
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2020

N. 00410/2020REG.PROV.COLL.

N. 01088/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2016, proposto dalla
Casa di cura "Prof. Falcidia" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n. 76;

contro

Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S R in Palermo, via Abela, n. 10;

Assessorato per la salute della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale, n. 6;

nei confronti

Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania, CRA Centro Riproduzione Assistita s.r.l., Azienda Ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" di Catania, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, Genesy s.r.l., Centro Andros s.r.l., Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 944/2016, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e dell’Assessorato per la salute della Regione siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo n. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il Cons. Antonino Caleca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Casa di cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l. ricorre in appello chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 944/2016, con cui sono stati rigettati sia il ricorso principale, iscritto al n. 429/2013 RG, che i successivi tre ricorsi per motivi aggiunti (il secondo dei quali è stato anche dichiarato in parte improcedibile), proposti dall’odierna appellante per l’annullamento dei decreti dell’Assessorato regionale per la salute 26 ottobre 2012, 29 gennaio 2014, 29 dicembre 2014 e 28 gennaio 2015- tutti riguardanti i centri di procreazione medicalmente assistita ( d’ora innanzi PMA ) nel territorio della Regione Siciliana- e della nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania prot. n. 64126 del 18 giugno 2015 (impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti), concernente l’impossibilità di procedere alla contrattualizzazione per l’esecuzione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in regime di accreditamento istituzionale, non risultando la Struttura inserita nel network regionale della Provincia di Catania ex d.a. del 26 ottobre 2012.



2. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere riassunti nei seguenti termini.



2.1. L’Assessorato alla salute per la Regione Siciliana, in attuazione dell’intesa sancita il 3 novembre 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha adottato il Piano Sanitario Regionale 2011-2013.

Al punto 9.1.4, relativo alle attività di procreazione medicalmente assistita, il Piano ha stabilito, tra l’altro, che “ogni centro di II e III livello deve avere personale dedicato…ed effettuare almeno 200 cicli annuali di tecniche di II e III livello per poter garantire gli standards di qualità ed efficienza precipui al compito”.

Con decreto del 26 settembre 2012 l’Assessorato ha proceduto al “ Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione siciliana ”.

Con tale decreto l’Assessorato, in particolare, ha definito “ la rete dei centri di PMA, quale costituita dai centri in atto autorizzati …”;
ed ha, “ altresì, organizzato un network regionale di centri accreditati, su due diversi livelli organizzativi (II e III livello) con standards operativi differenziati, strutturati in 15 unità operative (9 pubbliche e 6 private )…”, specificando che tale network regionale è stato organizzato “ per iniziare una fase sperimentale della durata di un biennio (2013-2014) di accreditamento di centri di PMA ”, per la cui attuazione sarebbero stati utilizzati “ i fondi con vincolo di destinazione assegnati dal Ministero alla regione Sicilia (€. 3.800.000,00) per la procreazione medicalmente assistita, a norma dell’art. 18 della legge n. 40/04 ” (art. 4).

Lo stesso decreto, poi, ha stabilito che “ le strutture citate nell’elenco riportato nell’art. 1, previa verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento che verranno definiti con successivo separato provvedimento, potranno iniziare l’attività in accreditamento dal 1° aprile 2013 ” (art. 10).

Si legge ancora nel decreto che “ I centri in atto autorizzati per I, II e III livello, non facenti parte del network, manterranno lo status di soggetto autorizzato alla PMA previa verifica del possesso dei requisiti che verranno definiti con successivo separato provvedimento ” (art. 11).



2.2. La Casa di cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l., con ricorso iscritto al n. 429/13 R.G., premesso di essere autorizzata alle attività di I, II e III livello di PMA e premesso, altresì, di aver eseguito nel triennio di riferimento (2008/2010) una media inferiore a n. 200 cicli iniziati/anno, ha impugnato il d.a. 26 ottobre 2012, nella parte in cui prevede l’effettuazione di almeno 200 cicli iniziati/anno per l’inserimento nel network regionale dei centri accreditati.



2.3. Con d.a. del 29 gennaio 2014 l’Assessorato ha modificato ed integrato il d.a. del 26 ottobre 2012 in alcuni aspetti relativi al finanziamento ed alla remunerazione delle attività di PMA.



2.4. La Casa di cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l. ha impugnato anche tale decreto con ricorso per motivi aggiunti.



2.5. Successivamente l’Assessorato, con d.a. del 29 dicembre 2014, “ Recepimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 4 settembre 2014, di cui al <<Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014>>
”, ha emanato disposizioni per l’avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo a decorrere dal 1 febbraio 2015, “ da attuarsi secondo gli indirizzi clinici ed operativi di cui all’art. 1 soltanto nelle strutture pubbliche e private della Regione Sicilia autorizzate/accreditate per lo svolgimento delle attività connesse alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita…” (art. 2);
ed ha stabilito che “ per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto a carico del Servizio Sanitario Regionale, le strutture private autorizzate di cui all’art. 2 devono possedere il provvedimento assessoriale di accreditamento istituzionale alla data del 31 dicembre 2014 e la relativa contrattualizzazione con la ASP territorialmente competente ” (art. 7).

L’Assessorato, poi, con d.a. n. 109 del 28 gennaio 2015, ha stabilito le “ Tariffe per le prestazioni di fecondazione assistita eterologa e relative quote di partecipazione” , prevedendo che “ l’erogazione a carico del SSR è consentita solo ai soggetti pubblici e privati accreditati contrattualizzati con il SSR inseriti nel network regionale. I centri di PMA autorizzati e non accreditati possono eseguire le tecniche eterologhe, ma in regime esclusivamente privato ”.



2.6. La Casa di cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l., con ulteriore ricorso per motivi aggiunti ha impugnato anche i suddetti decreti assessoriali, chiedendone l’annullamento, unitamente all’accertamento del proprio diritto di erogare in regime di accreditamento le prestazioni tecniche di PMA.



2.7. Nel frattempo la Casa di cura, che in data 23 settembre 2013 aveva presentato apposita istanza, con d.d.s. n. 399 del 10 marzo 2015 è stata accreditata istituzionalmente all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita.

A seguito di tale decreto la Casa di cura ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania “…la contrattualizzazione per l’esecuzione di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, di I, II e III livello, eterologhe ed omologhe, in regime di accreditamento istituzionale ”.

L’ASP di Catania, con nota prot. n. 64216 del 16 giugno 2015, ha riscontrato negativamente la suddetta richiesta di contrattualizzazione, rappresentando l’impossibilità di esitarla positivamente, “ atteso che codesta struttura non risulta inserita nel network regionale della provincia di Catania ex d.a. del 26 ottobre 2012”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi