CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400415

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400415
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400415
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 00415/2024REG.PROV.COLL.

N. 00610/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da
Comune di LM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Cammaroto e Michele Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AN RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro e Giorgio Algozini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Vitrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3612 del 3 dicembre 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN RI, Ministero dell'Interno e Comune di TA;

Visti gli appelli incidentali di AN RI e di Comune di TA e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La controversia oggetto del presente vaglio giurisdizionale consegue agli eventi franosi che hanno interessato un tratto della strada di penetrazione agricola “ Petralia – Ziretto – TA e Ogliastrello ”, in seguito ai quali: a) con ordinanza n. 7 del 1° marzo 2012, il Sindaco del Comune di LM inibiva il transito lungo il predetto tratto; b) al fine di evitare che potesse determinarsi una situazione di isolamento dei cittadini residenti in contrada Ziretto, con le ordinanze n. 15 dell’8 marzo 2012 e n. 9 dell’8 marzo 2012 i Sindaci, rispettivamente di TA e di LM, procedevano alla requisizione di una stradella asfaltata esistente all’interno della proprietà del Sig. RI AN per realizzare una viabilità alternativa che consentisse a chi risiedeva nella zona risultata isolata – in particolare con riferimento a bambini e persona anziane – di poter raggiungere mediante l’uso di automezzi il Comune di LM; c) con successiva ordinanza n. 10 del 14 marzo 2012, il Sindaco del Comune di LM, a quello stesso fine riteneva necessario procedere alla requisizione anche di una “ pista in terra battuta già esistente in terreno di proprietà privata della stessa Ditta di cui all’ordinanza (n. 9 del 08/03/2012) per poter realizzare l’innesto tra la strada di penetrazione agricola “Spisone - Mufarbi” e la località Ziretto in cui ricadono in atto le abitazioni isolate ”.

2. Ritenendo le suddette ordinanze sindacali affette da plurimi vizi di legittimità – ed in quanto tali, oltre che in base agli interventi concretamente eseguiti sul loro presupposto, altresì causa di un danno risarcibile - il Sig. RI AN le impugnava dinanzi al TAR Sicilia – Catania con ricorso notificato il 10 maggio 2012, oltre che ai Comuni di TA e di LM, al Ministero dell’interno. Con tale ricorso veniva chiesta la misura cautelare della sospensione degli effetti delle ordinanze gravate.

3. Nel giudizio di primo grado si costituivano per resistere al gravame entrambi i Comuni intimati. Si costituiva anche il Ministero dell’interno, anche se quest’ultimo con atto di mera forma, cui però era allegata una relazione della Prefettura di Messina, nella quale si sollecitava l’Avvocatura Erariale a eccepire la assoluta estraneità dell’Amministrazione statale a una controversia che non attingeva atti ministeriali, bensì esclusivamente ordinanze adottate dai Sindaci dei Comuni di TA e di LM “ nella qualità di Autorità locale di Protezione civile ”.

4. La richiesta misura cautelare veniva dal TAR negata con ordinanza n. 551 del 2012 per l’assenza di un pericolo grave e irreparabile in esito al sopravvenire di due circostanze:

1) a seguito di dichiarazione del legale di parte ricorrente contenuta nel verbale della camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012, si apprendeva essere intervenuta la revoca, da parte del Comune di LM, dell’ordinanza impugnata, a seguito dell’avvenuto ripristino, da parte della Provincia Regionale di Messina, della strada provinciale interessata dalla frana;

2) a seguito di sua trasmissione a mezzo fax sempre in data 6 giugno 2012, si apprendeva che il Sindaco di TA, con ordinanza n. 37 del 6 giugno 2012, aveva revocato la propria precedente ordinanza n. 15 dell’8 marzo 2012, con contestuale disposizione al Comando di Polizia Municipale di darvi attuazione.

5. Con ordinanza collegiale istruttoria n. 638 del 2021 il TAR disponeva una verificazione affidata alla Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio; la relazione di verificazione veniva completata in data 20 maggio 2021 (prot. 2021/713/R.I.).

6. Con la sentenza n. 3612 del 3 dicembre 2021, il TAR Sicilia – Catania ha così deciso la controversia:

- ha ritenuto “ totalmente estraneo al presente giudizio ” il Ministero dell’interno, non avendo quest’ultimo “ mai preso parte alle dinamiche procedimentali che hanno condotto alla adozione dei provvedimenti impugnati ”;

- ha dichiarato la illegittimità delle ordinanze sindacali impugnate, delle quali tuttavia “ non è stato disposto l’annullamento a causa della loro perdita di efficacia già a seguito delle ordinanze di revoca del 6 giugno 2012, adottate dopo la riapertura al traffico della strada di penetrazione agricola <<Petralia – Ziretto – TA e Ogliastrello>> a partire dal 6 giugno 2012 ”;

- ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria “ nella parte in cui essa ha ad oggetto <<il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della proprietà illegittimamente requisita>>, trattandosi di controversia che, in parte qua, afferisce alla giurisdizione del competente organo dell’A.G.O. a norma della lettera f) dell’art. 133 c.p.a., e presso il quale il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 13 c.p.a. ”;

- ha accertato il diritto del ricorrente a essere risarcito dal Comune di LM “ esclusivamente per tutti i danni derivanti dalla esecuzione dei provvedimenti (accertati come) illegittimi ” e ha condannato il predetto Comune “ al pagamento della somma di 21.129,82 (ventunomilacentoventinove/82) euro - rivalutata nella misura degli interessi legali dalla data di proposizione del presente ricorso sino al soddisfo - entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione o comunicazione della presente sentenza ”;

- ha condannato il Comune di LM alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.

7. Con l’appello principale in epigrafe il Comune di LM ha impugnato la sentenza di prime cure, articolando i seguenti motivi:

I) Error in iudicando nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. relativamente alla domanda di risarcimento di tutti i danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti illegittimi ;

II) Error in iudicando nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di LM in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dal SS ;

III) Error in iudicando nella parte in cui il TAR di Catania ha ritenuto illegittime le ordinanze adottate dai Sindaci di LM e TA ;

IV) Error in iudicando nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ravvisato la responsabilità esclusiva del Comune di LM per i danni lamentati dal RI .

Ha pertanto concluso affinché questa Sezione voglia annullare o riformare la sentenza appellata, con l’integrale rigetto delle domande avanzate da AN RI nei confronti del Comune appellante e con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.

8. Si è costituito nel giudizio di appello con atto di mera forma, depositato in data 28 giugno 2022, il Ministero dell’interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

9. Con memoria depositata in data 3 agosto 2022, recante anche appello incidentale, si è costituito l’appellato AN RI, chiedendo il rigetto dell’appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, annullarsi i provvedimenti impugnati in primo grado e, previa esecuzione di una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, accertarsi le ulteriori voci di danno già oggetto di pretesa azionata nel giudizio di prime cure.

10. Con memoria depositata in data 22 settembre 2022, recante anche appello incidentale, si è costituito in giudizio il Comune di TA, rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva; b) in via gradata, accertare e dichiarare la legittimità dell’ordinanza sindacale del Comune di TA; c) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, stante la mancanza di prova, che nulla è dovuto al ricorrente in primo grado da parte del Comune di TA.

11. In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione dei gravami, tutte le parti costituite hanno presentato ulteriori memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.

In particolare: il Comune di LM ha depositato memoria in data 22 dicembre 2023 e memoria di replica in data 15 gennaio 2024; il Ministero dell’Intero ha depositato memoria in data 5 gennaio 2024; AN RI ha depositato memoria in data 8 gennaio 2024 e memoria di replica in data 18 gennaio 2024; il Comune di TA ha depositato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi