CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202400709
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 00709/2024REG.PROV.COLL.
N. 00803/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2023, proposto dalla F.M.F. Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Elimo Ericini, non costituito in giudizio;
Comune di Erice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2513/2023 del 28 luglio 2023, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso n. 1197/2022 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Erice e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 la Cons. Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza appellata n. 2513/2023 il T.A.R. ha rigettato il ricorso n. 1197/2022 proposto dalla F.M.F. Group S.r.l., per l’annullamento:
- delle determinazioni conclusive del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Elimo - Ericini, cui aderisce anche il Comune di Erice, n. 111 del 4 maggio 2022 e n. 21 del 7 giugno 2022, con le quali il predetto Ufficio, recependo i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e dal Settore VI del Comune di Erice, ha assentito l'attività dello stabilimento balneare denominato “Sun Club”, gestito dalla ricorrente, limitatamente alla stagione estiva ed escludendo il mantenimento anche durante il periodo invernale della parte dello stesso destinata ai servizi complementari di ristorazione e bar;
- dei provvedimenti resi in data 19 aprile 2022 n. prot. 18266, in data 2 maggio 2022 n. prot. 20196 e in data 27 maggio 2022 dal Settore VI del Comune di Erice, limitatamente alla parte in cui il predetto ufficio ha espresso parere negativo al mantenimento oltre il periodo estivo della parte di stabilimento destinata ai servizi complementari di ristorazione e bar;
- dell'autorizzazione n. 5890 del 14 aprile 2022, dell'autorizzazione n. 6575 del 3 maggio 2022 e dell'autorizzazione n. 7757 del 25 maggio 2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, nella parte in cui il predetto ente ha stabilito l'obbligo di smontare tutte le opere previste in progetto alla fine di ogni stagione estiva, escludendo la possibilità di mantenere anche durante il periodo invernale la parte dello stabilimento destinata ai servizi complementari di ristorazione e bar;
- ove e per quanto occorra, dell'art. 52 delle norme tecniche di attuazione della variante generale al piano regolatore comunale del Comune di Erice approvata con D.D.G. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 95 del 22 aprile 2015, nella parte in cui – punto 4 – prevede che gli stabilimenti balneari abbiano carattere stagionale, se interpretato nel senso che tale previsione si applichi anche alle strutture destinate ai servizi complementari di ristorazione e bar;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
2. La F.M.F. Group s.r.l. titolare dello stabilimento balneare denominato “Sun Club” al termine della stagione estiva 2021, ha smontato l’intero stabilimento e ha presentato allo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni Elimo – Ericini una nuova proposta progettuale che prevede una parte solo per la stagione estiva e, dunque, da rimuovere alla fine della stessa, e un’altra, invece, destinata all’esercizio dei servizi complementari di somministrazione di alimenti e bevande e per la quale ha chiesto l’autorizzazione al mantenimento per tutto l’anno, in forza delle norme regionali che prevedono tale possibilità.
La Soprintendenza con nota prot. n. 5890 del 14 aprile 2022 ha espresso il proprio parere autorizzando l’esecuzione con alcune prescrizioni e il mantenimento delle opere per il solo periodo estivo in quanto la permanenza delle previste strutture nel periodo invernale creerebbe ostacolo visivo all’eccezionale valore paesaggistico – ambientale.
Ciò in considerazione dell’eccezionale suggestione del paesaggio nel litorale sabbioso in località S. Cusumano del Comune di Erice, posto a ridosso dell’area urbanizzata e costeggiante l’asse viario del Lungomare Dante Alighieri, con una vista che copre un esteso arenile e il mare, impreziosito a sud ovest e a nord est dalla presenza delle due antiche tonnare di San Giuliano e San Cusumano, posizionate sui due promontori che racchiudono il litorale con sullo sfondo le isole Egadi.
Con provvedimento del 19 aprile 2022 n. prot. 18266 anche il Comune di Erice ha dato parere negativo “alla permanenza della struttura balneare per tutto l’anno solare”, ritenendo tale situazione in contrasto con l’art. 52 delle N.T.A., approvate con il D.D.G. n. 95 del 22 aprile 2015, che disciplina la sottozona TA – Aree attrezzate per la diretta fruizione del mare – stabilimenti balneari – e al punto 4 prevede che « gli stabilimenti avranno carattere stagionale e saranno costituiti da strutture precarie o prefabbricate in legno amovibili » e lo ha autorizzato, con alcune prescrizioni, solo per la stagione estiva.
La ricorrente ha adeguato il progetto alle condizioni poste, conseguendo l’autorizzazione integrativa della Soprintendenza prot. n. 6575 del 3 maggio 2022 e il parere integrativo positivo del Comune n. 20196 del 2 maggio 2022, cui seguiva il provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive n. 111 del 4 maggio 2022, tutti provvedimenti questi che hanno ribadito l’obbligo di rimuovere l’intera struttura balneare alla fine della stagione.
Sempre la FMF Group, inoltre, ha chiesto e ottenuto con provvedimento n. 21 del 7 giugno 2022 l’assenso a una variante per modifiche integrative, sempre limitato al mantenimento delle strutture per il solo periodo estivo, ottenendo i pareri favorevoli della Soprintendenza e del Comune.
Tutti i suddetti provvedimenti autorizzativi sono stati impugnati avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ricorso n. 1197/2022 R.G che è stato respinto con la sentenza in questa sede appellata.
3. Con il primo motivo di appello la FMF Group ritiene che la sentenza appellata debba essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che i pareri della Soprintendenza che hanno negato il mantenimento anche nel periodo invernale della parte dello stabilimento destinata ai servizi complementari sarebbero espressione di una « … valutazione tecnico discrezionale supportata da argomenti non irragionevoli o abnormi … ».
Ritiene l’appellante che i provvedimenti impugnati sarebbero affidati a una motivazione avulsa da un’analisi effettiva delle condizioni del contesto vincolato e dell’impatto sulle stesse dell’intervento progettato, affidata semplicemente alla mera affermazione della sussistenza dell’interesse della collettività di fruire di un panorama di grande valore paesaggistico.
Con il secondo motivo di appello si ritiene l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di contraddittorietà con altri provvedimenti amministrativi e disparità di trattamento.
La Soprintendenza con la nota prot. n. 10019 del 24 settembre 2019 aveva comunicato che sarebbe stata presa in esame una nuova proposta progettuale che contemplasse il mantenimento della struttura per il periodo invernale. Inoltre il