CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200648

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200648
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200648
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00648/2022REG.PROV.COLL.

N. 00799/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 799 del 2021, proposto da
Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

Erg Wind Energy S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 2/D;

Erg Wind Sicilia 3 Srl, Erg Wind 2000 Srl, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. 1611 del 17 maggio 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Erg Wind Energy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Erg Wind Sicilia 3 e la Erg Wind 2000, titolari ed esercenti di un parco eolico denominato “Carlentini”, avente potenza nominale pari a 48,45 MW, sito nel Comune di Carlentini (SR), con istanza in data 18 aprile 2019, hanno chiesto l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 200, per il potenziamento del detto parco eolico attraverso lo smantellamento di 38 di 57 degli aerogeneratori attualmente esistenti e l’installazione di 18 nuovi aerogeneratori, ciascuno di potenza massima pari a 5,5 MW, per una potenza complessiva di 115,15 MW.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con atto del 10 agosto 2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, escludendo dalla valutazione favorevole di compatibilità ambientale per sette aerogeneratori.

Il Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, con la sentenza n. 1611 del 17 maggio 2021, ha accolto il ricorso proposto dalle due società, avendo ritenuto che l’organo statale abbia invaso la competenza esclusiva dell’organo regionale, e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato nella parte avversata, vale a dire nella parte in cui è stata esclusa la favorevole valutazione di compatibilità ambientale per sette aerogeneratori.

Di talché, il Ministero della Cultura ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno proposto il presente appello, articolato nelle seguenti doglianze:

- sebbene la Regione Siciliana abbia competenza legislativa ed amministrativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. n), dello Statuto speciale, tale competenza si esplica nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato;

- non vi sarebbe dubbio che il particolare grado di autonomia riconosciuto in materia alla Regione siciliana trovi un preciso limite nell’art. 9 della Costituzione e nelle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, qualificabili come norme di grande riforma economico-sociale, che si impongono anche alle Regioni ad autonomia differenziata (Corte cost. n. 238 del 2013);

- le Regioni autonome, titolari, in base allo Statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio sarebbero obbligate ad esercitare tale potestà “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico – sociale” (Corte cost. n. 164 del 2009);

- la disciplina statale volta a proteggere il paesaggio funzionerebbe come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di più elevata tutela ambientale nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente;

- il parco eolico “Carlentini”, in virtù di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe sottoposto a VIA in sede statale, procedura la cui autorità competente, anche per i progetti ricadenti nella Regione siciliana, è il Ministero della Transizione Ecologica, che adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura,

- i due pareri tecnico istruttori e, quindi, il decreto finale di VIA, di concerto fra i due Ministeri, rifletterebbero la nota distinzione tra due beni diversi, quali sono l’ambiente e il paesaggio;

la tesi del giudice amministrativo etneo condurrebbe alla paradossale conclusione che nei procedimenti di VIA di progetti a rilevanza nazionale ricadenti nel territorio della Regione Sicilia, il Ministero avrebbe la mera funzione di trasmissione delle decisioni, già assunte dall’Amministrazione regionale, in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006;

- nel parere impugnato, il Ministero della Cultura, dopo un confronto con la Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali di Siracusa, avrebbe compiutamente espresso le proprie valutazioni, motivando la richiesta di stralcio dei 7 aerogeneratori, in applicazione di quanto previsto dall’allora vigente art. 10 della L.R. n. 16 del 1996.

La Erg Wind Energy s.r.l. si è costituita in giudizio quale conferitaria, a decorrere dal 1° luglio 2021, di ramo d’azienda delle società Erg Wind 2000 s.r.l. ed Erg Wind Sicilia 3 s.r.l., ricorrenti in prime cure.

La parte appellata ha analiticamente controdedotto alle argomentazioni sviluppate dalle Amministrazioni statali appellanti ed ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il seguente motivo di ricorso non esaminato dalla sentenza del Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1611 del 2021:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 8, della L.R. n. 16 del 1996 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione .

Il parere impugnato sarebbe illegittimo anche nel merito, in quanto adottato in violazione dell’art. 10, comma 8, della L.R. n. 16 del 2006 ratione temporis vigente, recante una specifica deroga alla disciplina delle fasce di rispetto delle aree boschive nel caso di “realizzazione di infrastrutture connesse all’attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse”, cui sarebbe riconducibile il progetto in discorso.

Peraltro, sarebbe ad oggi abrogato il fondamento normativo, in asserita esecuzione del quale, il MIBACT ha rilasciato il parare contestato, sebbene sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale avverso la L.R. n. 2 del 2021, nella parte in cui dispone l’abrogazione dell’art. 10 della L.R. n. 16 del 1996.

Il parere negativo, inoltre, sarebbe carente di adeguata motivazione, atteso che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione che l’intervento, come progettato, era già stato valutato come ammissibile dalle Amministrazione regionali, tutte concordi nel ritenere insussistente un vincolo di inedificabilità sull’area de qua .

All’udienza pubblica del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

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