CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400665

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400665
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400665
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 00665/2024REG.PROV.COLL.

N. 00759/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2022, proposto dalla società
La Magnolia Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, Regione Siciliana - Dipartimento Urbanistica in persona del Dirigente Generale, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio U.O.

3.1. Servizio 3^, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

Arch. P C, nelle qualità di Commissario ad acta nominato con D.A. n. 122/Gab del 12 aprile 2017 pressoil Comune Alì Terme, Comune di Alì Terme, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 170/2022, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica e di Regione Siciliana - Dipartimento Urbanistica in persona del Dirigente Generale e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio U.O.

3.1. Servizio 3^;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. la società La Magnolia Hotel s.r.l. (da ora in poi solo La Magnolia) chiedeva al competente T l’annullamento del D.D.G. n. 175/2020 dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana - Dipartimento dell'urbanistica, pubblicato in GURS il 4 dicembre 2020, avente ad oggetto «Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alì Terme» nella parte in cui ha destinato a verde privato alcuni immobili della società ricorrente;
veniva, altresì, chiesto l’annullamento di ogni altro atto o provvedimento della Amministrazione resistente, antecedente o successivo, e ai medesimi comunque connesso.



2. Al giudice amministrativo la ricorrente rappresentava i seguenti fatti:

- il Comune di Alì Terme aveva provveduto, in data antecedente all’entrata in vigore della l.r. 78/76 alla “perimetrazione del centro abitato”, disposta dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765 che aveva introdotto nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’art. 41-quinquies;

- successivamente alla perimetrazione del centro urbano, con delibera n. 2/C del 7 febbraio 1976 il Comune di Alì Terme si era dotato del Programma di fabbricazione che veniva sostituito dal PRG adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 101 del 23 dicembre 1993, dichiarato operativo con ulteriore deliberazione del medesimo Consiglio comunale n° 66 del 28 settembre 1995;

- tale PRG veniva, successivamente, parzialmente annullato dall'Assessorato regionale territorio e ambiente con il D.A. n. 118/DRU del 5 marzo 1998;

- il nuovo PRG veniva adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 4 ottobre 2017 ed approvato D.D.G. n. 175 del 10 novembre 2020;

- occorre specificare che il precedente PRG aveva previsto l’introduzione di una sottozona derivata della zona omogenea “B”, denominata zona “B3 - Aree residenziali del lungomare -”, che veniva, annullate dall’ARTA con il sopra menzionato D.A. n.118/DRU del 5 marzo 1998, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della l.r.n.28/91, in quanto detta classificazione veniva reputata illegittima trattandosi di aree poste lungo la fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r 78/76;

- nel periodo di vigenza della predetta zona B3 parte appellante realizzava un edificio a due elevazioni fuori terra (foglio 9 particella 1426), successivamente oggetto di istanza di condono edilizio ex l. n. 326 del 2003;

- la società odierna ricorrente puntualizzava di essere anche proprietaria di un’altra area sita nel territorio di Alì Terme, identificata in catasto fabbricati al foglio 9 particella 1553 sub 1 (Corpo B), posta in una parte centrale del paese, in adiacenza al Santuario “Maria Ausiliatrice”, ricadente all’interno dello stabilimento termale denominato “Hotel Terme Acqua Grazia” di proprietà delle società medesima;

- anche detta particella ricadeva tra le aree che il precedente strumento Urbanistico riteneva potessero essere classificate come zone “B3”, ma che erano rimaste zone bianche a seguito del parziale annullamento di cui al menzionato D.A. n. 118/98, essendo state ritenute aree lungo la fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 LR 78/76;

- il nuovo piano regolatore generale attribuiva la destinazione urbanistica di “verde privato” alle predette aree.



3. Con il primo motivo a sostegno del ricorso la ricorrente deduceva plurimi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976.

Sotto la rubrica 1A) parte appellante affermava che il Comune di Alì Terme aveva provveduto, in data antecedente all’entrata in vigore della l.r. 78/76 alla “perimetrazione del centro abitato”, disposta dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765 che aveva introdotto nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’art. 41-quinquies.

Successivamente alla perimetrazione del centro urbano, già con delibera n. 2/C del 7 febbraio 76, ovvero sempre prima dell’entrata in vigore della l.r. 78/76 (16 giugno1976), il Comune di Alì Terme si era anche dotato del Programma di fabbricazione.

A detta della ricorrente relativamente agli immobili della stessa, per la loro dislocazione territoriale chiaramente rientrante all’interno del perimetro urbano sin da data antecedente a quella di entrata in vigore della l.r. 78/1976 ed in considerazione del fatto che i medesimi risultano avere tutte le caratteristiche urbanistiche tipiche e proprie degli immobili classificabili in ZTO B, il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della più volte richiamata l.r. n. 78/1976 non poteva assolutamente trovare applicazione.

Alla stregua di questa premessa sarebbe illogica la destinazione assegnata ora dal nuovo strumento urbanistico a verde privato agli immobili de quo sul rilievo che l’intera fascia di territorio che si affaccia sul lungomare presenta gli stessi identici requisiti delle limitrofe aree destinate a “zona B” (tutte comunque ricadenti nella perimetrazione disposta dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765) e, come precedentemente detto, una buona parte di esse ricade entro la fascia dei 150 ml dalla battigia, per cui non è assolutamente giustificabile la destinazione urbanistica a “verde privato”.

Sotto la rubrica 1B) si deduceva la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 come recepito in Sicilia da ultimo con l’art. 3 della L.r. n. 7/19 e dell’articolo 42 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed errata ricognizione della situazione di fatto”. Parte ora appellante criticava l’insufficiente motivazione fornita nel PRG a riscontro delle osservazioni nn. 8 e 9 avanzate dalla società ricorrente, per le ragioni ampiamente esposte con il superiore motivo di ricorso 1A). La motivazione doveva ritenersi carente e come tale configurante il patente difetto di motivazione del PRG impugnato proprio nella parte in cui per un verso, rigettava le osservazioni nn. 8 e 9 a suo tempo proposte dalla Società ricorrente e, per altro verso, giustificava l’adozione per gli immobili della medesima ricorrente della classificazione come “verde privato” in luogo di quella corretta e legittima all’interno della ZTO B.

Sotto la rubrica 1C) la ricorrente deduceva “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 come recepita in Sicilia dall’art. 1 della L.r. n. 7/2019 e degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, sviamento”.

Affermava la ricorrente che i provvedimenti impugnati, avuto riguardo agli immobili di proprietà della ricorrente, risultavano essere del tutto illegittimi e meritevoli di annullamento perché con i medesimi si era commessa una evidente disparità di trattamento tra gli immobili della ricorrente, erroneamente quanto illegittimamente classificati come “verde privato”, e quelli di altri soggetti i quali, pur avendo le identiche condizioni di localizzazione sul territorio ed identiche condizioni di consistenza anche strutturale, erano stati classificati come ricadenti nella ZTO B.

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