CGARS, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202001128
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Pubblicato il 09/12/2020
N. 01128/2020REG.PROV.COLL.
N. 00241/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Brunetto Latini, n. 8;
contro
Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. C T, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;
nei confronti
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
Ente Acquedotti Siciliani non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2675/2016, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palma di Montechiaro e di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara e udito l’avv. Sonia Cirella su delega dell’avv. C T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla appellante con cui si era chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 73 del 25.11.2010, con cui il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ordinava alla stessa di provvedere, sulle aree di proprietà, divenute un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, entro le 48 ore, alla messa in sicurezza d’urgenza delle stesse ed, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, al loro ripristino ambientale.
1.1. Vanno riferiti i fatti di causa.
La società odierna appellante è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Palma di Montechiaro contrada Mandranova, reliquato di una dimessa tratta ferroviaria, ove risultavano essere stati abbandonati da parte di ignoti rifiuti di ogni genere.
Con ordinanza n. 73/2010 assunta ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, il Sindaco di Palma di Montechiaro, richiamando la nota prot. n. 566 del 23/11/2010 con cui la Polizia Municipale richiedeva alle autorità competenti l’adozione dei provvedimenti consequenziali, e dato atto “che l’area in argomento risulta priva di recinzioni o altre opere idonee ad evitare l’accesso ed a prevenire il deposito di rifiuti ”, ha intimato alla società appellante di provvedere entro le 48 ore alla messa in sicurezza d’urgenza delle aree, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, al loro ripristino ambientale.
Avverso tale provvedimento l’appellante proponeva ricorso in primo grado per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza di istruttoria ed errato esercizio dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, in relazione all'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, peraltro non svoltosi in contraddittorio con gli interessati.
2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 160 l.r. n. 25/1993. Difetto di competenza e di legittimazione passiva.
All’esito del giudizio, con la sentenza appellata il Tribunale rigettava il ricorso proposto.