CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201326
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 01326/2022REG.PROV.COLL.
N. 00555/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2022, proposto da
Istituto nazionale previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;
contro
A L R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 822/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A L R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda l’indennità di buonuscita.
2. Il signor A L R, già appartenente alla Marina militare, cessato dal servizio perché divenuto permanentemente inabile, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e per l’effetto, la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1997 n. 165, e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 24 marzo 2022 n. 822, ha accolto il ricorso e condannato l’Inps a corrispondere agli interessati “ quanto dovuto in applicazione dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 ”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all’art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.
4. L’Inps, con ricorso n. 525 del 2022, ha appellato la sentenza.
5. Si è costituito in giudizio l’appellato.
6. All’udienza del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è fondato, nei termini di seguito esposti.
8. Prioritariamente il Collegio ritiene di non poter rinviare la causa al fine di attendere la trattazione di analoga questione da parte del Consiglio di Stato nell’udienza fissata per il 21 dicembre 2022, così come chiesto da parte appellante.
Ai sensi dell’art. 73 comma 1- bis c.p.a. “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”.
La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta dunque al giudice, che deve valutare la ricorrenza delle “ situazioni eccezionali ”. Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Nella specie, la esposta ragione del rinvio, attendere la decisione su questione analoga da parte del Consiglio di Stato, non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento. Il rinvio delle cause in ragione della pendenza delle stesse presso un organo giurisdizionale equiordinato e appartenente al medesimo plesso di quello che deve decidere non trova alcun fondamento normativo ed è foriero di incrementare un allungamento all’infinito dei tempi processuali.
9. L’appellante ha impugnato la sentenza gravata, nella parte in cui il Tar ha ritenuto che il Ministero dell’economia e delle finanze non sia legittimato nella presente controversia.
Il motivo è infondato, dal momento che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).
La dedotta circostanza che il Ministero dell’economia e delle finanze debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti dell’appellato.
9.1. Deve quindi essere confermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
10. Il Collegio può ora affrontare i motivi di merito.
11. Con ulteriori motivi l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto applicabili all’appellato i sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita, non interpretando correttamente il quadro normativo di riferimento.
11.1. Le censure sono fondate in ragione del fatto che l’appellato è un ex appartenente alla Marina militare.
L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.
L’introduzione della disciplina recata dall’art.6- bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, come anticipato, l’art. 13 della legge n. 804/1973 è stato abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 682) del c.o.m., come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del d. lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, l’art. 32 comma 9- bis della legge n. 224/1986 è stato abrogato dall'art. 67 comma 3 del d. lgs. n. 69/2001 e l’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, è stato abrogato