CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201142
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2022
N. 01142/2022REG.PROV.COLL.
N. 00584/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2020, proposto dalla società
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Surdi e Francesco Surdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2867/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. II Ministero dell’interno commissionava, con contratto rep. n. 29473 del 16 ottobre 2014, alla società Volkswagen Group Firenze s.p.a., del gruppo Volkswagen Italia spa, la fornitura di autovetture da destinare alle forze di Polizia, corredate di pacchetto di assistenza garantita per un periodo di sei anni o 150.000 Km.
Il numero di autovetture da fornire veniva aumentato, in forza del diritto di opzione esercitato dalla Volksvagen, con decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento di pubblica sicurezza del 5 ottobre 2017.
2. La società Volkswagen Group Firenze s.p.a. siglava anche con l’odierna appellante un’apposita convenzione per l’esecuzione a richiesta della stazione appaltante degli interventi di riparazione, in garanzia e non, e, ove necessario, per la sostituzione e montaggio dei connessi equipaggiamenti delle autovetture in uso alle forze dell’ordine.
3. La società Volkswagen Group Firenze s.p.a. invitava parte appellante a munirsi della licenza ex art 28 TULPS indispensabile per acquisire equipaggiamenti soggetti a licenza che avrebbero potuto essere utilizzati per eseguire gli interventi di riparazione o in garanzia commissionati dal Ministero dell’interno.
4. In data 10 febbraio 2016 la società appellante chiedeva alla Prefettura di Palermo il rilascio della licenza. La licenza veniva richiesta per poter detenere:
- barra funzionale a tetto;
-sirena bitonale comprensiva di centralina;
-serigrafie identificative delle autovetture utilizzate dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri.
5. La Prefettura inviava alla richiedente il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, in data 23 marzo 2017. Nella nota che anticipava il diniego della licenza si evidenziavano i precedenti penali del legale rappresentante della società. I pregiudizi penali venivano così indicati:
- 28.6.2007, sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo di applicazione della pena su richiesta di parte con condanna per favoreggiamento personale nei confronti dei suoi estorsori, unitamente ad altri commercianti (ex art. 378 co.2 C.P.), a mesi 4 di reclusione, sostituiti con la multa di € 4.560,00 (sentenza divenuta irrevocabile il 28.06.2007);
- 20.3.2013, decreto penale di condanna per i reati di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 e art. 438 C.P. commessi in data 17.8.2011;
- 8.8.2016, segnalato all’A.G. per il reato di scarico di acque reflue industriali, n.q. di legale rappresentante della società appellante a seguito dell’apertura di un nuovo punto vendita.
6. La società forniva le proprie controdeduzioni.
7. Le stesse non sortivano l’effetto sperato. La Questura competente confermava il proprio parere negativo e la Prefettura con decreto del 28 giugno 2017, notificato in data 2 agosto 2017, rigettava l’istanza presentata da legale rappresentante della società ora appellante.
8. La società impugnava il provvedimento prefettizio sfavorevole, unitamente ai pareri sfavorevoli resi dalla Questura.
8. A sostegno del ricorso introduttivo contestava la sussistenza di elementi di fatto che avrebbero potuto supportare la motivazione del provvedimento di diniego. Evidenziava in merito ai pregiudizi penali che: uno doveva ritenersi risalente nel tempo e gli altri, di lievissima entità, non rientravano tra i reati che potevano essere presi in considerazione ai sensi dell’art. 11 del TULPS.
9. Veniva contestualmente proposta istanza cautelare per chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
In esito alla camera di consiglio del 29 novembre 2017 il Tar pur, accogliendo la domanda cautelare, ordinava alla Prefettura di tornare a provvedere esaminando le deduzioni formulate dalla parte negli scritti difensivi.
10. La Prefettura, a seguito di una rinnovata istruttoria e richiamando le note del 19 dicembre 2017 e del 4 aprile 2018 della Questura confermava il diniego del rilascio della licenza con decreto n. 51772 del 13 aprile 2018.
11. La società con ricorso per motivi aggiunti impugnava sia il decreto prefettizio che le note della Questura, anche se in quel momento non conosciute.
Nei confronti del nuovo provvedimento con i motivi aggiunti venivano mosse critiche sovrapponibili a quelle formulate con il ricorso introduttivo avverso il primo diniego del Prefetto.
12. La nuova istanza cautelare veniva respinta.
13. Proposto appello cautelare, questo Consiglio non sospendeva l’esecuzione del provvedimento prefettizio e con ordinanza del 19 ottobre 2018 n. 681 accoglieva la domanda cautelare “ai soli fini della sollecita trattazione della causa nel merito da parte del Giudice competente”.
14. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere la reiezione dei ricorsi.
15. La sentenza del Tar respinge il ricorso, con la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
15.1. Si afferma in sentenza che il provvedimento del Prefetto, ampiamente discrezionale, è adeguatamente motivato.
Afferma il giudice di prime cure che:
“ Gli elementi acquisiti nel corso della rinnovata istruttoria sono stati valutati avuto riguardo alla gravità dei fatti penalmente rilevanti già accertati, alla pendenza di ulteriori procedimenti penali, alla rilevanza della riportata condanna per favoreggiamento sull’attitudine e l’affidabilità dell’aspirante titolare della licenza ex art. 28 TULPS a detenere segni distintivi delle Forze di Polizia, con le quali in passato si è rifiutato di collaborare, ostacolando le indagini”.
16. Propone appello la parte soccombente in primo grado.
16.1. A sostegno dell’appello deduce: “ error in iudicando, violazione ed erronea applicazione di legge (art. 11 TULPS), travisamento dei fatti, motivazione apparente”.
Critica la sentenza del Tar perché non avrebbe considerato che il nuovo provvedimento prefettizio non offrirebbe nuovi elementi connotati da attualità, ma si limiterebbe a reiterare le identiche argomentazioni addotte a fondamento del primo diniego, confermando il preconcetto già espresso nel ritenere preclusiva al rilascio della licenza ex art. 28 TULPS la sola sentenza di patteggiamento del 2007, senza procedere alla valutazione in concreto dell’attualità del precedente ascritto, venendo meno, secondo parte appellante, all’indicazione fornita da questo Consiglio