CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-23, n. 202200616
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00616/2022REG.PROV.COLL.
N. 00985/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2021, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2723/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 647/2021 del 12/11/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Giunge alla decisione l’appello avverso la sentenza del TARS, Sezione staccata di Catania, n. 2723/2021, che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
- del provvedimento del Questore di Messina, notificato allo straniero il 25 giugno 2020, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, ed è stato emesso invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
respinto il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento;
- del provvedimento Cat. -OMISSIS-emesso dal Questore di Messina il 5.3.2021, a seguito di riesame, disposto con ordinanza cautelare n. 691/2021.
1.2. Il ricorrente eccepiva: violazione e falsa applicazione artt. 4, 5, 22 d.lvo n. 268/98 - eccesso di potere per travisamento dei fatti – difetto istruttorio - erroneità dei presupposti - contraddittorietà – illogicità – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 cost.
2. Il TAR, dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione del fatto che, avendo l’Amministrazione riesaminato l’originario provvedimento impugnato, questo risultava ormai sostituito dal provvedimento (Cat. -OMISSIS-emesso dal Questore di Messina il 5.3.2021), impugnato con motivi aggiunti, ha respinto quest’ultimo ricorso.
2.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto, sia garantite le pretese partecipative del ricorrente, sia corretta la valutazione contabile dei redditi percepiti dal ricorrente nei periodi antecedenti l’istanza di rinnovo al fine di constatarne la prossimità alla soglia dell’assegno sociale. La ridottissima consistenza dei redditi che lo stesso ha conseguito durante tutto il proprio periodo di permanenza in Italia, avrebbe reso in concreto vincolata l’attività dell’Amministrazione procedente.
3. La sentenza è stata gravata con l’appello in epigrafe e contestuale istanza di sospensione dell’esecutività ex art. 98 c.p.a.
4. Si sono costituite le Amministrazione intimate, ma non hanno depositato memorie difensive.
5. Con ordinanza n. 647/2021 del 12/11/2021 è stata accolta la domanda cautelare, per l’attualità e concretezza del danno grave e irreparabile prospettato dall’appellante odierno.
6. L’appello, affidato a due articolati motivi di ricorso, è fondato.
7. Con il primo motivo l’appellante lamenta, la violazione dell’art. 10 - bis , L. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto molteplici profili.
7.1. Stante all’appellante erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe respinto la censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto per l'’«ovvia considerazione» che l’odierno appellante era già al corrente dell’interlocuzione tra l’Amministrazione di pubblica sicurezza e il suo legale.
La censura è fondata.
L’introduzione nel 2015, nel corpo della legge 241/1990, dell’art. 10 – bis, conosciuto come preavviso di rigetto, applicabile anche ai procedimenti relativi al rilascio o al rinnovo di permessi di soggiorno agli immigrati (Cons. St, VI, sent. n. 256/2011;ID, VI, 552/2009, n. 552) risponde alla ratio di consentire al privato, prima dell’adozione definitiva di un provvedimento di diniego, di metterlo a conoscenza dei motivi che ostano all’accoglimento della sua istanza, consentendogli entro una finestra temporale legislativamente predeterminata di potere dedurre osservazioni, produrre documenti, ai fini di una migliore composizione della vicenda amministrativa. Si colloca tra gli istituti di partecipazione procedimentale, con una duplice funzione: difensiva/collaborativa, riconoscendosi al privato la facoltà di arricchire il procedimento amministrativo di alcuni contributi che potrebbero guidare la P.A. a rivedere la posizione assunta con il preavviso, concludendo il procedimento con un provvedimento a lui favorevole, contestualmente contribuendo all’adozione di una decisione idonea alla cura migliore dell’interesse pubblico perseguito. Al preavviso di rigetto si riconosce, concordemente anche una funzione deflattiva, poiché l’attivazione di un ulteriore momento partecipativo può portare a scongiurare il passaggio alla via giurisdizionale.
Orbene, come emerge dagli atti di giudizio, nessun preavviso di rigetto è pervenuto all’odierno appellante, sulla cui base lo stesso avrebbe potuto, in riscontro, rappresentare una serie di elementi in fatto e in diritto in grado di condurre il procedimento a tutt’altro esito. Non è un caso che l’Amministrazione, nel provvedimento finale, debba dare conto delle osservazioni e dei documenti presentati dal privato istante, in riscontro al preavviso di rigetto.
La circostanza, richiamata dal TAR adito per respingere tale motivo di ricorso, secondo cui l’odierno appellante era “ già al corrente dell’interlocuzione tra l’Amministrazione di p. s. e il suo legale ”, non è condivisibile. Come chiarito in appello e nella memoria difensiva del 30 marzo 2022, il difensore si è limitato a rispondere, con una memoria, ad una mera richiesta di integrazione documentale “ ai fini della trattazione del riesame della posizione del ricorrente ”, accompagnata dall’invito a produrre detti documenti in originale e in copia entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell’atto. Se è plausibile che la previsione del suddetto termine possa avere indotto il TAR ad equiparare questa comunicazione al preavviso di rigetto, la ratio dell’istituto è tale da non consentire una tale equiparazione. Ed invero l’atto del 18/11/2020 non evidenzia le ragioni in base alle quali all’odierno appellante, anche in esito al riesame, doveva essere denegata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il che gli avrebbe consentito di presentare osservazioni e documenti che avrebbero potuto condurre ad una decisione forse per lo stesso favorevole.