CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300061
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00061/2023REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da
Mater Dei di G. Nesi & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale della Salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Sicilia, Sezione Prima, n. 4 del 3 gennaio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Humanitas Istituto Clinico Catanese s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha premesso che il giudizio ha ad oggetto la legittimità del D.D.G. 25 marzo 2020, n. 262, e degli altri provvedimenti con cui l’Assessorato Regionale della Salute ha autorizzato la casa di cura Humanitas allo svolgimento di attività sanitarie al di fuori del dipartimento oncologico (20 p.l. in neurochirurgia e 20 p.l. in ortopedia) in contrasto con la programmazione della rete ospedaliera approvata dalla medesima Amministrazione regionale.
La decisione di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione:
- la circostanza che il contrasto tra il documento di pianificazione o programmazione della rete ospedaliera e gli atti impugnati in primo grado è stato espressamente riconosciuto dall’Assessorato della Salute sia con la nota di avvio del procedimento di autotutela degli atti in discorso sia con l’atto che, per incomprensibili ragioni, ne ha disposto l’archiviazione;
- la circostanza che l’adozione dei provvedimenti di pianificazione o programmazione della rete ospedaliera regionale costituisca un factum principis rispetto ad ogni altra vicenda pregressa, vale a dire gli accordi del 2013 tra Assessorato ed Humanitas.
La Regione, con il D.A. Salute n. 576 del 5 aprile 2016, ha ritenuto di assegnare in favore di Humanitas 70 nuovi posti letto, in aggiunta agli 88 in dotazione, riservandosi di rilasciare la relativa autorizzazione da attuarsi “in linea con la programmazione regionale e nazionale”. Con tale provvedimento, l’Assessorato ha autorizzato l’aumento dei posti letto in favore di Humanitas, ma ha condizionato tale aumento al fatto che “l’effettiva autorizzazione dei posti letto alle società ricorrenti Humanitas Centro catanese di oncologia s.p.a. e Humanitas Centro catanese di oncologia R.R. s.r.l. dovrà attuarsi in linea con la programmazione regionale e nazionale …”.
Tale provvedimento, con cui l’aumento dei posti letto in favore di Humanitas è stato condizionato alla programmazione regionale e nazionale vigente al momento dell’ultimazione dei lavori di costruzione della nuova struttura di Misterbianco, non è mai stato impugnato da Humanitas.
Nell’ambito dello stesso procedimento, in data 28 giugno 2018, la Regione siciliana ha stipulato un accordo con l’associazione di categoria delle strutture private accreditate (AIOP) con cui è stato stabilito che “nella rete ospedaliera regionale saranno inserite (Tab. C dell’emanando decreto) tutte le unità funzionali delle strutture private accreditate secondo i rispettivi decreti di autorizzazione”. Con tale provvedimento, sarebbe stato previsto che i posti per acuti assegnati all’HCCO con D.A. Salute n 576 del 2016 sarebbero stati operativi nell’ambito del dipartimento oncologico.
L’Assessorato Regionale della Salute, con il D.A. 9 febbraio 2020, ha provveduto ad approvare espressamente la Tabella C, costituente allegato 7 al D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019, pubblicata a seguito di correzione materiale in GURS in data 14 giugno 2019, ed all’appellata sono stati assegnati 134 posti per oncologia, 4 per terapia intensiva e 20 per recupero e riabilitazione funzionale, mentre nessun posto letto è stato riservato ad Humanitas né in ortopedia, né in microchirurgia e, in relazione a tale provvedimento, l’Humanitas non ha proposto alcuna impugnativa prestando acquiescenza a tale assetto.
L’Assessorato della Salute, nonostante le dette previsioni, ha invece accreditato l’Humanitas all’esercizio di complessivi 158 posti, dei quali 88 già accreditati provenienti dalla struttura sita in Catania e costituenti il dipartimento oncologico di III livello, e 70 di nuova assegnazione, così distribuiti: a) 10 posti letto in ortopedia da utilizzare nell’ambito del dipartimento oncologico (la cui consistenza è stata portata a 98 posti letto); b) 20 posti letto in ortopedia da utilizzare al di fuori del dipartimento oncologico; c) 20 posti letto in neurochirurgia, non facenti parte del dipartimento oncologico; d) 20 posti letto destinati a recupero e riabilitazione funzionale, anch’essi estranei al dipartimento oncologico.
Pertanto, con il D.D.G. n. 262 del 25 marzo 2020, l’Assessorato avrebbe riconosciuto l‘accreditamento di 40 posti per acuti al di fuori del dipartimento oncologico (20 in neurochirurgia e 20 in ortopedia) in violazione con quanto programmato con DA Salute n. 22 del 2019.
Alcune case di cura hanno chiesto alla Regione Siciliana l’annullamento in autotutela del D.D.G. n. 262 del 25 marzo 2020 e l’Assessorato alla Salute, dopo avere avviato il procedimento, con nota del 13 ottobre 2021, ”avuto riguardo al parere espresso dall’Avvocatura dello Stato di Palermo, all’uopo interpellata da quest’Amministrazione”, ha disposto l’archiviazione dei procedimenti in autotutela avviati nel maggio 2020.
Con successivo decreto adottato in data 3 gennaio 2022, n. 1, l’Assessorato della Salute ha modificato la tabella C allegata al D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019, attribuendo ad Humanitas 20 posti letto in ortopedia e 20 posti letto in neurochirurgia fuori dal dipartimento oncologico.
Il ricorso proposto dalla Mater Dei per l’annullamento del D.D.G. 25 marzo 2020, n. 262, con cui l’Assessorato Regionale della Salute ha autorizzato la casa di cura Humanitas allo svolgimento di attività sanitarie al di fuori del dipartimento oncologico, è stato respinto dal Tar per la Sicilia, Sezione Prima, con la sentenza n. 4 del 3 gennaio 2022.
L’appello è articolato nei seguenti motivi:
Erroneità per non aver tenuto conto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per violazione del D.A. Regione Siciliana, Assessorato della Salute, 11 gennaio 2019, n. 22 e relativi allegati e, in special modo, della tabella C, pubblicata in GURS in data 14 giugno 2019, nonché per violazione del D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70, nonché dell’accordo stipulato tra regione Siciliana ed AIOP Sicilia il 28 giugno 2018, nonché, più a monte, dell’art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135 del 2012.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quater, commi 7 e 8, e 8-quinquies d.lgs. n 502 del 1992, dell’art. 25, c. 1, l.r. Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, e dell’art. 4 D.A. Salute n. 890 del 2002. Contraddittorietà con precedenti atti. Eccesso di potere. Violazione dei principi di buon andamento della.p.a. e di equilibrio di bilancio ex art. 81 e 97 Cost., nonché di tutela della salute ex art. 32 Cost.
La sentenza impugnata sarebbe errata, in quanto ha posto a base della decisione argomenti di carattere inconferente rispetto all’oggetto del contendere, laddove:
- la circostanza che l’accordo stipulato nel 2013 tra l’Assessorato regionale e l’Humanitas, con il provvedimento che lo ha recepito, non fosse mai stato impugnato dalla ricorrente era pacifica e non contestata;
- ugualmente pacifica ed incontestata sarebbe la circostanza che l’accordo del 2013 prevedeva che la regione avesse assegnato svariati posti letto ad Humanitas, tra cui 20 in ortopedia e 20 in neurochirurgia fuori dal dipartimento oncologico;
- la circostanza che la sentenza del Tar per la Sicilia n. 3424 del 2014, con cui è stato accolto il ricorso di Humanitas avverso il provvedimento di revoca in autotutela dell’accordo del 2013 e del D.A. n. 1681 del 2013, oltre ad avere deciso il giudizio su aspetti strettamente procedimentali, quale la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sia in parte entrata nel merito della vicenda è in parte errata, ma sempre del tutto ininfluente ai fini del giudizio;
- il capo della sentenza, con cui è affermato che l’Amministrazione non ha mai con chiarezza revocato i propri iniziali propositi ed, anzi, ha a più riprese confermato di voler dare esecuzione all’accordo del 2013 ed alla sentenza del Tar per la Sicilia n. 3424 del 2014 non avrebbe carattere dirimente ai fini della soluzione della controversia e conterrebbe affermazioni fuorvianti ed errate in punto di fatto.
Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, l’Amministrazione regionale, in più occasioni, avrebbe mostrato di adottare una pianificazione che non tenesse in considerazione gli accordi stipulati con Humanitas nel 2013 e ciò soprattutto con i decreti assessoriali 11 gennaio 2019, n. 22 e 9 febbraio 2019, di pianificazione della rete ospedaliera, mai impugnati da Humanitas.
L’attribuzione di nuovi posti letto ad Humanitas, come naturale che sia, sarebbe stata subordinata alla futura pianificazione sanitaria,