CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400180

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400180
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400180
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00180/2024REG.PROV.COLL.

N. 01082/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2021, proposto dalla società
Watchmen Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo Siracusa, Questura Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 00870/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno dell’Ufficio territoriale del Governo Siracusa e della Questura di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La soc. coop. a r.l. Watchmen opera come istituto di vigilanza privata urbana, campestre, industriale e di qualsiasi altra natura ex art.134 del T.U.P.L.S., per conto di terzi, giusta licenze amministrative nel tempo rilasciate dal Prefetto della Provincia di Siracusa.



2. In ordine cronologico, l’ultima licenza veniva rilasciata in data 13 luglio 2008 in favore della signora K N a seguito della nomina della stessa quale presidente del consiglio di amministrazione della società appellante.



3. Con nota del 3 marzo 2010, la società comunicava il trasferimento della sede legale da Augusta a Priolo Gargallo in C.da Mostringiano.



4. Ricevuta la citata comunicazione, la Questura di Siracusa con la nota del 13 aprile 2010 riteneva la società appellante carente dei requisiti organizzativi e logistici necessari per il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.



5. Gli ispettori della Questura rilevavano che la società Watchmen condivideva la sede legale, quella amministrativa e la centrale operativa con un altro istituto di vigilanza, denominato Metronotte s.r.l.



6. Con nota del 10 maggio 2010, la Prefettura di Siracusa contestava alla società appellante le carenze organizzative e tecnico operative richiamate nella citata nota della Questura di Siracusa del 13 aprile 2010.



7. La società rendeva le proprie contro deduzioni con la nota del 31 maggio 2010.



8. Lo scritto difensivo non sortiva l’effetto sperato e con il decreto del 13 luglio 2010 il Prefetto della Provincia di Siracusa revocava la licenza rilasciata in data 18 luglio 2008 alla signora K N motivando la sopravvenuta carenza in capo all'istituto Watchmen soc. coop. a r.l. dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di vigilanza.



9. La società Watchnen proponeva ricorso al T.A.R. per chiedere l’annullamento del provvedimento del Prefetto sopra citato.

Al giudice di prime cure la ricorrente proponeva contestualmente domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, perdita di chance e danno all’immagine per un ammontare di € 563.000,00 (euro cinquecentosessantatremila,00) in ragione della sospensione dei contratti d’appalto in corso al momento della revoca, ed il venir meno della possibilità di partecipare ad altre gare d’appalto per servizi di vigilanza, già all’epoca pubblicate.



9.1. A sostegno della richiesta di annullamento la ricorrente deduceva “la violazione e falsa applicazione degli artt. 134,136 del TULPS;
eccesso di potere, carenza e difetto di motivazione;
irragionevolezza delle valutazioni discrezionali della P.A.;
presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990;
dell'art. 41 della Costituzione;
difetto di motivazione”.

10. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno che contestava le deduzioni della ricorrente.

11. La sentenza di primo grado respinge il ricorso.

12. Propone appello la parte soccombente in primo grado riproponendo, sostanzialmente, le stesse censure sottoposte allo scrutinio del primo giudice, sebbene arricchite dalle critiche alla motivazione della sentenza che non si condivide.

13. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l’amministrazione appellata per chiedere la reiezione del gravame eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello, in quanto generico, nonché, proposto in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame.

14. All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.

15. L’appello deve essere respinto perché non meritano condivisione le censure alla sentenza di primo grado prospettate a sostegno del gravame sotto un unico motivo: “mancata/errata applicazione degli art. 134,136 T.U.L.P.S. eccesso di potere, difetto di motivazione”.

In ragione di tale decisione non rileva occuparsi dell’eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dalla difesa erariale.

15.1. Con un primo profilo di doglianza si critica la parte della sentenza che non considera idonea la sala operativa dell’appellante in ragione della collocazione della stessa in locali ove opera anche altra società di vigilanza e in ragione della carenza dei requisiti operativi. Afferma la sentenza, erroneamente a detta dell’appellante, che la società gestiva i collegamenti con le guardie giurate esclusivamente e tramite una piccola apparecchiatura ricetrasmittente, allocata sulla scaffalatura nella quale insistevano le stesse attrezzature tecniche della Metronotte s.r.l., e l’utilizzo di cellulari di servizio.

La censura in scrutinio non è fondata.

Le norma che occorre richiamare per decidere la presente controversia è, preliminarmente,, l’art. 134 del T.U.L.P.S. che prevede che

“Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Le modalità con cui deve essere richiesta la licenza si individuano nell’art. 257 del Regolamento di esecuzione del Testo unico r.d. 6 maggio 1940 n. 365 modificato e integrato dal d.P.R. 4 agosto 2008 n. 153.

L’art. 257 comma 2 del citato regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede:

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