CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400202

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400202
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400202
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 00202/2024REG.PROV.COLL.

N. 00056/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto dall’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Impresa S R, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti

della società “S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 2625 del 3 agosto 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’I ha appellato la sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso n.r.g. 779/2019, proposto dalla ditta Ragusa Salvatore per chiedere l’annullamento del provvedimento adottato e comunicato il 20 febbraio 2019 con il quale la sede di Messina del medesimo Istituto ha decretato la non ammissione dell'impresa ricorrente ai benefici richiesti con l'istanza di partecipazione all'avviso pubblico ISI 2017.



2. In fatto si osserva che:

- l’I con l’avviso pubblico ISI 2017 aveva indetto una procedura a sportello per la concessione di finanziamenti e incentivi a fondo perduto in favore delle imprese interessate secondo l’ordine di presentazione delle domande. Scopo del finanziamento e della procedura era il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli;

- l’impresa, ricorrente in primo grado, aveva partecipato alla procedura domandando, al fine di ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni, il finanziamento a fondo perduto di € 130.000,00 per l’acquisto di un escavatore Case Cx 130D Blade e di un Midi escavatore Case Cx 80 Blade per la sostituzione rispettivamente di altri due marca Hitachi Ex135UR e marca Kubota Kx 080-3;

- con il provvedimento impugnato l’I non concedeva alla ricorrente il chiesto finanziamento poiché riteneva mancanti i dati dichiarati dal fabbricante per le macchine nuove e da sostituire.



2.1. L’impresa Ragusa Salvatore, quindi, adiva il T.a.r. domandando l’annullamento del predetto provvedimento per i seguenti motivi:

i. «violazione di legge: mancanza di sottoscrizione», atteso che il provvedimento impugnato non recherebbe alcuna firma, né dattiloscritta né digitale, del funzionario ivi indicato;

ii. «violazione di legge;
violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990;
motivazione apparente e assenza di motivazione»
;

iii. «eccesso di potere: incongruente motivazione;
travisamento dei fatti;
contraddittorietà;
illogicità e irragionevolezza della decisione»,
atteso che l’I avrebbe erroneamente preteso di valutare soltanto il parametro di vibrazione dichiarato dal produttore della macchina al momento della sua fabbricazione e non quello dichiarato nella perizia giurata allegata dall’impresa ricorrente, escludendo quest’ultima perché la macchina da sostituire Kubota Kx 080-3 avrebbe un valore delle vibrazioni <
0,5 m/s2 e perché il valore delle vibrazioni dell’escavatore Hitachi ex 135UR da sostituire non sarebbe stato mai dichiarato dal fabbricante;

iv. « eccesso di potere: contraddittorietà con precedente provvedimento», atteso che l’I, in un primo momento, aveva ammesso la ricorrente al finanziamento, e, in seguito, aveva mutato la decisione senza adeguatamente spiegarne le ragioni;

v. «eccesso di potere: mancato apprezzamento della buona fede dell’impresa ricorrente in presenza di ambiguità del contenuto del bando».



3. Il primo Giudice, con la gravata sentenza, ha respinto il primo motivo osservando che poiché «il provvedimento è stato comunicato a mezzo p.e.c. dall’I e che l’I non lo ha disconosciuto costituendosi in giudizio, ne è certa la paternità e l’imputabilità all’I».

Invece ha ritenuto fondati il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, con i quali l’impresa aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per carente o apparente motivazione. Per il T.a.r. nel bando ISI 2017 «non si richiede quale unico requisito la dichiarazione del fabbricante, essendo soltanto richiesto che il valore delle vibrazioni dei nuovi macchinari sia inferiore rispetto a quello proprio dei macchinari da sostituire di una certa possibilità». Ha ritenuto, quindi, che all’impresa «deve essere concessa la possibilità di fornire la prova di quanto asserito con qualsiasi mezzo ritenuto attendibile e tale non può che ritenersi la perizia giurata prodotta, salvo prova contraria che l’I non ha fornito. Spettava, infatti, all’INAIL confutare le conclusioni della perizia giurata prodotta dall’impresa ricorrente, con specifici rilievi tecnici. E poiché ciò non è avvenuto, non è dubitabile, in assenza di elementi contrari non forniti dall’INAIL, che la perizia giurata sia attendibile».

Il T.a.r., infine, ha dichiarato assorbiti il quarto e quinto motivo.

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