CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300746

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300746
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300746
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 00746/2023REG.PROV.COLL.

N. 00174/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto da
Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Harald Bonura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assemblea Territoriale Idrica - Ambito Territoriale Ottimale Catania 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Concetto Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Idrici EI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Aristide Police e Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hydro Catania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Immacolata Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque in liquidazione, non costituito in giudizio;



per l’opposizione di terzo

alle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nn. 1255 e 1257 del 13 dicembre 2022.

Visti il ricorso in opposizione di terzo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Territoriale Idrica - Ambito Territoriale Ottimale Catania 2, Servizi Idrici EI S.p.a., Hydro Catania S.r.l., Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Città Metropolitana di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Comune di Calatabiano, con ricorso per opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a., espone:

- la controversia inerisce alle vicende relative all’affidamento del servizio idrico integrato nella provincia di Catania, generate dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 586 del 27 ottobre 2006, recante annullamento degli atti con cui il Consiglio provinciale di Catania e il Consorzio ATO 2 – Acque Catania 1 avevano deliberato tale affidamento in favore della società mista Servizi Idrici EI S.p.a., autorizzando l’indizione di una procedura di gara per la scelta del socio privato di minoranza;

- per quanto d’interesse, con la sentenza parziale del C.G.A.R.S. n. 1037 del 13 dicembre 2021, sono stati annullati “ gli atti amministrativi e negoziali adottati a valle delle deliberazioni

annullate con sentenza n. 589 del 2006 ” e, in particolare, tra gli altri, la presa

d’atto, da parte del Consorzio ATO 2 – Acque Catania, “ della caducazione degli

atti amministrativi adottati nella procedura di aggiudicazione per la scelta del socio

privato della S.I.E. – Servizi Idrici EI ed ancora l’invalidità per inefficacia o caducazione della Convenzione di gestione ed affidamento alla S.I.E. – Servizi Idrici EI

del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Catania ”;

- con le successive sentenze del C.G.A.R.S. nn. 1255 e 1257, entrambe del 13 dicembre 2022, le

domande risarcitorie formulate, in forma specifica o per equivalente pecuniario, da Servizi Idrici EI S.p.a., nel giudizio definito con la sentenza n. 1037 del 2021, hanno trovato particolare riconoscimento, in sede di ottemperanza, nella forma della perdurante (per ventinove

anni residui) vigenza ed efficacia della Convenzione sottoscritta tra quest’ultima società e il

Consorzio ATO 2 Catania Acque il 24 dicembre 2005;

- nel dettaglio, con la sentenza n. 1255 del 2022 si è assunto che l’interesse pretensivo della predetta società, sotteso all’impugnazione delle deliberazioni annullate con la sentenza n. 1037 del 2021, si dovesse soddisfare esclusivamente attraverso l’esecuzione della convenzione, con accoglimento

in parte qua della domanda di adempimento, previa riqualificazione sub specie di ottemperanza e rinvio alle statuizioni del giudice dell’ottemperanza nel coevo giudizio ex art. 112 c.p.a;

- con la contestuale sentenza n. 1257 del 2022, sono stati definiti gli effetti ripristinatori e conformativi della sentenza n. 1037 del 2021, ai fini della domanda risarcitoria accolta con la sentenza n. 1255 del 2022;

- in particolare, tale sentenza di ottemperanza si basa sui seguenti enunciati: a) “… attualmente la convenzione è idonea a produrre effetti, al fine di decidere la domanda contenuta nel ricorso per ottemperanza presentato da Sie, avente ad oggetto l’ordine di adempiere la convenzione” ; b ) La consegna degli impianti costituisce […] atto adempitivo della convenzione ”; c) “ Sie ha titolo per gestire il servizio quale gestore unico dell’intero territorio catanese per un periodo di trent’anni (diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all’interno del perimetro amministrativo dei 58

comuni indicati nell’art. 11 della convenzione del 24 dicembre 2005) […]”;

- le predette sentenze nn. 1255 e 1257 del 2022 non tengono conto di un precedente giudicato nella materia de qua riguardante anche il Comune di Calatabiano (che non è stato evocato nei citati giudizi), giacché, con la sentenza del TAR Catania n. 1945 del 2010, era stata accolta l’impugnativa del citato Comune per ottenere l’annullamento dei seguenti atti: a) decreto dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque del 4 febbraio 2009, n. 33, recante la nomina di un commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano, per “ porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici EI s.p.a. ”; b) il successivo decreto di proroga del 12 marzo 2009, n. 132; c) la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2009, adottata dal commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano con i poteri della Giunta comunale, e della relativa proposta del Responsabile dell’Area tecnica ecologica ambiente, in pari data; d) le note dell’Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, Consorzio d’ambito territoriale ottimale Catania Acque, del 27 novembre 2008, n. 1544 e n. 1549, del 3 dicembre 2008, n. 1601, del 15 dicembre 2008, n. 1806, del 18 dicembre 2008, n. 1961, del 14 gennaio 2009, n. 255, del 21 gennaio 2009, n. 394 e del 3 febbraio 2009, n. 638,

nonché le note dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque del 19 dicembre 2008, n. 49530 e del 15 gennaio 2009, n. 4/RIS/1°; e) i verbali redatti dal commissario ad acta nelle sedute del 18 febbraio 2009, del 26 febbraio 2009, del 26 marzo 2009, nelle parti in cui contengono attività

provvedimentali; f) la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 novembre

2007 con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale alla famiglia ed alle autonomie locali, è stato attribuito alla Agenzia regionale per i rifiuti e le acque il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;

- la sentenza del TAR Catania è stata confermata in appello con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 371

del 19 maggio 2011, stante la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione interposta da Sistemi Idrici EI S.p.a., di talché quest’ultimo precedente si pone in aperto contrasto con le sentenze n. 1255 e 1257 del 2022.

2. Tanto premesso, il Comune ricorrente – rammentando che le sentenze dei giudici amministrativi, pronunciate tra altri soggetti, ancorché passate in giudicato, possono essere impugnate da un terzo,

ai sensi dell’art. 108 c.p.a., quando pregiudicano i suoi diritti o interessi legittimi (opposizione c.d. “ ordinaria ”) e che la legittimazione al ricorso in opposizione va riconosciuta ai

controinteressati pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti

che siano e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione

autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio e incompatibile con l’assetto

definito con la sentenza opposta – deduce che, per effetto del combinato disposto delle

sentenze impugnate nn. 1255 e 1257 del 2022, facendo esso Comune parte “ del

perimetro amministrativo dei 58 comuni indicati nell’art. 11 della convenzione del 24

dicembre 2005 ”, sarebbe attualmente tenuto a confluire nella gestione di Servizi Idrici EI S.p.a.,

nei termini e alle condizioni stabilite dalla convenzione.

Ne consegue ad avviso del ricorrente che, secondo i

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