Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-04, n. 202101037
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Testo completo
Pubblicato il 04/02/2021
N. 01037/2021REG.PROV.COLL.
N. 01771/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2020, proposto da
IC IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TI PI in Roma, via Taranto n.21;
contro
Miur-Dipartimento per il Sistema Educativo e di Formazione, Direzione Generale per il personale Scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00172/2020, resa tra le parti, concernente annullamento
Previa concessione di provvedimenti cautelari
- del Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017, nella parte in cui dispone l’esclusione dei
diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall’ inserimento nella seconda fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti,
che sin d’ora ci si riserva di impugnare,
previa declaratoria in via cautelare
del diritto dei ricorrenti all’annullamento dei sopra citati provvedimento ed all’inserimento nella
seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Davide Ponte;
l'udienza si svolge ai sensi dell'art.4, comma1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario gravame gli odierni appellati, quali docenti IT impugnavano il d.m. n. 374 del 1° giugno 2017, nella parte in cui dispone l’esclusione dei diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nonché i decreti di aggiornamento delle graduatorie. All’esito del giudizio di primo grado il Tar respingeva il ricorso.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Violazione e falsa applicazione degli artt. 400, co. 12 e 402 del d. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. Del d.i. 24 novembre 1998, n. 460. Erronea applicazione del regime transitorio;
- eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 cost. Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis, violazione artt. 3, 4, 35, 51 e 97, cost.; l. N. 241/1990; art. 1, comma 110, l. N. 107/2015; artt 400 e 402, d.lgs. N. 297/1994, art. 3 e 4, l. N. 341/1990 art. 2, l. N. 244/2007; art. 3, d.p.r. n. 19/2016; d.m. 30 gennaio 1998, n. 39: artt. 5 e 15, d.m. 10 settembre 2010, n. 249 - eccesso di potere per difetto d’istruttoria, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia, omessa motivazione, discriminazione e sviamento di funzione;
- violazione art. 117, cost.; direttiva ue 2005/36; dlgs n. 206/2007; art. 64, d.l. n. 112/2008; d.p.r. 14 febbraio 2016, n. 19; decreto ministero dell’istruzione 30 gennaio 1998, n. 39; decreto ministero dell’istruzione 3 novembre 1999, n. 509; decreto ministero dell’istruzione 22 ottobre 2004, n. 270; decreto ministero dell’istruzione 9 febbraio 2005, n. 82; decreto interministeriale 9 luglio 2009; decreto ministero dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249; d.m. 13 luglio 2011, n. 62- in via subordinata questione interpretativa comunitaria, eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2005/36/ce. Violazione del decreto legislativo n. 206 attuativo della direttiva europea 2005/36/ce.
Il Ministero appellato non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è prima facie infondato, nei termini già evidenziati dalla giurisprudenza della sezione con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
2. Il Collegio infatti non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato sul punto, ad esempio nelle sentenze sez. VI n. 4507 del 2018, n.1833 del 2019, n. 4773 del 2019, n. 361 del 2021, n. 1432 del 2020, n. 7066 del 2020, n. 6595 del 2020.
In proposito, è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli IT (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6762; Sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5240; id, 23 luglio