CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400579
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 00579/2024REG.PROV.COLL.
N. 00362/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2908/2021, resa tra le parti, pubblicata il 27 ottobre 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1837/2009;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato G A e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 19 ottobre 2009 e depositato il 2 novembre 2009, il sig. -OMISSIS- esponeva:
- di essere un ex ispettore della Polizia di Stato;
- di aver prestato servizio, nell’anno 1987, presso il IX reparto mobile di -OMISSIS-, aggregato alla Questura di Reggio Calabria, con le funzioni di sovrintendente;
- di aver svolto anche il compito di organizzazione dei turni di servizio degli agenti del reparto, mediante la redazione degli ordini di servizio;
- che in data 19 marzo 1987 era avvenuta una rapina presso un’orologeria di Reggio Calabria, nella quale era altresì rimasto ucciso un uomo;
- che, a distanza di anni, un collaboratore di giustizia aveva accusato di quei fatti delittuosi un agente di polizia, che all’epoca dei fatti si trovava sotto la direzione del ricorrente;
- che, a seguito di ricerche, era stato rinvenuto l’ordine di servizio n. 257 - riguardante la sera della rapina e dell’omicidio – a firma del ricorrente, con il quale l’agente indagato di omicidio era stato comandato in servizio;
- che il ricorrente veniva accusato di due capi di imputazione: a) il capo di imputazione H per il delitto di cui agli articoli 110, 476 e 479 c.p. per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; b) il capo di imputazione I per il delitto di favoreggiamento personale ai sensi dell’art. 378 c.p.;
- di essere stato sottoposto, altresì, a procedimento disciplinare, aperto sino all’esito definitivo del procedimento penale;
- di essere stato condannato in primo grado, per entrambi i capi di imputazione;
- che la Corte d’assise di appello di Reggio Calabria aveva annullato integralmente le condanne inflitte in primo grado;
- che, in particolare, i giudici d’appello avevano: a) assolto il ricorrente dal reato di falso (materiale e ideologico) perché il fatto in sussiste; b) dichiarato l’estinzione del reato di favoreggiamento personale per intervenuta prescrizione;
- di aver presentato nel 2006 al Ministero dell’interno, al termine del giudizio, l’istanza di rimborso delle spese legali per euro 134.574,74;
- che il predetto Dicastero, con provvedimento prot. n. 333.A/U.C./7348-TL del 22 giugno 2009, aveva negato la richiesta di rimborso per entrambi i capi di imputazione;
- che, in particolare, con riguardo al capo di imputazione H (delitto di falso materiale e ideologico), il rigetto della domanda di rimborso era stato così motivato: ˂ “ dalla lettura delle motivazioni della sentenza si evince che la Corte di Assise d’Appello ha escluso che il delitto in questione si fosse perfezionato non per la mancanza dell’elemento soggettivo, ma, piuttosto, perché l’atto che si ritiene falsificato è stato considerato privo di rilevanza ai fini della condotta dell’-OMISSIS- ”. […] il Ministero negava la tutela legale, in quanto non si potevano rilevare elementi che creino certezza sull’insussistenza del conflitto di interessi tra le condotte poste in essere dall’istante e l’Amministrazione ˃ (pag. 6 del ricorso).