CGARS, sez. I, sentenza 2019-03-13, n. 201900240

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-03-13, n. 201900240
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900240
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2019

N. 00240/2019REG.PROV.COLL.

N. 01197/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2015, proposto da S P, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Daina, G M, con domicilio eletto presso lo studio Ester Daina in Palermo, via Catania 15;

contro

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale;

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01466/2015, resa tra le parti, concernente lavoro - riconoscimento differenze retributive fondamentali ed accessorie previste dal c.c.r.l. per i dipendenti della regione sicilia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. G B e uditi per le parti gli avvocati Ester Daina, l'avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sicilia l’odierno appellante invocava il riconoscimento del diritto alle differenze retributive fondamentali e accessorie previste dal c.c.r.l. per i dipendenti della Regione Sicilia. L’odierno appellante chiedeva al TAR: a) di dichiarare che il ricorrente, in quanto componente del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (N.I.L.)., esercita le medesime funzioni degli Ispettori dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, già inquadrati nella categoria D del relativo c.c.r.l. dei dipendenti della Regione Siciliana dell’Area non dirigenziale;
b) di ritenere che il ricorrente, per effetto della norma istitutiva e regolatrice del N.I.L., ha diritto al pagamento della retribuzione prevista dal c.c.r.l. per i dipendenti inquadrati nella categoria D della Regione Siciliana, area non dirigenziale;
c) di condannare l’Ente utilizzatore al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni in concreto esercitate, secondo il calcolo degli emolumenti effettuato nella relazione tecnica prodotta in atti ovvero secondo quanto dovesse diversamente risultare in caso di nomina di C.T.U. da parte del Collegio, oltre interessi e rivalutazione.

Il primo giudice, estromesso dal giudizio il Ministero della difesa, riteneva di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di estinzione della pretesa ex art. 2948 c.c. per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio, stante l’infondatezza del ricorso. Secondo il TAR, infatti, nonostante il ricorrente fosse stato assegnato ai Nuclei ispettivi del lavoro con conseguente assunzione dell’onere economico in capo alla Regione, ciò non avesse comportato la perdita dello status di militare appartenente all’Arma, né avesse cagionato la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l’assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico “privatizzato” all’ente regionale.

In altri termini, l’assegnazione di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione “mista”, quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustificava la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro (in Sicilia assegnate al competente Assessorato regionale del lavoro, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni ordinarie dove le competenze sono del Ministero del lavoro) per altro verso non comportava una modifica dello status giuridico del personale dell’Arma.

Di guisa che, anche laddove specifiche disposizioni pongano l’onere economico a carico della “diversa” amministrazione cui fa capo il predetto rapporto “funzionale” (in Sicilia l’Assessorato regionale del Lavoro) occorreva sempre avere riguardo alle specifiche disposizioni che regolano il tipico rapporto sottostante: che per il personale dell’arma dei Carabinieri era disciplinato dal relativo “Contratto delle Forze dell’Ordine” in ultimo trasfuso nel d.P.R. 16/4/2009 n. 51.

Non poteva, quindi, condividersi l’opposta tesi del ricorrente che, diversamente, riteneva che le disposizioni normative e regolamentari cit., comportassero l’applicazione nei propri confronti della diversa fonte contrattuale (di natura privatistica) del personale del comparto regionale della regione Siciliana.

Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, lamentandone l’erroneità, in quanto:

I) vi sarebbe una chiara violazione del dettato dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost. L’appellante, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri è, infatti, ispettore dal lavoro e componente del N.I.L. di Agrigento. Egli, dunque, avrebbe qualifica di partenza pari all’ex sesto livello corrispondente nel c.c.n.l. Ministeri alla categoria B3 che, a sua volta, corrisponderebbe alla categoria C del c.c.r.l. dei dipendenti della Regione Sicilia, mentre il ruolo del Componente N.I.L. corrisponderebbe alla categoria D del c.c.r.l. dei dipendenti della Regione Sicilia, area non dirigenziale. Pertanto, le mansioni espletate ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, rientrerebbero nella categoria D superiore a quella di inquadramento C, sicché l’appellante avrebbe diritto al pagamento delle differenze retributive. Ogni Ispettorato provinciale siciliano si compone di sei unità operative, poste tutte sullo stesso piano. Le dette funzioni sarebbero state attribuite all’appellante in forza del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del D.A. n. 647/99/GAB del 10 marzo 1999 dell’Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, del D.A. del 30 maggio 2000 dell’Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, della circolare n. 130/1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sarebbero identiche a quelle svolte dagli Ispettori cd. Civili;

II) la disciplina contenuta nella D.A. n. 647/99/GAB del 10 marzo 1999 dell’Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, e nella D.A. del 30 maggio 2000 dell’Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia non lascerebbe alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che sia onere dell’amministrazione regionale provvedere per intero alla retribuzione, sia per la parte fondamentale che per quella accessoria, dei componenti dei Nuclei Carabinieri degli Ispettorati del Lavoro operanti in Sicilia. Inoltre, dalla disciplina si desumerebbe che la retribuzione in questione sarebbe quella spettante ai dipendenti regionali in forza del richiamo contenuto al Fondo Efficienza Servizi, istituito con d.p.R.S. n. 11 del 20 gennaio 1995 per i soli dipendenti regionali rimasto in vigore fino al primo gennaio 2005 e poi sostituito dal Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni di cui all’art 87 del c.c.r.l.

Pertanto, l’appellante avrebbe diritto alle conseguenti differenze stipendiali.

L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e il Ministero della difesa si sono costituiti con comune memoria di stile e nelle successive difese eccepiscono:

a) il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;

b) l’intervenuta prescrizione ex art 2948 c.c. per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio.

DIRITTO

1) Occorre, preliminarmente, rilevare che:

a) il Ministero della difesa veniva estromesso dal giudizio con pronuncia del primo giudice che non è oggetto sul punto di impugnazione da parte dell’appellante, sicché non può che confermarsi al riguardo la statuizione del primo giudice con ciò che ne consegue in termini di estromissione del Ministero della difesa anche dall’odierno grado di giudizio;

b) dall’esame degli atti non risultano atti interruttivi della prescrizione per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio, sicché la domanda riproposta in seconde cure non può che essere parametrata alle pretese aventi ad oggetto un periodo che non può andare a ritroso oltre cinque anni dalla proposizione della domanda.

2). Venendo al merito dell’appello, deve rilevarsene l’infondatezza, sicché deve essere confermata la pronuncia di prime cure.

2.1). Entrambe le censure contenute nell’odierno gravame poggiano sull’errata convinzione che la disciplina alla quale è sottoposto l’appellante può essere indifferentemente quella di diritto comune e quella di diritto pubblico.

Come già chiarito dal primo giudice l’art.

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