TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-09, n. 201501466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-09, n. 201501466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501466
Data del deposito : 9 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01079/2015 REG.RIC.

N. 01466/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2015, proposto da:
F T, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco L T, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi, n. 23;

contro

Comune di Manfredonia;

nei confronti di

Antonietta D'Anzeris, rappresentata e difesa dagli avv.ti E e I F, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n.14;

per l'annullamento

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale (Comune di Manfredonia - Provincia di Foggia) redatto in data 31.7.2015;

- dei verbali delle operazioni elettorali della sezione elettorali n. 28 del Comune di Manfredonia;

- dei verbali delle operazioni elettorali della sezione n. 38 del Comune di Manfredonia ;

- della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia n. 18 del 25.08.2015;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonietta D'Anzeris;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv. Francesco L T, per il ricorrente e avv. E Follieri, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Tomaiuolo, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Italia Unione di centro”, contrassegnata con il n. 8, contesta –per la parte di interesse- gli esiti delle operazioni svoltesi lo scorso 31 maggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Manfredonia.

Con un unico motivo di ricorso lamenta la mancata attribuzione di n. 26 voti complessivi, di cui 12 nella Sezione n. 28 e 14 nella Sezione n. 38. Più precisamente, i voti sarebbero stati conteggiati nelle rispettive tabelle di scrutinio ma non riportati nei verbali di Sezione.

La controinteressata, sig.ra D’Anzeris, con atto prodotto in data 23 settembre 2015, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata proposizione della querela di falso nonché, in ogni caso, l’infondatezza;
al contempo ha proposto ricorso incidentale, rivendicando la mancata attribuzione di oltre 290 voti, a fronte dei complessivi 410 che le sono stati assegnati all’esito delle operazioni.

Con decreto presidenziale n. 322/2015 è stata disposta istruttoria, in ottemperanza alla quale sono stati prodotti in giudizio i verbali delle operazioni elettorali e le tabelle di scrutinio relativi alle sezioni nn. 28 e 38, oggetto di contestazione;
nonché il prospetto riepilogativo dei voti di lista di tutte le sezioni. Alla luce della documentazione acquisita, sono risultati fondati –in punto di fatto- i rilievi sollevati con riferimento alla sezione 38.

All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata proposizione della querela di falso.

Sostiene la controinteressata che le censure proposte non possano essere fatte valere in questa sede poiché pongono in discussione la veridicità dei verbali di Sezione, sostenuti da fede privilegiata sino a querela di falso. Cita a sostegno dell’assunto un precedente della prima Sezione di questo Tar, la sentenza n. 1311/2014, confermata in appello (cfr. C.d.S., V, n. 2361/2015).

L’eccezione in parola non può trovare accoglimento.

Nella fattispecie che ci occupa, si è in presenza di un errore di trascrizione dei risultati elettorali, confermato –come detto- dalle risultanze documentali relative alla Sezione n. 38, in virtù del quale i voti riportati nella tabella di scrutinio, nell’immediatezza dell’apertura delle schede, non sono poi stati trascritti nel verbale della Sezione.

Diversamente, nel caso esaminato dalla prima Sezione, non era stata rilevata alcuna discordanza tra le registrazioni contenute nei documenti ufficiali. Al contrario, il presupposto delle censure formulate in quel giudizio era la –asserita- mancata trascrizione delle preferenze declamate in sede di spoglio proprio nelle “tabelle di sezione”;
tant’è che le censure stesse risultavano supportate dalla dichiarazione di uno degli scrutatori, che ne assumeva la falsità. Stando così le cose, secondo quanto rilevato dal giudice di appello, l’accoglimento della censura avrebbe condotto ad “.. una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo ” (cfr. la richiamata sentenza, pag. 6).

Ma lo stesso giudice, in un passaggio motivazionale successivo, richiamando consolidata giurisprudenza civile, ha espressamente escluso l’onere di esperire querela di falso ogniqualvolta “.. dallo stesso contesto dell’atto” risulti in modo evidente ”l’esistenza di un mero errore materiale compiuto…nella redazione del documento”. Esattamente ciò che emerge nel caso in esame dalla documentazione acquisita in sede istruttoria.

Peraltro, la stessa sentenza citata limita l’operatività della fede privilegiata dei verbali sezionali a “quanto acclarato direttamente dal pubblico ufficiale che li ha formati”;
sicché, rispetto alle preferenze espresse dal corpo elettorale, il verbale di sezione può essere assistito da fede privilegiata solo in via mediata, nella misura in cui riporti fedelmente quanto attestato dalle tabelle di scrutinio. E’ nelle tabelle di scrutinio, infatti, che viene immediatamente e contestualmente cristallizzato il dato emerso dalle operazioni di spoglio.

Concludendo sul punto, dunque, si ribadisce che l’eccezione di inammissibilità formulata in via preliminare non può trovare accoglimento.

2.1.- Venendo al merito delle censure articolate con il ricorso principale, il primo motivo va accolto.

All’esito dell’istruttoria è invero emersa la fondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento alle risultanze delle operazioni di voto relative alla sezione n. 38, come già evidenziato sub 1. In effetti, dalla copia del verbale prodotto dalla Prefettura in copia conforme risulta che al ricorrente sono stati assenati “0” voti, liddove nella tabella di scrutinio, pure prodotta in copia, ne risultano conteggiati 14.

Orbene, sommando questi ultimi ai 401 già attribuiti al ricorrente stesso si perviene ad un totale di 415 voti;
e poiché alla controinteressata ne risultano assegnati complessivi 410, il motivo in esame supera la cd. prova di resistenza.

Né può condividersi la prevalenza –sostenuta dalla controinteressata stessa- delle risultanze dei verbali rispetto alle registrazioni che emergono dalle tabelle di scrutinio, posto che solo queste ultime riportano direttamente –e in modo contestuale- il dato via via emergente dalle operazioni di spoglio delle schede;
dato che, soltanto successivamente, viene riprodotto nel verbale di sezione.

In buona sostanza, solo le tabelle di scrutinio sono il frutto dell’immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori;
i verbali, rispetto alle operazioni effettive, svolgono una mera funzione certificatoria. In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza che, sul punto, ha ormai espresso un orientamento consolidato (cfr., ex multis , C.d.S., V, 31.7.2012, n. 4358;
in termini, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 12.4.2012, n. 1719;
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 3.3.2012, n. 295;
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 15.1.2010, n. 26;
e più di recente T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 10.1.2014, n. 83;
T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 31.1.2014, nn. 280 e 286;
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 23.7.2014, n. 408).

2.- Considerata la fondatezza del ricorso principale, occorre ora esaminare le censure di cui al ricorso incidentale, articolate in due motivi.

L’ordine di scrutinio viene invertito rispetto alla prospettazione della parte, in ragione del fatto che il primo motivo è preordinato al riconoscimento di due soli voti, in sé insufficienti a capovolgere nuovamente il risultato elettorale.

2.1.- Con il secondo motivo la controinteressata punta, invece, al recupero di ben 290 voti (in aggiunta ai 410 di cui ha già ottenuto l’assegnazione) attraverso due distinte operazioni: a) convalida di voti nulli, sul presupposto che non siano state ritenute valide le preferenze che sarebbero state espresse unitamente ad un nominativo maschile;
b) convalida di ulteriori voti che non sarebbero stati attribuiti per essere stato scritto il suo cognome senza l’apostrofo ovvero senza la “s” finale.

Le irregolarità sarebbero state commesse in 54 sezioni su 59, come risulterebbe da non meglio specificate dichiarazioni di non meglio individuati “ supporters ”;
e la verificazione viene richiesta indistintamente con riferimento a tutte le sezioni. Rispetto ad ognuna di queste, le riportate contestazioni vengono pedissequamente riproposte, senza alcun riferimento a circostanze concrete

che possano risultare rilevanti ai fini dell’assolvimento dell’onere di specificazione dei motivi, quand’anche attenuato.

Così genericamente formulato il motivo è, quindi, inammissibile.

L’affermazione per cui, in materia elettorale, l’onere di specificazione dei motivi, gravante in capo al ricorrente, vada valutato con ridotto rigore, non può spingersi sino al punto di escluderne la configurabilità, ammettendo domande con finalità meramente esplorative, che prescindano dall’indicazione in concreto della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono;
volte, pertanto, ad ottenere un riesame generale delle operazioni di scrutinio in sede giurisdizionale.

Sul punto la giurisprudenza è granitica;
con la precisazione che l’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di ricorso non assorbe l’onere della prova e che, pertanto, anche una denuncia estremamente circostanziata delle irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, debba pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente (cfr. per tutte da ultimo C.d.S., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3381, che rinvia all’Ad. Plen. n. 32/2014).

Nella fattispecie, le stesse prospettazioni della ricorrente sono formulate in modo ipotetico. Così si legge a pag. 10 del ricorso incidentale: “ Probabilmente , il cognome D’Anzeris, non certo facile da ricordare e scrivere, e la novità del doppio voto di preferenza, se dato a candidati di genere diverso, ha contribuito a determinare questo rilevante numero di voti annullati .. ”;
con la pretesa di supportare il –mero- dubbio che siano state commesse irregolarità con quanto asseritamente riferito dai “ sostenitori ” della D’Anzeris che avrebbero assistito alle operazioni di spoglio, non comprovato tuttavia da alcuna dichiarazione agli atti.

Della generica formulazione del motivo è consapevole la stessa ricorrente che, dopo aver elencato le Sezioni –presunte- interessate dalle irregolarità (praticamente tutte), così conclude: “ La ricorrente incidentale non può dare prova di quanto denunziato perché non ha la disponibilità di accedere alle schede nulle e farsi rilasciare copia…” (cfr. pag. 18).

La contestazione è, in ultima analisi, fondata sulla considerazione del numero –ritenuto- significativamente rilevante di voti annullati, con riferimento a tutte le sezioni in cui si è votato;
sicché, in tale contesto, l’esercizio dei poteri istruttori da parte di questo tribunale si tradurrebbe in un’inammissibile ripetizione delle operazioni di spoglio, con finalità meramente esplorative.

E’ appena il caso di ribadire il già riportato principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 32/2014, ripreso dalla richiamata sentenza della quinta Sezione del Consiglio di Stato n.3381/2015, per cui l’onere di specificazione dei motivi non assorbe l’onere probatorio: “ un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa ” (cfr. pag. 8, punto 4).

2.2.- Dall’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale discende l’inammissibilità del primo sotto distinto profilo;
più precisamente, per carenza di interesse dovuta al mancato superamento della prova di resistenza. In assenza dei rivendicati 290 voti, infatti, l’attribuzione di soli due voti ulteriori rispetto ai 410 assegnati, che conseguirebbe all’accoglimento di tale primo motivo, non apporterebbe alcuna utilità alla controinteressata.

3.- In conclusione, il gravame principale va accolto, con conseguente correzione dei risultati elettorali;
il ricorso incidentale va, invece, dichiarato inammissibile per le suesposte ragioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, di compensare tra le parti le spese di causa in considerazione della natura dell’interesse azionato in giudizio.

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