CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400138
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Pubblicato il 23/02/2024
N. 00138/2024REG.PROV.COLL.
N. 01268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2021, proposto dai signori S S e V S, rappresentati e difesi dagli avv. F T e L D, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori S S e V S hanno appellato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Taormina n. 8468 del 27 aprile 2016 con cui è stata respinta la loro istanza del 28 dicembre 2015 per il rilascio di una concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di due interventi: a) la demolizione di un fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo fabbricato ad una elevazione fuori terra con annesso cantinato su area di sedime diversa, ma ricadente all'interno della stessa proprietà;b) la costruzione di parcheggio interrato multipiano con tre elevazioni al di sotto del piano zero dell'edificio.
2. La vicenda controversa può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta di quanto riportato nella gravata sentenza:
- il Comune di Taormina, con provvedimento n. 8468 del 27 aprile 2016, ha respinto l’istanza del 28 dicembre 2015 per il rilascio di una concessione edilizia per «la realizzazione di un parcheggio multipiano e la demolizione e ricostruzione di un edificio (ai sensi della legge 10 luglio 2015 n.13 – Legge Centro Storico) il tutto da realizzare in via Circonvallazione snc in Taormina(ME)» ;
- il medesimo Comune, attraverso gli atti richiamati nel gravato provvedimento, rilevava che su una precedente istanza del 17 marzo 2009 l’Amministrazione aveva già espresso il suo diniego con provvedimento n. 901 in data 15 gennaio 2016;
- osservava, in particolare, che: a) nella zona “A” del Piano Regolatore Generale non è consentita la realizzazione di nuovi volumi;b) l’art. 18, secondo comma, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevede la demolizione e ricostruzione solo tramite piano particolareggiato;c) la legge regionale n. 13/2015 consente la destinazione degli immobili a parcheggio interrato, ma non la realizzazione di parcheggi multipiano;d) il fabbricato da realizzare insisterebbe in una diversa area di sedime;e) viene in rilievo, nel caso di specie, la demolizione e ricostruzione di un rudere di cui non è possibile accertare la preesistente consistenza;f) non era stata presentata all’Amministrazione, inoltre, una delle tavole di progetto (la sezione trasversale per la verifica delle previsioni di opere di contenimento delle aree e dei fabbricati posti a confine).
2.1. Il primo Giudice ha così sintetizzato i motivi di gravame dedotti dai ricorrenti: a) risultano irrilevanti gli esiti del procedimento con cui il Comune ha espresso il suo diniego, con provvedimento n. 901 in data 15 gennaio 2016, sulla precedente istanza in data 17 marzo 2009;b) il principale motivo del precedente provvedimento di rigetto risiedeva, invero, nella presunta non conformità della consistenza qualitativa e quantitativa del bene rispetto a quanto effettivamente presente sui luoghi, ma tale circostanza è stata superata a seguito dell’accertamento del Tribunale Penale di Messina, il quale, con sentenza n. 13 aprile 2001, confermata dal giudice di appello, ha mandato assolto l’imputato dal reato di falsa attestazione;c) gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 13/2015, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione ammettono interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nella zona “A”;d) nel caso di specie trattasi di vera e propria ristrutturazione, in quanto l’intervento riguarda un rudere di cui è possibile accertare la preesistente consistenza;e) il citato art. 18 della Norme Tecniche di Attuazione trova applicazione solo nel caso in cui l’intervento comporti un incremento di volume;f) in fase di ricostruzione il nuovo fabbricato può avere anche una collocazione diversa rispetto a quella originaria;g) quanto al parcheggio multipiano, l’art. 5 della legge regionale n. 13/2015 ammette che le unità edilizie del centro storico possano avere nuove destinazioni d’uso compatibili con la qualità architettonica degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto urbano;h) la tavola di progetto che risultava mancante è stata, nelle more, depositata.
2.2. Quanto ai motivi dedotti dal Comune a confutazione delle censure degli originari ricorrenti il T.a.r. ha così sintetizzato: a) l’Amministrazione poteva ben tener conto delle risultanze del procedimento culminato nel precedente diniego;b) il giudice penale non ha accertato alcun fatto materiale – con particolare riferimento alla superficie e alla volumetria del fabbricato – e l’Amministrazione, comunque, non era costituita nel relativo giudizio;c) il Comune, pertanto, ha conservato intatti i propri poteri di accertamento in ordine all’effettiva consistenza dell’immobile;d) gli interventi ammessi nei centri storici ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 13/2015 presuppongono l’approvazione di uno studio di dettaglio che individui l’appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie contemplate dall’art. 2, in relazione ai caratteri architettonici, dimensionali e strutturali;e) nel caso di specie la procedura di approvazione dello studio di dettaglio non si è ancora conclusa e, pertanto, non è possibile individuare la tipologia edilizia ammissibile nell’area in questione;f) in ogni caso, il progetto si pone in contrasto con l’art. 5, terzo comma, della legge regionale n. 13/2015, il quale contempla la sola possibilità di realizzare, nei centri storici, parcheggi interrati compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la localizzazione nel contesto urbano, al fine del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;g) il parcheggio multipiano contrasterebbe con le previsioni indicate e risulterebbe incompatibile con le finalità che sono state enunciate;h) l’intervento relativo al fabbricato esistente non può essere qualificato come “ristrutturazione”, risultando impossibile accertare la preesistente consistenza del manufatti sul quale i ricorrenti intenderebbero intervenire, come risulta dal verbale di sopralluogo n. 28 in data 24 ottobre 1995;i) la ristrutturazione, peraltro, presuppone l’esistenza fisica del bene oggetto dell’intervento, mentre nel caso in esame viene in rilievo un vero e proprio rudere, e la disciplina di cui all’art. 3, primo comma, lettera d) , del D.P.R. n. 380/2001 presuppone, comunque, che sia dimostrata l’esatta consistenza dell’immobile preesistente;l) inoltre, l’art. 18, punto 2, della Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevede che gli interventi in zona “A2” (centro storico) possano essere effettuati solo mediante piani particolareggiati;m) secondo la giurisprudenza maggioritaria, la nuova collocazione del manufatto costituisce una nuova costruzione.
3. Il T.a.r., dopo i rilievi in rito sulla tardività della memoria dei ricorrenti e sulla conseguenziale inammissibilità di quella di replica della parte resistente, ha respinto nel merito il ricorso osservando che:
- in applicazione dell’art. 654 del c.p . p. «sotto il profilo soggettivo l’efficacia dell’accertamento è limitato all’imputato, alla parte civile e al responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, sicché la sentenza della Corte di Appello in alcun modo costituiva un vincolo per l’Amministrazione Comunale […] Ne consegue, pertanto, che, poiché la decisione della Corte di Appello non risultava affatto vincolante per l’Amministrazione, il Comune ben poteva fare riferimento al precedente diniego, espresso con provvedimento n. 901 in data 15 gennaio 2016, e agli atti su cui lo stesso è stato fondato, incluso il verbale di sopralluogo in data 25 ottobre 1995, in occasione del quale è stata accertata l’impossibilità di definire con precisione la superficie, il volume e la sagoma del rudere che i ricorrenti intendevano ristrutturare»;
- «l’art. 4 della legge regionale n. 13/2015, poi, individua alcuni interventi ammissibili nei centri storici, ma il successivo art. 5, primo comma, presuppone, tra l'altro, una analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate da cui sia possibile valutare la tipologia di appartenenza, lo stato di consistenza e il contesto di appartenenza, la presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali e l'epoca di costruzione presunta. L’art. 3, primo comma, della legge dispone, però, che l'appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie di cui all'articolo 2 sia individuata attraverso uno “studio di dettaglio” (rubrica dell’articolo) che nel caso di specie non è intervenuto, sicché difetta in radice il prescritto presupposto di cui al citato art. 5, primo comma»;
- il parcheggio interrato, da un lato, presupporrebbe la possibilità di effettuare la ristrutturazione del rudere che, nel caso di specie, «deve negarsi», dall’altro, «l’art. 5 della legge regionale n. 13/2015 subordina il mutamento di destinazione - da effettuarsi “possibilmente in aree tangenti il centro storico” - allorquando esso risulti “compatibile con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto urbano”, ciò di cui può ben dubitarsi nel caso di specie, tenuto conto dell’evidente esigenza di limitare al massimo la circolazione veicolare all’interno del prezioso centro storico di Taormina».