CGARS, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201901083
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2019
N. 01083/2019REG.PROV.COLL.
N. 00702/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2016, proposto dal signor R L C, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Palermo, alla via A. Narbone n.58, presso lo studio dell’Avv. G G
contro
Comune di Viagrande, non costituito in giudizio
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2996/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 il Cons. M I e uditi per le parti l’avvocato Maria Beatrice Miceli su delega dell’avvocato S T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza n. 2996/2015 del TAR Catania che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza del Comune di Viagrande, n.11 del 20/09/2013, di demolizione delle opere eseguite in difformità al piano particolareggiato di cui alla concessione edilizia n. 95/01, eseguite su aree destinate a servizi pubblici, con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Giova premettere che in data 18/10/2001 il Comune di Viagrande rilasciava, ai Sigg.ri Bonaccorsi Agata ed altri, la concessione edilizia n. 96/01, con la quale veniva autorizzata l’edificazione di due edifici per civile abitazione, e contestualmente rilasciava agli stessi la concessione edilizia n. 95/2001 afferente le opere di urbanizzazione primaria da realizzare all’atto della edificazione degli edifici assentiti con la citata concessione edilizia n. 95/2001.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, in data 02/03/2001, rilasciava, con riferimento al programma edilizio oggetto del summenzionato provvedimento concessorio, il prescritto nullaosta ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1357/1940. Successivamente dette concessioni edilizie, n. 95 e n. 96 del 2001 venivano, in data 18/10/2004, volturate in favore della Soc. Secomar Srl, la quale il 3/09/2003 chiedeva l’approvazione del progetto di variante afferente la concessione edilizia n. 96/2001, consistente nella modifica dei due edifici unifamiliari – contemplati nell’originario progetto edilizio – in due edifici bifamiliari. Alla domanda veniva allegata la relazione tecnico-illustrativa del progetto di variante a firma del Geom. Balsamo, con la quale si attestava, altresì, l’avvenuto completamento delle opere in conformità ai citati provvedimenti concessori, n.95 e n. 96 del 2001.
Alla domanda di rilascio della concessione di variante ed alla coeva relazione tecnico-estimativa veniva allegato l’elaborato progettuale che, al pari degli altri documenti richiesti dal Comune di Viagrande, veniva sottoposto al vaglio dell’amministrazione comunale ai fini del rilascio della concessione di variante, rilasciata in data 20/04/2006.
L’odierno ricorrente acquistava in data 21/04/2006 porzione del villino bifamiliare.
Con nota del 22/09/2006, la Secomar Srl comunicava l’ultimazione delle opere di costruzione del complesso immobiliare de quo “ in conformità al progetto approvato ed alla concessione edilizia citata e successiva variante interna ”.
Trascorsi circa 7 anni, con nota del 14/06/2013, il Comune di Viagrande comunicava all’odierno appellante e agli altri soggetti interessati l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato tanto all’emissione di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi che all’escussione della polizza fideiussoria rilasciata dall’impresa costruttrice Secomar Srl a garanzia degli obblighi di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 344 del 18/10/2001.
Alla nota del 14/06/2013 seguiva l’ordinanza n.11 del 20/09/2013, con la quale si intimava, ai destinatari “ di procedere, ai sensi dell’art. 4 della Legge 47/85, entro 90 giorni dalla notifica della presente, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite in totale difformità al progetto di piano particolareggiato C4/4 di cui alla concessione edilizia n. 95/01 su aree destinate a servizi pubblici F3–verde pubblico ed in particolare zona F3D–riserva strade ” e, nel contempo, si ingiungeva, ai sensi dell’art. 20 della legge 1150/1942 “ l’esecuzione delle opere di urbanizzazione conformemente al piano particolareggiato di cui alla convenzione urbanistica rep. 344 del 18/10/2001 ed alla concessione edilizia n. 95/01 del 18/10/2001 entro 180 giorni dalla notifica della presente ”.