CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-19, n. 202201066
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2022
N. 01066/2022REG.PROV.COLL.
N. 00147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2021, proposto dal
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2958/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva annullato il decreto del Ministero della difesa del 21 novembre 2019 notificato in data 16 gennaio 2020, con cui veniva disposta in danno del signor -OMISSIS- (da ora in poi solo “signor DS”) la perdita del grado per dimissioni d’autorità a decorrere dal 4 aprile 2018 e la conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado. All’accoglimento del ricorso seguiva la condanna dell’amministrazione alle spese del primo grado del giudizio.
2. I fatti di maggior rilievo ai fini della presente decisione possono essere ricostruiti come segue.
3. Il Maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, odierno appellato, in data 30 marzo 2016, uccideva il proprio padre sparando con la propria pistola d’ordinanza.
Rintracciato da altri militari dell’Arma dei carabinieri, accusava del delitto, sapendolo innocente, il proprio cognato.
Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con sentenza n. -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 4 giugno 2018, assolveva il signor DS per difetto totale di imputabilità e applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza della “libertà vigilata” per la durata minima di anni dieci, con affidamento al competente Servizio territoriale di salute mentale della Asl e con obbligo di vigilanza unitamente alla contestuale prescrizione del “divieto di allontanamento dalla provincia di Catania”.
La predetta misura diveniva esecutiva con ordinanza resa in data 4 aprile 2018 dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
La Direzione generale del Ministero appellante, considerata la sottoposizione alla suddetta misura di sicurezza, in applicazione degli articoli 861, comma 1, lettera b), 863, comma 2 lettera b) e 867 comma 6 d.lgs. n. 66/2010, chiedeva, tramite la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d’appello, il prescritto parere alla Corte militare d’appello, la quale con provvedimento del 12 giugno 2019, esprimeva “parere favorevole”.
Il Ministro della difesa, con decreto del 21 novembre 2019, notificato in data 16 gennaio 2020, disponeva, nei confronti del signor DS, a decorrere dal 4 aprile 2018, la perdita del grado per dimissioni d’autorità ai sensi dell’articolo 861, comma 1, lettera b), 863, comma 2 lettera b) e 867 comma 6 d.lgs. n. 66/2010.
Con istanza del 31 gennaio 2020 l’interessato richiedeva il “ritiro in autotutela e/o l’immediata sospensione degli effetti del predetto decreto”.
L’istanza era suffragata dalla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di cassazione, la quale, in accoglimento del ricorso presentato dall’interessato, avverso l’ordinanza di rigetto n. 2018/1679 inerente all’appello proposto al Tribunale di sorveglianza di Salerno, relativa all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni dieci, annullava l’impugnata ordinanza rinviando per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Tale istanza veniva negativamente riscontrata dall’Amministrazione con nota del 22 maggio 2020.
4. Il militare si rivolgeva al giudice amministrativo per chiedere, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio, l’annullamento:
“del decreto del Ministero della difesa in data del 21 novembre 2019 notificato in data 16 gennaio 2020, con cui si è disposta in danno del ricorrente la perdita del grado per dimissioni d’autorità a decorrere dal 4 aprile 2018 e la conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado”.
Veniva chiesto anche l’annullamento degli atti presupposti.
5. Con il primo motivo addotto a sostegno del ricorso si deduceva che la sentenza del Tribunale emessa a carico dell’appellante non era definitiva quanto al capo relativo all’applicazione della misura di sicurezza e, pertanto, la misura di sicurezza applicata al ricorrente era ancora provvisoria. Si evidenziava che l’art. 861 d.lgs. n. 66/2010 prevede la perdita del grado nell’ipotesi di dimissioni d’autorità e il successivo art. 863 stabilisce che le dimissioni d’autorità seguono alla sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
Nella presente fattispecie, pertanto, l’amministrazione non avrebbe potuto applicare la misura delle dimissioni d’autorità.
6. Venivano dedotti ulteriori motivi per criticare anche gli atti presupposti e connessi al provvedimento principale impugnato.
7. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso del signor DS.
8. Il giudice di prime cure, con ordinanza 980/2020 del 13 maggio 2020, disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, che quest’ultima adempiva con nota dell’8 giugno 2020.
9. La sentenza del Tar accoglie il ricorso.
10. Ragione dell’accoglimento della richiesta di annullamento del decreto del Ministero della difesa del 21 novembre 2019 è l’adesione all’interpretazione dell’art. 863 del d.lgs. n. 66/2010 sostenuta dal ricorrente.
Afferma la sentenza che le “dimissioni d’autorità”, previa l’acquisizione del parere della Corte di appello militare, possono essere disposte solo in presenza di una misura di sicurezza personale che abbia il crisma della definitività.
10.1. Le ulteriori deduzioni a sostegno del ricorso vengono disattese dal primo giudice: difetto di motivazione del parere reso dalla Corte di Appello Militare e difetto di motivazione del decreto con cui sono state disposte le dimissioni d’autorità.
11. Ricorre in appello l’Amministrazione soccombente in primo grado.
12. Con