CGARS, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300194

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300194
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300194
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00194/2023REG.PROV.COLL.

N. 00884/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2020, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'interno, Questura Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 03026/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Antonino Caleca;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- con istanza depositata presso la Stazione dei carabinieri di Villafrati formulava la richiesta per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dalla Questura di Palermo in data 25 agosto 2009.

2. In data 7 settembre 2018 il Commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, competente per territorio, comunicava all’appellante l’inizio del procedimento finalizzato a riscontrare negativamente la richiesta.

Il preavviso di diniego indicava due ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza: i rapporti conflittuali dell’appellante con la moglie e un controllo effettuato mentre lo stesso si trovava in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali.

3. Parte appellante formulava le controdeduzioni.

4. Le argomentazioni difensive non sortivano l’effetto sperato ed il Commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, delegato dal Questore di Palermo, adottava, il 6 novembre 2018, il decreto con cui l’istanza presentata dall’appellante intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia “ viene rigettata dati i rapporti conflittuali con la moglie e la frequentazione con persone gravate da pregiudizi penali ”.

5. L’appellante impugnava il provvedimento innanzi al Tar deducendo: “violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; violazione e falsa applicazione dell’art 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento di fatto. difetto di motivazione; erroneità’ nei presupposti”.

Il ricorrente, in punto di fatto, rappresentava al giudice che le problematiche familiari erano state da tempo risolte con il ristabilirsi della tranquillità coniugale. In ogni caso si sarebbe verificato un singolo intervento operato dai Carabinieri di Villafrati, e non “diversi interventi” così come riportato nel provvedimento impugnato.

In merito alle frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali affermava che: “ad onor del vero, non ricorda di essere stato sottoposto a controlli da parte delle forze dell’Ordine”.

6. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata per chiedere la reiezione del ricorso.

7. Con ordinanza cautelare n. 368 del 18 marzo 2019, nel respingere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il giudice di prime cure riteneva necessario acquisire la documentazione richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato e, segnatamente: a) la nota del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo da cui venivano desunti i plurimi interventi effettuati dagli operanti della Stazione dei carabinieri del Comune di Villafrati; b) le risultanze dei sistemi informatici delle forze dell’ordine da cui erano state desunte le frequentazioni con persone gravate da precedenti penali.

8. In data 2 maggio 2019 la Questura di Palermo adempiva a quanto disposto dal Tar depositando la nota dei carabinieri di Villafrati ed indicando la persona “sconsigliata” in compagnia della quale l’appellante era stato controllato in data 30 agosto 2018.

9. Con memoria depositata in data 11 ottobre 2019 l’appellante ribadiva la persistente genericità delle informazioni dei carabinieri di Villafrati ripetendo che si era verificato un solo intervento dei militari. Nella stessa memoria si precisava che il soggetto sconsigliato, di cui l’appellante sconosceva il precedente penale del 2010, era stato assunto dallo stesso come manovale dal 2015 fino al febbraio 2019, fornendo così una ragionevole motivazione

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