Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 44
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Testo completo
Appellante " Chiede a codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello e in particolare la richiesta di sgravio parziale dell'atto di recupero, volendo riconoscere come legittime le compensazioni "verticali" effettuate per euro 4.476.502,28 e, conseguentemente, annullare le relative sanzioni".
Appellato e appellante in via incidentale
"Voglia l'Onorevole Commissione adita: a) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello di Parte, in quanto privo di specifici motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs n. 546/92;
b) Nel merito, respingere l'appello di Parte per i motivi di sui sopra, con conferma della sentenza appellata;
c) Riformare la sentenza appellata in punto spese, per violazione dell'art. 15, comma 2 D.lgs n. 546/92, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo ritualmente e tempestivamente proposto, la società M. SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, odierna appellante, impugno' dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l'atto di recupero per cui e' causa , emesso dall'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, che accerto' l'utilizzo indebito dell'eccedenza delle somme compensate dalla Società nell'anno 2019 rispetto al limite di 700.000 vigente ratione temporis, di cui all'art. 34 Legge n. 388/2000, per il complessivo importo di ? 5.779.341,87, motivato per il fatto che "( ) gli importi compensati con crediti IVA (cod. tributo 6099) e ritenute (cod. tributo 1631), per l'importo complessivo di ? 6.479.341,87, sono da considerarsi "orizzontali", ed in quanto tali soggetti al limite previsto dall'art. 34 citato, in ragione del fatto che detti crediti sono stati utilizzati per il versamento di imposte di natura diversa - rispettivamente - da IVA e ritenute".
La contribuente , richiedendo l'annullamento dell'atto , impugno' parzialmente la legittimità del recupero dell'Ufficio, nei limiti delle compensazioni effettuate per complessivi euro 4.476.502,28 (pari alla somma degli importi di euro 375.517,21 ed euro 4.100.985,07), in relazione alle compensazioni afferenti ai crediti IVA e debiti IVA iscritti a ruolo, che non potrebbero essere considerate "orizzontali",ma "verticali", come tali " liberamente eseguibili senza limiti di importo ".
L'Ufficio si costitui' ritualmente in giudizio, contestando difese e domande di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza gravata la CTP di Torino rigetto' il ricorso, compensando le spese del grado.
Parte contribuente ha impugnato la decisione, richiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe. L'Ufficio si costitui' ritualmente in giudizio, cotestando difese e domande di parte appellante e, proponendo a sua volta appello incidentale diretto a rivendicare la liquidazione delle spese anche del primo grado, concluse come in epigrafe.
E' quindi intervenuto il deposito di memoria illustrativa di parte appellante, diretta a ribadire le difese in atti.
All'odierna udienza, comparvero I rappresentanti e difensori delle parti costituite che, dopo la relazione del relatore, hanno trattato la controversia, illustrando le rispettive difese e, quindi, la Corte decise il processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli atti e delle risultanze documentali, nonche' delle difese svolte in contraddittorio, ritiene la Commissione che la sentenza impugnata debba essere confermata con rigetto della infondata impugnazione interposta, nonche' dell'appello incidentale , dovendosi ritenere pienamente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e coerentemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento.
Con la sentenza gravata , la CTP di Torino confermo' il recupero in oggetto affermando, coerentemente con le risultanze e la normativa, che " Le compensazioni effettuate con F 24 "RUOL" non transitano in dichiarazione ed il divieto in oggetto riguarda l'ipotesi di cosiddetta compensazione "orizzontale", che interviene tra tributi diversi tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la compensazione "verticale" che riguarda lo stesso tributo. La norma di riferimento è l'art. 34 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 9 del DL 35/2013. C'è, però, un limite quantitativo al recupero, che è pari ad ? 700.000= (a far data dall'l.l.2014). Altra limitazione è quella imposta dal D.L. 78 del 31.5.2010 che ha imposto il divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di ruoli scaduti e non pagati. La Suprema Corte ha stigmatizzato la volontà del legislatore in più decisioni (tra le quali la n. 2215/2014;
la n. 8161/2017;
la 370/2019). Tra queste, pare interessante riportare quanto scritto dalla Corte di Cass. nella Sentenza n. 81 del 29.3.2017: " ... Non può, d'altra parte sottacersi che la compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25,
Appellato e appellante in via incidentale
"Voglia l'Onorevole Commissione adita: a) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello di Parte, in quanto privo di specifici motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs n. 546/92;
b) Nel merito, respingere l'appello di Parte per i motivi di sui sopra, con conferma della sentenza appellata;
c) Riformare la sentenza appellata in punto spese, per violazione dell'art. 15, comma 2 D.lgs n. 546/92, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo ritualmente e tempestivamente proposto, la società M. SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, odierna appellante, impugno' dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l'atto di recupero per cui e' causa , emesso dall'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, che accerto' l'utilizzo indebito dell'eccedenza delle somme compensate dalla Società nell'anno 2019 rispetto al limite di 700.000 vigente ratione temporis, di cui all'art. 34 Legge n. 388/2000, per il complessivo importo di ? 5.779.341,87, motivato per il fatto che "( ) gli importi compensati con crediti IVA (cod. tributo 6099) e ritenute (cod. tributo 1631), per l'importo complessivo di ? 6.479.341,87, sono da considerarsi "orizzontali", ed in quanto tali soggetti al limite previsto dall'art. 34 citato, in ragione del fatto che detti crediti sono stati utilizzati per il versamento di imposte di natura diversa - rispettivamente - da IVA e ritenute".
La contribuente , richiedendo l'annullamento dell'atto , impugno' parzialmente la legittimità del recupero dell'Ufficio, nei limiti delle compensazioni effettuate per complessivi euro 4.476.502,28 (pari alla somma degli importi di euro 375.517,21 ed euro 4.100.985,07), in relazione alle compensazioni afferenti ai crediti IVA e debiti IVA iscritti a ruolo, che non potrebbero essere considerate "orizzontali",ma "verticali", come tali " liberamente eseguibili senza limiti di importo ".
L'Ufficio si costitui' ritualmente in giudizio, contestando difese e domande di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza gravata la CTP di Torino rigetto' il ricorso, compensando le spese del grado.
Parte contribuente ha impugnato la decisione, richiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe. L'Ufficio si costitui' ritualmente in giudizio, cotestando difese e domande di parte appellante e, proponendo a sua volta appello incidentale diretto a rivendicare la liquidazione delle spese anche del primo grado, concluse come in epigrafe.
E' quindi intervenuto il deposito di memoria illustrativa di parte appellante, diretta a ribadire le difese in atti.
All'odierna udienza, comparvero I rappresentanti e difensori delle parti costituite che, dopo la relazione del relatore, hanno trattato la controversia, illustrando le rispettive difese e, quindi, la Corte decise il processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli atti e delle risultanze documentali, nonche' delle difese svolte in contraddittorio, ritiene la Commissione che la sentenza impugnata debba essere confermata con rigetto della infondata impugnazione interposta, nonche' dell'appello incidentale , dovendosi ritenere pienamente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e coerentemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento.
Con la sentenza gravata , la CTP di Torino confermo' il recupero in oggetto affermando, coerentemente con le risultanze e la normativa, che " Le compensazioni effettuate con F 24 "RUOL" non transitano in dichiarazione ed il divieto in oggetto riguarda l'ipotesi di cosiddetta compensazione "orizzontale", che interviene tra tributi diversi tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la compensazione "verticale" che riguarda lo stesso tributo. La norma di riferimento è l'art. 34 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 9 del DL 35/2013. C'è, però, un limite quantitativo al recupero, che è pari ad ? 700.000= (a far data dall'l.l.2014). Altra limitazione è quella imposta dal D.L. 78 del 31.5.2010 che ha imposto il divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di ruoli scaduti e non pagati. La Suprema Corte ha stigmatizzato la volontà del legislatore in più decisioni (tra le quali la n. 2215/2014;
la n. 8161/2017;
la 370/2019). Tra queste, pare interessante riportare quanto scritto dalla Corte di Cass. nella Sentenza n. 81 del 29.3.2017: " ... Non può, d'altra parte sottacersi che la compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25,
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