Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104986
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Pubblicato il 30/06/2021
N. 04986/2021REG.PROV.COLL.
N. 09592/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9592 del 2013, proposto dal
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
,
ex lege
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- resa tra le parti e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-proposto dal sig. -OMISSIS- contro il provvedimento del Questore di -OMISSIS- recante foglio di via obbligatorio ed inibizione al ritorno nella città di -OMISSIS- per anni uno.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di interesse alla decisione depositata dal Ministero appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e) , del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;
Dato atto della presenza ai sensi di legge del difensore della parte costituita;
Relatore nell’udienza del 25 maggio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-, Sez. IV, n. 1230/2013 del 10 maggio 2013, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal cittadino marocchino sig. -OMISSIS- per ottenere l’annullamento – unitamente all’avviso di avvio del procedimento – del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 6 aprile 2011, con cui è stato intimato allo straniero il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora e nel contempo gli si è inibito di fare ritorno in -OMISSIS- senza la previa autorizzazione per il periodo di un anno.
1.2. Il provvedimento impugnato è stato assunto dal Questore sulla base di un controllo effettuato da personale della P.S. presso la Stazione Centrale di -OMISSIS- in data 5 aprile 2011, nel corso del quale lo straniero veniva trovato in compagnia di altri pregiudicati e in atteggiamento sospetto e si mostrava non in grado di giustificare la sua presenza in loco . Il provvedimento aggiunge che lo straniero è stato indagato per furto, che non risiede in -OMISSIS-, non vi ha parenti, né vi espleta attività lavorativa e che “ frequenta questo territorio presumibilmente al solo scopo di commettere reati ”.
1.3. In base ai suesposti elementi, il Questore ha dunque ritenuto che il sig. -OMISSIS-destasse sospetti “ tali da farlo annoverare in una delle categorie di persone di cui all’art. 1, comma 1, della legge nr. 1423 del 27/12/1956 ” e che lo stesso dovesse ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica e perciò ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio.
2. La sentenza appellata, tuttavia, in accoglimento del ricorso dello straniero, ha annullato il suddetto provvedimento, poiché questo, nella sua motivazione, non ha in concreto evidenziato ragioni idonee a supportare né l’appartenenza del ricorrente alle categorie di persone che, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 1423/1956, sono abitualmente dedite a traffici delittuosi, vivono con i proventi di attività delittuose e sono dedite alla commissione di reati, né il giudizio di pericolosità del medesimo ricorrente per la sicurezza pubblica.
2.1. In particolare, il T.A.R. ha sottolineato l’insufficienza, ai fini dell’appartenenza dello straniero alle predette categorie e del giudizio di pericolosità dello stesso, del fatto che costui sia stato visto nei pressi della Stazione Centrale in compagnia di pregiudicati, in generico atteggiamento sospetto (non meglio precisato) e che non abbia saputo fornire giustificazioni della sua presenza in loco . Altrettanto insufficienti a tali fini sono gli altri elementi elencati nel provvedimento (il fatto che egli non risieda in -OMISSIS-, non vi abbia parenti e non vi svolga attività lavorativa),
2.2. Di qui – conclude la sentenza – l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché esso è privo di una motivazione oggettivamente idonea a fondare i presupposti per l’emanazione del foglio di via obbligatorio.
3. Nell’appello il Ministero dell’Interno contesta le motivazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il T.A.R., deducendo con un unico motivo le censure di: violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 1423/1956, applicabili ratione temporis (ora artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011);erronea valutazione degli elementi di fatto.
3.1. In sintesi, la difesa erariale sostiene che nel caso di specie – diversamente da quanto opinato dal primo giudice – sussistessero i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento gravato (che, d’altronde, è fondato su valutazioni ampiamente discrezionali). Questi consisterebbero, innanzitutto, nel fatto che il sig. -OMISSIS-era già stato indagato per furto e, in secondo luogo, nel controllo a cui lo stesso è stato sottoposto presso la Stazione Centrale di -OMISSIS- il 5 aprile 2011 (dove veniva rinvenuto in compagnia di pregiudicati e non sapeva giustificare la sua presenza sul posto, pur non avendo in -OMISSIS- parenti, né svolgendovi alcun lavoro). In aggiunta, il Ministero appellante invoca la condotta tenuta dallo straniero successivamente al provvedimento, che ne avrebbe ancor più messo in risalto la tendenza a delinquere, essendo egli stato più volte sorpreso a permanere indebitamente in -OMISSIS-, in violazione del foglio di via obbligatorio.
3.2. Il cittadino marocchino, pur evocato, non si è costituito in appello.
3.3. All’udienza del 25 maggio 2021 – tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 – la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Per consolidata giurisprudenza, il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì, se considerate nel complesso, potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento. Tale misura di prevenzione personale, infatti, è diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e perciò, benché non occorra la prova dell’avvenuta commissione di reati, è richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2020, n. 4648;Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 741, 6 novembre 2019, n. 7575, e 14 febbraio 2017, n. 662).
4.1.1. Come rammentato dalla pronuncia della Sezione Terza di questo Consiglio di Stato n. 7575 del 6 novembre 2019, la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza ed alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova.
4.2. Nel caso di specie, le circostanze di fatto poste a base del giudizio di pericolosità, che ha indotto il Questore di -OMISSIS- ad adottare nei confronti dell’appellato la misura di prevenzione personale, si mostrano prive di effettiva consistenza e tali da rendere l’avversata misura di prevenzione sprovvista di una reale giustificazione.
4.2.1. Da un lato, infatti, il provvedimento richiama la circostanza che il sig. -OMISSIS-fosse stato già indagato per furto, senza, però, aggiungere alcunché sull’esito della suddetta indagine e sugli sviluppi processuali della vicenda;per vero, esso non chiarisce neppure se si tratti di circostanza più o meno recente. In ogni caso, nessun riferimento vi è, nel provvedimento stesso, a condanne riportate in sede penale dallo straniero. Va da sé che – pur se a fronte d’una significativa discrezionalità nel giudizio del Questore circa la pericolosità del soggetto destinatario del foglio di via – la sussistenza della presupposta condizione soggettiva, consistente nella abituale dedizione al delitto del destinatario del provvedimento di cui trattasi, dovrebbe viceversa risultare (quale fatto oggettivo) da pronunce di condanna del giudice penale (e peraltro passate in giudicato, ex art. 27 Cost.), risultando diversamente pretermesso uno dei principali cardini dello Stato di diritto.
4.2.2. In proposito va aggiunto che le condotte penalmente rilevanti, da cui desumere elementi tali da supportare il foglio di via obbligatorio, devono ovviamente preesistere alla sua adozione, e non certo essere successive: di tal ché, del tutto inconferente è l’allegazione, da parte della difesa erariale, dei comportamenti tenuti successivamente dallo straniero, il quale, incorrendo più volte nella violazione della misura di prevenzione, avrebbe, così, ribadito la sua tendenza a delinquere. Invero, l’istruttoria procedimentale precede l’adozione del provvedimento e lo supporta sotto il profilo della completezza del quadro istruttorio, senza che sul predetto quadro possano incidere sopravvenienze posteriori alla conclusione del procedimento: ciò, in ossequio al principio “ tempus regit actum ”, in base al quale la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, le quali non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1908;Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2384).
4.2.3. D’altro lato, il contesto fattuale, in cui si situa il controllo a cui è stato sottoposto l’interessato presso la Stazione Centrale di -OMISSIS-, risulta descritto in modo generico ed inadeguato a supportare il giudizio di appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui all’art. 1 della l. n. 1423/1956 e della sua pericolosità sociale: basti pensare, sul punto, alla genericità del richiamo all’atteggiamento sospetto tenuto dallo straniero in tale occasione, che – come evidenzia il T.A.R. – non viene meglio identificato.
4.3. Va dunque condivisa la valutazione effettuata dal primo giudice, lì dove questi ha stigmatizzato la carenza, nel provvedimento gravato, di un apparato motivazionale oggettivamente idoneo a fondare i presupposti per l’emanazione del foglio di via obbligatorio.
5. In conclusione, l’appello è infondato e da respingere, meritando la sentenza di prime cure di essere confermata.
6. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione nel giudizio di appello della parte appellata.