Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-24, n. 201904297

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-24, n. 201904297
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904297
Data del deposito : 24 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2019

N. 04297/2019REG.PROV.COLL.

N. 10654/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10654 del 2018, proposto dalla s.a.s. Immobiliare Villafranca di Valle Ezio &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R L, A F e P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

Il Comune di Carmagnola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1047/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati P M e P G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Immobiliare Villafranca s.a.s. è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Carmagnola, distinto al Catasto terreni, Foglio n. 125, mappale n. 705, pervenuto alla propria dante causa (la s.a.s. Immobiliare Stefania) mediante una convenzione urbanistica del 20 luglio 2012, stipulata con il Comune di Carmagnola, il quale ha trasferito il lotto e diversi altri terreni a titolo di ricomposizione fondiaria.

1.1. Il mappale n. 705 in questione deriva dal frazionamento del mappale n. 696 il quale, a sua volta, era originariamente ricompreso nel più vasto mappale n. 627.

1.2. Prima della stipula della Convenzione del 2012, quest’ultimo è stato inserito nel “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ” predisposto dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008 ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2009. Nel suddetto Piano, la “ destinazione ” del terreno in questione veniva indicata come “ area a servizi ”.

2. La Immobiliare Villafranca s.a.s. – poiché ha intenzione di utilizzare una porzione del mappale n. 705 per la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione (il nuovo edificio verrebbe ad insistere sullo stesso e, per la maggior parte, sul limitrofo mappale n. 697), ma dalla documentazione reperita presso gli uffici comunali ha appreso che al predetto mappale è tuttora attribuita destinazione urbanistica a servizi - con atto di messa in mora del 21 settembre 2017 ha sollecitato il Comune ad attribuire alla particella n. 705 la destinazione residenziale, in conseguenza degli obblighi discendenti dalla normativa relativa al piano delle alienazioni immobiliari e, segnatamente, dall’art. 58 della legge n. 133/2008, come pure dagli obblighi derivanti dalla convenzione del 20 luglio 2012.

3. Stante l’inerzia del Comune, la società ha adito il T.a.r. per il Piemonte al fine di veder condannare il Comune ad attribuire la destinazione residenziale alla predetta particella n. 705.

4. Con sentenza del 24 settembre 2018, n. 1047 il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile.

5. La Immobiliare Villafranca s.a.s. ha interposto appello avverso la predetta sentenza per chiederne la riforma, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un obbligo di provvedere alla riclassificazione urbanistica della particella.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di Carmagnola per resistere al gravame, concludendo per la sua reiezione con conferma della sentenza appellata.

7. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L’Immobiliare Villafranca s.a.s. deduce che il Comune di Carmagnola avrebbe dovuto assegnare al mappale 705 una destinazione residenziale, perché:

a) l’inserimento del fondo nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni avrebbe dovuto comportare l’attribuzione allo stesso di una nuova destinazione secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 2 della legge n. 133 del 2008, per il quale “ La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione … del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili ”;

b) la convenzione edilizia del 2012 prevede che tutti i terreni assegnati alla società appellante abbiano una vocazione edificatoria.

9. L’appello è infondato.

10. Giova premettere in fatto che:

a) la particella 705 deriva (come la contigua particella 697) dal frazionamento della originaria particella 627 del foglio 125 (cfr. p. 10 e 11 della convezione di lottizzazione del 20 luglio 2012 in atti);

b) l’originaria particella 627 foglio 125, estesa mq. 2690, sita in via del Porto/Via Villafranca con destinazione “Area a servizi”, risulta inserita nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari approvato con la delibera di consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2009;

c) con delibera di consiglio comunale n. 104 del 30 settembre 2010, è stata approvata la variante parziale al P.R.G. prevista dall’art. 58 della legge n. 133/2008, finalizzata alla riattribuzione della capacità edificatoria ai lotti previsti nel piano delle alienazioni ed inseriti nel bilancio di previsione 2009-2010, tra cui figura quello di via del Porto e, segnatamente, la particella 697 derivante, come si è visto, per frazionamento dalla 627 (inserita nel piano della alienazioni immobiliari) (cfr. doc. 8 e 9 depositati dal Comune appellato il 20 maggio 2019);

d) in data 20 luglio 2012 il Comune di Carmagnola ha ceduto alla dante causa della odierna appellante, a titolo di ricomposizione fondiaria, le particelle 705 e 697 del foglio 15 del Catasto Terreni;
a p. 47 della convenzione si precisa che “ nonostante le maggiori superfici dismesse dal Comune … sulle aree di cui sopra è consentito realizzare unicamente la capacità edificatoria originariamente spettante alla società Immobiliare Stefania s.a.s. di Valle Ezio &
C. sull’area dismessa al Comune”;

e) il certificato di destinazione urbanistica che figura come allegato F alla predetta convenzione dà espressamente atto che la particella 697 sita in via del Porto è stata oggetto della variante al P.R.G. approvata a fini di valorizzazione delle proprietà immobiliari comunali, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008 (cfr. doc. 3 depositato dal Comune appellato il 20 maggio 2019);

f) il certificato di destinazione urbanistica che figura come allegato H alla convenzione dà atto che la particella 705 ricade invece in “Viabilità (IIIB)” (cfr. doc. 3 depositato dal Comune appellato il 20 maggio 2019).

11. Dalla analisi della sequenza degli atti che hanno interessato la particella in contestazione, emerge che nessuna violazione dell’obbligo di provvedere sussiste in relazione agli adempimenti inerenti al piano di valorizzazione e dismissione degli immobili del Comune di Carmagnola per quanto concerne la particella 705 oggetto della istanza di riclassificazione della appellante.

12. Il Comune di Carmagnola ha infatti provveduto alla riattribuzione della capacità edificatoria dei lotti previsti nel piano di alienazione, approvando una apposita variante al P.R.G. con delibera di consiglio comunale n. 104 del 30 settembre 2010, che prevede espressamente il lotto di via del Porto dove si trova l’originaria particella 627 (da cui derivano per frazionamento, come si è visto, sia la 697 che la 705).

12.1. Di tale delibera non vi è traccia nella impostazione difensiva della appellante, che non ha svolto alcuna considerazione circa la sua rilevanza, anche dopo che il Comune l’ha espressamente richiamata nella propria memoria difensiva.

12.2. Il fatto che la variante abbia inciso solo sulla particella 697 e non su quella 705 (per le motivazioni peraltro desumibili dall’Allegato B2 della variante depositato sub doc. 9 dal Comune il 20 maggio 2019) non induce a configurare una violazione dell’obbligo di provvedere, ma – in ipotesi – una circostanza che si sarebbe potuta dedurre avverso la variante, con cui il Comune non ha ritenuto, nell’esercizio del potere di pianificazione, di poter riconoscere capacità edificatoria anche alla contigua particella 705.

12.3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni “ determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili ”, ma non attribuisce necessariamente la vocazione edificatoria, non essendo preclusa neppure la possibilità di confermare la precedente destinazione urbanistica.

13. Neppure la convenzione sottoscritta in data 20 luglio 2012 prevede alcun obbligo di riclassificazione della particella 705, ceduta peraltro a mero titolo di ricomposizione fondiaria e non nell’ambito della procedura di dismissione degli immobili comunali.

13.1. Piuttosto a p. 47 della convenzione è previsto che sulle aree di cui sopra, nonostante la maggiore superficie ceduta dal Comune nell’ambito della permuta pattuita, “è consentito realizzare unicamente la capacità edificatoria spettante alla Immobiliare Stefania s.a.s….sull’area dismessa al Comune”: in tal modo le parti hanno inteso cristallizzare la situazione di diritto vigente al momento della stipulazione in cui la particella 705 non aveva destinazione edificatoria, bensì a viabilità.

13.2. Tale previsione non può comportare la pretesa della appellante di utilizzare la capacità edificatoria complessiva su qualsiasi terreno ceduto dal Comune (compresa quindi la particella 705), perché tale utilizzo deve comunque avvenire nel rispetto della destinazione urbanistica dei terreni, come confermato dall’art. 6 della convenzione, con il quale il Comune garantisce che tutti i terreni oggetto della ricomposizione fondiaria “ hanno tutte le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati ” dal responsabile del settore urbanistica del Comune tra i quali è menzionato quello del 6 giugno 2012 riferito alla particella 705, che risulta ivi censita con destinazione “Viabilità IIID”.

13.3. A fronte di tale inequivoca previsione che cristallizza la destinazione urbanistica come descritta nei certificati allegati al testo della convenzione, la parte appellante non ha potuto indicare alcuna previsione pattizia idonea a giustificare l’obbligo del Comune di provvedere ad un cambio di destinazione della particella n. 705.

14. Alla luce di quanto precede la pretesa di parte appellante ad una diversa destinazione urbanistica della particella n. 705 ha consistenza di mera pretesa di fatto, considerato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui « non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius , analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile » (Cons. Stato, Ad. plen. n. 24 del 1999).

15. Tale situazione di fatto non è idonea a fondare un obbligo di provvedere, come correttamente rilevato dal T.a.r., sicché la declaratoria di inammissibilità con cui il giudice di prime cure ha definito il giudizio deve essere confermata, sebbene con motivazione in parte diversa nei termini che precedono.

16. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi