Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-12, n. 201801578

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-12, n. 201801578
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801578
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 01578/2018REG.PROV.COLL.

N. 07935/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7935 del 2017, proposto da:
M G R, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pazzaglia in Roma, via Emanuele Gianturco 1;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio Sede Di Roma Regione Umbria in Roma, via Barberini, 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00503/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati M M e Paolo Caruso su delega di P M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto:

a) all’annullamento del diniego opposto alla sua istanza di accesso agli atti del 18 gennaio 2017 riguardante i seguenti atti relativi alla struttura, cessata nel 2014, denominata “Outsourcing del Servizio Sanitario Regionale”: - delibera di nomina del reggente della struttura creata dalla Regione dell’Umbria dal momento della rinuncia alla carica di Direttore della Dott.ssa Rosignoli al momento della nomina del Dott. Pannella;
- studio di fattibilità che si sarebbe dovuto fare in 120 giorni, se questo è stato prodotto sino al 2014;
- delibere o disposizioni o atti organizzativi, o relazioni convocazioni ufficiali fatte dal direttore ai vari direttori amministrativi, come era previsto dalla delibera n. 1072 del 26.09.2011 e lo studio di fattibilità come era previsto dalla delibera;
- delibere o disposizioni effettuate dal responsabile politiche personali, del personale amministrativo o dirigenti assegnati alla struttura dopo il 2013;
- relazioni sull’attività di monitoraggio e coordinamento svolto dalla struttura sulla riorganizzazione dei servizi di logistica come era previsto nella delibera n. 1584 del 16.12.2011;
- relazioni e disposizioni di incontri effettuate dalla struttura delle varie attività dal 2013 al 2014;
- atti deliberativi effettuati dalla struttura dal 2013 al giugno 2014 quando è stata soppressa.

b) all’accertamento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con la conseguente condanna della Regione dell’Umbria all’ostensione dei documenti richiesti per la conseguente emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a. .

La sentenza ha ritenuto che l’odierna appellante sarebbe stata priva di un diritto, attuale e concreto all’ostensione dei documenti di cui si chiedeva l’accesso.

L’appello è affidato alla denuncia di un’articolata rubrica di gravame con cui si lamenta la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e degli articoli 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990.

L’amministrazione regionale si è ritualmente costituita in giudizio e, con una analitica memoria, ha confutato le argomentazioni dell’appellante, ed altresì, ha ricordato che l’inconferenza della documentazione è stata confermata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Perugia il quale, all’udienza del 27/11/2013, aveva respinto “ siccome di natura generica ed esplorativa ” l’analoga istanza di esibizione in quella sede formulata da parte ricorrente.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con l’unico capo di doglianza, l’appellante assume l’erroneità della decisione affermando che il Tar, nel respingere il ricorso giurisdizionale, non avrebbe considerato la circostanza fondamentale per cui l’accesso a tali atti risulterebbe indispensabile per la ricorrente al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24 comma 7 della Legge 241/1990.

Dopo una diffusa ricostruzione delle pregresse vicende, l’appellante ricorda come, la propria istanza di “accesso difensivo” risultava motivata dalla pendenza di due giudizi, instaurati dalla dr.ssa Rosignoli contro la Regione Umbria rispettivamente in sede civile ed in sede amministrativa (d’appello sulla differente sentenza del Tar dell’Umbria n. 213/2012).

La decisione del TAR, per contro, del tutto erroneamente avrebbe ritenuto che, tale accesso agli atti richiesti, sarebbe stato foriero di un’illegittima forma di controllo generalizzato dell’operato della P.A., senza valorizzare il principio della massima ostensione, da cui deriva il dovere di intendere in senso ampio il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza.

La decisione sarebbe contraria al primo comma lett. b) e comma 2, dell’art. 22 della L. n. 241/1990 e al comma 7 dell’art. 24 ed avrebbe dato luogo ad un’indebita compressione del principio generale, secondo cui l’accesso agli atti amministrativi dovrebbe rappresentare la regola generale dell’attività amministrativa, mentre il rifiuto sull’istanza di accesso dovrebbe costituire l’eccezione.

Contrariamente a quanto affermato dal TAR, per l’appellante la sua richiesta di accesso agli atti:

a. non era in alcun modo volta ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ed era stata redatta in modo più particolareggiato e circoscritto possibile;

b. era sorretta da un giustificato interesse diretto, concreto e attuale essendo la richiesta finalizzata a curare e difendere i propri interessi giuridici per cui ai sensi dell’art. 24 comma 7 della Legge 241/1990, ha tutto l'interesse a prendere visione degli atti inerenti l’operatività della struttura denominata “Outsourcing del Servizio Sanitario Nazionale”.

L’appello va respinto.

Come è noto, la legittimazione attiva all’accesso deve essere dunque riconosciuta “ a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7).

Per il legittimo esercizio del diritto di accesso è quindi necessaria la sussistenza:

-- di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti;

-- di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l’accesso, che sia tale da implicare l’incidenza, anche potenziale, dell’atto sull’interesse di cui il soggetto istante è portatore.

Al riguardo, il comma 3 dell'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, che ha introdotto il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, lascia salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela ex art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge e non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. In conseguenza, l'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a norma della lett. b), comma 1 del cit. art. 22 cit., e sono definiti "interessati" all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso(Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978;
Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269;
Consiglio di Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209;
Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838).

Nel caso di specie, relativamente agli atti procedimentali oggetto dell’accesso, l’appellante non risulta portatrice di un interesse:

a) diretto: in quanto le informazioni contenute negli atti richiesti non contengono informazioni che, direttamente o indirettamente la riguardano. Appare in proposito decisivo ad escludere la ricorrenza di un interesse strumentale alla realizzazione di un accesso difensivo, la circostanza per cui, in data 27 settembre 2011, la Dott.ssa M G R aveva rifiutato sua sponte il ruolo di Direttrice della cessata struttura di “Outsorcing del Servizio Sanitario Regionale”, decidendo invece di porre le proprie competenze a servizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 dell’Umbria.

b) concreto: per assenza di un legame tra l’argomento dell’atto e la richiedente. Non è stata fornita, se non del tutto genericamente, alcuna reale indicazione della necessità, anche solo in potenza, delle informazioni richieste per la tutela di un interesse giuridico dell’interessata. A corroborare tale conclusione è altresì decisivo l’ulteriore rilievo per cui l’istituzione della struttura di “Outsorcing del Servizio Sanitario Regionale” costituiva un mero elemento di fatto all’interno della controversa procedura di mobilità, oggetto di giudizio civile.

In definitiva, la sentenza appare esente sul piano logico giuridico dalle dedotte mende ed in conseguenza il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio tuttavia, in relazione all’opinabilità delle questioni dedotte, possono comunque essere compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi