Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-12-28, n. 201605491

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-12-28, n. 201605491
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605491
Data del deposito : 28 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2016

N. 05491/2016REG.PROV.COLL.

N. 02076/2016 REG.RIC.

N. 02123/2016 REG.RIC.

N. 02125/2016 REG.RIC.

N. 02126/2016 REG.RIC.

N. 02598/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2076 del 2016, proposto da:
P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati U P e A G, con domicilio eletto presso l’avv. A G in Roma, via Antonio Gramsci, n. 14;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R I, A M, P C e M L B, con domicilio eletto presso l’avv. R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

nei confronti di

Finaval S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B e A M, con domicilio eletto presso l’avv. A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2123 del 2016, proposto da:
T Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Caccini, n. 1;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M L B, R I, A M, E M F e P C, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso l’avvocato E Q in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2125 del 2016, proposto da:
T Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Espositi e Riccardo Villata, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Caccini, n. 1;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso l’avvocato E Q in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, R I, P C, E M F e M L B, con domicilio eletto presso l’avv. R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2126 del 2016, proposto da:
T Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi , con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Caccini, n. 1;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B e R I, con domicilio eletto presso l’avv. R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

nei confronti di

Finaval S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B e A M, con domicilio eletto presso l’avv. A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2598 del 2016, proposto da:
P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G e U P, con domicilio eletto presso l’avv. A G in Roma, via Antonio Gramsci, n. 14;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B, R I e E M F, con domicilio eletto presso l’avv. R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso l’avvocato E Q in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2076 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 147/2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto distributore di carburanti;

quanto al ricorso n. 2123 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 416/2016, resa tra le parti, concernente il diniego dell’autorizzazione all'installazione di impianto distributore carburanti su area comunale;

quanto al ricorso n. 2125 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 414/2016, resa tra le parti, concernente il diniego dell’autorizzazione all'installazione di impianto distributore carburanti su area comunale;

quanto al ricorso n. 2126 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 146/2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione all'esercizio di impianto distributore carburanti;

quanto al ricorso n. 2598 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 415/2016, resa tra le parti, concernente la richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto distributore carburanti ad uso pubblico, su area patrimoniale;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Finaval S.p.a. e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati U P, P C, A M, Riccardo Villata e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La P S.r.l., premesso di essere gestore della stazione di servizio carburanti “TAMOIL” sita in Bastioni di Porta Volta n. 2 a Milano, impugnava dinanzi al T.a.r. della Lombardia una serie di atti, tra i quali il provvedimento con il quale il Comune di Milano aveva revocato l’autorizzazione di T Italia S.p.A. all’esercizio dell’impianto distributore in questione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 7 della l. n. 241/1990);
2) violazione di legge (art. 14-ter della l. n. 241/1990);
3) incompetenza – violazione di legge (art. 42 del d.lgs. n. 267/2000);
in subordine: eccesso di potere per falsità di presupposti e difetto di motivazione;
4) eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento di fatto e difetto di motivazione;
violazione di legge (principio di proporzionalità e art. 3 della l. n. 241/1990);
5) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione;
violazione del principio di proporzionalità.

Si costituivano il Comune di Milano e la controinteressata Finaval S.p.a., chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti la P impugnava la deliberazione della Giunta comunale del 17 dicembre 2010, recante l’approvazione del Programma Integrato di Intervento di Porta Volta/Pasubio, la relativa convenzione attuativa del 2011 e la conferenza dei servizi tenutasi nell’aprile 2010 avente ad oggetto la dismissione dell’impianto di distribuzione in questione, sulla base delle seguenti censure: A) quanto al provvedimento di revoca: - carenza d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di proporzionalità;
B) quanto al Programma Integrato d’Intervento: - illogicità e contraddittorietà manifesta;
carenza d’istruttoria e di motivazione;
violazione dei principi ispiratori di cui agli artt. 87, 88 e ss. della l. r. n. 12 del 2005.

Con ulteriori motivi aggiunti la P impugnava le note comunali contenente le ingiunzioni ad adempiere alla sequela di provvedimenti adottati ed a presentare una proposta di bonifica dell’area, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: A) con riguardo ad entrambe le note impugnate:

1) illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti;
2) nullità per elusione e violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/90;
difetto assoluto di attribuzione per violazione e falsa interpretazione dell’ordinanza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 1430/2011;

3) eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione;
violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona amministrazione;
B) con riguardo alla nota in data 24 luglio 2013: 4) eccesso di potere per sviamento, illogicità, incongruenza, travisamento del fatto e difetto di motivazione;
violazione di legge (art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006).

2. A sua volta

TAMOIL

Italia S.p.A. impugnava il medesimo provvedimento di revoca del Comune di Milano, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 100 della l.r. n. 6 del 2010, art. 21 – quinquies , comma 1, della l. n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione);
2) violazione dell’art. 27, comma 19, della l. n. 448 del 2001;
eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità, carenza di adeguata istruttoria e di motivazione;
3) violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241 del 1990.

Anche in questa controversia si costituivano il Comune di Milano e la controinteressata Finaval S.p.a., chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2011 la ricorrente impugnava il provvedimento di revoca in questione sotto ulteriore profilo (difetto assoluto di motivazione;
eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità), nonché la deliberazione di Giunta comunale n. 3523 del 17 febbraio 2010, di approvazione del Programma Integrato di Intervento (PII) “Porta Volta Pasubio”, per violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e ponderazione, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 8 novembre 2013, T impugnava inoltre l’ordine del Comune di rilasciare l’area occupata dal punto vendita, previo adempimento degli obblighi in tema di bonifica, entro il mese di aprile 2015, nonché la nota con la quale il Settore Bonifiche del Comune, in previsione della liberazione dell’area, aveva ordinato di presentare entro 30 giorni il suaccennato Piano di caratterizzazione.

L’impugnativa era affidata alle seguenti censure: 1) violazione dell’art. 27, comma 19, della l. n. 448 del 2001;
violazione del principio di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa;
carenza d’istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 97 Cost.;
eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento, difetto d’istruttoria e mancata ponderazione degli interessi in gioco;
3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006;
violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’attività amministrativa;
eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.

Nelle more del giudizio la Giunta comunale, con deliberazione n. 1232 del 13 giugno 2014, approvava la “Definizione transattiva della controversia fra il Comune di Milano, la società T S.p.A. e P S.r.l. relativa all’area comunale sita in Via Volta/Montello e la contestuale ricollocazione dell’impianto di distribuzione carburanti T su area comunale sita in Via Melchiorre Gioia/Sassetti”, ragion per cui la difesa dell’ente eccepiva l’improcedibilità del ricorso principale e dei due atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, oltre che l’irricevibilità per tardività del primo atto di motivi aggiunti e comunque l’infondatezza nel merito, eccezioni condivise anche da Finaval S.p.A..

3. La P S.r.l. impugnava poi sempre dinanzi al T.a.r. della Lombardia un’altra serie di atti tra cui, in particolare, il provvedimento con il quale il Comune di Milano aveva dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio di autorizzazione all’installazione ed esercizio di distributore di carburante nell’area comunale sita in Via M. Gioia/F. Sassetti, presentata dalla società T Italia S.p.A.

Con detta impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 87, comma 7, della l.r. n. 6 del 2010 e dell’art.

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