Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-05-22, n. 201702376

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-05-22, n. 201702376
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702376
Data del deposito : 22 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2017

N. 02376/2017REG.PROV.COLL.

N. 10248/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10248 del 2010, proposto da:
S D S, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore D'Aluiso C.F. DLSSVT63D24A662J, F N C.F. NNLFNC68E29A669F, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M P C.F. PNTMHL62S25F839G, V Z C.F. ZMMVTI65L27C351X, con domicilio eletto presso I Ufficio Legale in Roma, via IV Novembre 144;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02150/2009, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale per l'instaurazione di contratti di formazione lavoro


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Salvatore D'Aluiso e Esposito per dichiarata delega dell'avv. Francesco Manula e Michele Pontoni.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 02150/2009, concernente la procedura concorsuale per l'instaurazione di contratti di formazione lavoro indetta dall’INAIL, nel capo di pronuncia, che, anziché accogliere il primo motivo d’impugnazione, con quale l’avv. S D S denunciava la violazione dell’obbligo di utilizzare la graduatoria ancora efficace, accoglieva il ricorso sul rilievo – dedotto negli altri motivi d’impugnazione – che la scelta di indire un nuovo concorso non era stata sorretta da alcuna motivazione.

2. Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro eccependo l’inammissibilità dell’appello, instando nel merito per la sua infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

4. Con unico motivo, l’appellante denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno escluso la violazione dell’obbligo di utilizzazione delle graduatorie già approvate le quali, in forza dell’art.15, comma 7°, D.P.R. n.487/94, conservano efficacia per 18 mesi

Sicché, ove – come nel caso in esame – l’arco di tempo intercorso al momento dell’indizione del nuovo concorso non sia ancora trascorso, sussiste, secondo l’appellante, “un vero e proprio obbligo di provvedere allo scorrimento della graduatoria”.

5. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Istituto resistente.

6. L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509).

6.1 La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all’organizzazione pubblicistica dell’apparato burocratico in funzione del perseguimento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

6.2 L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 cost.

6.3 Sicché, lungi dall’essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Cons. Stato., sez.VI, 29 novembre 2006, n.6985;
Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n.53), ex se ostativa all’individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l’appellante fonda il motivo d’appello.

7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

8. La natura della controversia dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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