Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-11-29, n. 201908170

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-11-29, n. 201908170
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908170
Data del deposito : 29 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2019

N. 08170/2019REG.PROV.COLL.

N. 03485/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3485 del 2014, proposto da
Pininfarina s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M, A P P, G F R, con domicilio eletto presso lo studio G F R in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

Comune di Grugliasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S G, C M, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore 22;

nei confronti

Sviluppo Investimenti Territorio (S.I.T.) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Alessandro Savarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arnaldo Tutti in Roma, via Gaspare Spontini, 22;
Fallimento De Tomaso Automobili s.p.a. in liquidazione, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Agenzia regionale per la protezione ambientale-Arpa Piemonte, non costituiti in giudizio;
;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione prima) n. 00382/2014, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grugliasco;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Investimenti Territorio (S.I.T.) s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 28 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Cristiana Romano, su delega dell’avv. R M, Renzo Cuonzo, su delega dell'avv. S G, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Alessandro Savarino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Pinifarina s.p.a. impugnava con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il provvedimento 27 settembre 2013 con il quale il Comune di Grugliasco ha sospeso “in attesa del completamento della caratterizzazione dell’intero sito”, il procedimento di bonifica del sito inquinato dello stabilimento già di proprietà della società sito nel territorio comunale.

Nel giudizio così proposto si costituivano in resistenza l’Amministrazione comunale e Sviluppo Investimento Territorio (S.I.T.) s.r.l., acquirente dello stabilimento di cui sopra con un contratto stipulato nel 2009 contenente una clausola di manleva a suo favore degli eventuali danni e costi derivanti dalla bonifica del complesso immobiliare, dei relativi impianti mobili, del terreno e dell’adeguamento degli stessi alla normativa posta a tutela dell’ambiente.

Con sentenza n. 382/2014 la sezione prima dell’adito Tribunale respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Pinifarina ha gravato la predetta sentenza, deducendone l’erroneità sotto vari profili e concludendo per la sua riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado e annullamento dell’atto gravato.

Il Comune di Grugliasco e S.I.T. si sono costituiti in resistenza, domandando la reiezione dell’appello, di cui hanno sostenuto l’infondatezza.

Alla camera di consiglio all’uopo fissata la domanda cautelare formulata dalla appellante è stata rinviata al merito su accordo delle parti.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2019.

2. Rileva il Collegio che con memoria depositata il 15 ottobre 2019 l’appellante ha domandato la declaratoria di improcedibilità dell’appello, avendo avviato d’intesa con il Comune le attività necessarie a dare spontanea esecuzione al provvedimento impugnato.

La circostanza è stata confermata dal deposito documentale effettuato dal Comune di Grugliasco il 18 ottobre 2019, tra cui figura la determinazione dirigenziale n. 3/2019 di approvazione, con prescrizioni, del piano di caratterizzazione del sito per cui è causa. Nel corso dell’odierna udienza pubblica il Comune ha poi aderito alla richiesta di Pininfarina.

Con memoria depositata il 28 ottobre 2019 S.I.T. ha esposto di non opporsi alla richiesta di Pininfarina.

In considerazione di tutto quanto sopra, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, non resta al Collegio che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c) del Codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il Collegio ravvisa giusti motivi, stante l’andamento della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio del grado.

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