Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-01, n. 201804763

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-01, n. 201804763
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804763
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 04763/2018REG.PROV.COLL.

N. 03780/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3780 del 2018, proposto dalla Servizi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Massimo Colarizi, presso il cui studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 87, è elettivamente domiciliato,



contro

l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, nonché



nei confronti

della Steritalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria n. 130, presso lo studio Martinez & Partners,



per la riforma

della sentenza del Tar Liguria, sez. II, n. 233 del 21 marzo 2018, concernente il bando di gara e l’aggiudicazione della procedura aperta per l'esternalizzazione del servizio di sterilizzazione bandita dall’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Steritalia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con bando del 19 luglio 2016 l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” ha indetto una procedura aperta per l’esternalizzazione del servizio di sterilizzazione per la durata di due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari a complessivi € 899.232,00, compresi € 50.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

La società Servizi Italia, che è primaria impresa a livello nazionale nel settore del lavanolo ospedaliero e della sterilizzazione dei ferri chirurgici, ha impugnato dinanzi al Tar Liguria il bando, le cui prescrizioni non rendevano possibile presentare l’offerta.

Ha affermato la ricorrente che se l’importo a base d’asta è determinato sulla scorta di un numero presunto di cicli/anno, all’aumento di tale numero dovrebbe conseguire l’incremento dell’importo da corrispondere, non potendo i cicli richiesti dalla stazione appaltante superare la soglia presunta senza essere congruamente remunerati. Il che comporta la necessità di ritenere l’importo, da corrispondere dalla stazione appaltante, commisurato al numero dei cicli.

Ha aggiunto la società che il disciplinare (punto 4) si occupa del criterio di aggiudicazione, prevedendo che i coefficienti valutativi siano attribuiti secondo una griglia di valori caratterizzata da punteggi, che vanno da un minimo ad un massimo, con riferimento ad ogni giudizio espresso. I concorrenti, che meriteranno il giudizio di ottimo, dunque, non potranno avere assegnato un uguale punteggio, ma un punteggio diverso entro la detta soglia. Una siffatta scelta è illogica, visto che se di ottimo si tratta, non esiste che ci sia un meno ovvero un più ottimo.

Illegittimo, sempre ad avviso della società Servizi, è poi il criterio di attribuzione dei punteggi.

2. Nonostante la proposizione del ricorso la Servizi Italia s.p.a. ha presentato un’offerta e si è collocata al secondo posto in graduatoria.

Con atto di motivi aggiunti ha quindi impugnato l’aggiudicazione della gara alla Steritalia s.p.a., sia per vizi di illegittimità derivata dai profili di illegittimità che inficiano la lex specialis di gara, sia per vizi propri. Illegittimamente non è stata verificata la non anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, che avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto una offerta non congrua.

3. Con sentenza n. 233 del 21 marzo 2018 la sez. II del Tar Liguria ha dichiarato improcedibile l’atto introduttivo del giudizio ed in parte inammissibile ed in parte infondato l’atto di motivi aggiunti.

La sentenza è stata impugnata con appello notificato e depositato l’11 maggio 2018, deducendo l’erroneità delle soluzioni del giudice di primo grado e riproponendo i motivi da questo assorbiti.

4. L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” non si è costituito in giudizio.

5. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria Steritalia s.p.a., che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

6. Alla pubblica udienza del 26 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la Servizi Italia s.p.a. ha impugnato in primo grado, con atto introduttivo del giudizio, la lex specialis della gara,

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