Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2024-07-23, n. 202406613
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06613/2024REG.PROV.COLL.
N. 05317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5317 del 2024, proposto da
AR Di AM, in qualità di titolare dell’impresa individuale Villa Paola, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola e Rosanna Panariello dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
nei confronti
IO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Pepicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del signor IO AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Paola Genito e l’avvocato Rosaria Saturno, in sostituzione degli avvocati Beatrice Dell'Isola e Rosanna Panariello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso in appello - con cui è stata impugnata la sentenza del Tar Campania, Sezione Terza, n. 3333 del 23 maggio 2024, che ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento del provvedimento con cui la Regione Campania, in data 17 gennaio 2024, ha accolto parzialmente l’istanza di accesso del sig. IO AR, inoltrata in data 13 dicembre 2023 - sia infondato e vada di conseguenza respinto, sicché può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che l’appellante ha dedotto vizi di legittimità sia di violazione di legge che di eccesso di potere, formulando un primo motivo “ Violazione dell’art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990 – Travisamento dei fatti nel provvedimento di accoglimento parziale prot. 2024.0027539 del 17.01. 2024 – Inoppugnabilità del diniego espresso dalla Regione Campania con il provvedimento prot. 2023.0157367 del 23.02. 2023 per mancata impugnazione nel termine decadenziale ed illegittima reiterazione della richiesta di accesso in assenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione ”, articolato, in sintesi, nelle seguenti censure:
- il sig. AR avrebbe illegittimamente reiterato la richiesta di accesso, in assenza di elementi nuovi a sostegno della stessa, con conseguente illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 2024 di accoglimento parziale della richiesta ostensiva;
- l’istanza di accesso, invece, potrebbe essere riproposta soltanto in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) e non rappresentati nell’originaria istanza, oppure a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante l’accesso, mentre, nel caso di specie, nessuna nuova prospettazione sarebbe stata offerta con la seconda domanda di accesso, né tantomeno sarebbero state diversamente prospettate le ragioni del richiedente;
- le deduzioni avanzate con la seconda istanza di accesso, al più, avrebbero potuto essere oggetto di ricorso avverso il primo diniego, ma non essere sufficienti per una nuova istanza;
Rilevato che l’appellante ha articolato un secondo motivo “ Violazione dell’art. 22, comma 1, lettera c), in combinato disposto con l’art. 24 comma 6, lettera d) – Violazione del segreto industriale e commerciale del ‘controinteressato’, in assenza di un interesse prevalente del richiedente l’accesso ai documenti ”, con cui, in sintesi, ha formulato le seguenti censure:
- la Regione Campania avrebbe messo a disposizione del richiedente n. 27 documenti senza che il sig. AR abbia dettagliatamente chiarito la finalità e la necessarietà dell’ostensione;
- sarebbe