Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-18, n. 201205353

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-18, n. 201205353
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205353
Data del deposito : 18 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01868/2012 REG.RIC.

N. 05353/2012REG.PROV.COLL.

N. 01868/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2012, proposto da:
G V quale Proprietario e Gestore della Pensione Gentile, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte-Titomanlio in Roma, via Terenzio, n. 7;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M L, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, n. 29;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 06088/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danno per revoca contributo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Buondonno, per delega dell'Avvocato Lacatena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con ricorso al T.A.R. per la Campania il sig. Vincenzo Gentile impugnava il provvedimento emesso dalla Regione Campania con il quale era stato revocato un contributo in conto capitale attribuito per l’ammodernamento di una struttura ricettiva.

Il T.A.R., con sentenza n. 2576/2004, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento regionale di revoca del contributo.

Avverso la citata sentenza proponeva appello la Regione Campania che lamentava la violazione delle disposizioni comunitarie relative al PO FESR n. 1944/1999, la contraddittorietà, l’illogicità, la falsità nei presupposti nonché la violazione della “lex specialis”.

Con decisione n. 6088 del 18 novembre 2011, questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dalla summenzionata Amministrazione regionale ed in riforma della sentenza gravata ha rigettato il ricorso di primo grado.

Con l’odierno ricorso, il sig. Vincenzo Gentile propone domanda di revocazione della predetta decisione n. 6088/2011, lamentando la violazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c., per contrasto con il giudicato penale, nonché la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con il primo motivo di revocazione il ricorrente assume che nella motivazione della sentenza il Collegio non si sarebbe pronunciato sull’esistenza di giudicato penale formatosi in relazione alla sentenza, depositata agli atti del giudizio, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto il Gentile dalle imputazioni a lui ascritte.

L’appellante deduce che, riguardo ai fatti accertati nel processo penale, opererebbe nei giudizi civili o amministrativi la preclusione di cui all’art. 654 c.p.p., secondo la quale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.

Nel caso di specie, il collegio giudicante non avrebbe quindi tenuto conto di quanto accertato in sede penale in relazione ai fatti materiali dai quali sarebbe scaturito il provvedimento amministrativo della Regione Campania oggetto di gravame.

Con il secondo motivo, l’odierno ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile per totale travisamento dei fatti.

Secondo quanto assunto, la decisione n. 6088/2011 di questa Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto, poiché avrebbe completamente trascurato le risultanze dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza, depositati in atti che, ove adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una decisione di accoglimento del ricorso in appello.

Il presente ricorso per revocazione è fondato e va accolto.

1.- Il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c. si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, che il giudice non aveva però avuto la possibilità di conoscere.

A termini del citato articolo il presupposto per l’ammissibilità della revocazione per contrasto con un precedente giudicato è che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12.1.2006 di assoluzione del sig. Gentile, che si pone in contrasto con la revocanda sentenza di questa Sezione, era stata, così come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, prodotta nel giudizio, con la conseguenza che viene meno il presupposto rappresentato dall’ignoranza del fatto da parte del giudice che dà adito alla revocazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5613/2000).

Come evidenziato invero dall’appellante, il Tribunale, nella suddetta sentenza, divenuta irrevocabile il 31.10.2006 ed intervenuta per i medesimi fatti oggetti del presente giudizio, ha effettivamente assolto da ogni ipotesi di reato il sig. Gentile “perché il fatto non sussiste” in quanto “gli accertamenti svolti, pur evidenziando un’anomala e diffusa irregolarità nella contabilità dei fornitori del Gentile, non consentono tuttavia di addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti, in assenza di prove certe in ordine alla inesistenza delle prestazioni oggetto di singole fatture…”.

In relazione ai fatti accertati nel processo penale, nel quale l’Amministrazione Regionale si è costituita parte civile, non può allora che operare la preclusione di cui all’art. 654 c.p.p. il quale recita che “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale…”.

2.- Il ricorrente ha osservato che, nei verbali di constatazione del 2.10-3.11.2003, la Guardia di Finanza aveva attestato che tutti i lavori nella struttura del Gentile erano stati eseguiti e che le asserite irregolarità riguardanti le fatture della ditta “Massa” non esistevano in quanto regolarmente annotate nei relativi registri.

In più la stessa Guardia di Finanza aveva accertato che le relative fatture coincidevano con i lavori effettuati e che anche le fatture della “Del Bit” risultavano regolarmente iscritte nel registro I.V.A.

Per pacifica giurisprudenza, l’errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.

Esso non è in linea di principio ravvisabile, invece, quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 1980, n. 763) o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 1970, n. 127).

Nel caso di specie la censura avanzata circa il travisamento dei fatti da parte del collegio giudicante a causa del mancato esame dei suddetti verbali redatti dalla Guardia di Finanza, appare fondata.

Dai verbali della Guardia di Finanza del 2.10.2003 e del 3.11.2003, regolarmente esibiti risulta, infatti, che il titolare e gestore della “Pensione Gentile” ha realmente eseguito tutti i lavori relativi agli interventi strutturali finanziati e in progetto e che a seguito del sopraluogo effettuato la struttura appare completa e funzionale.

Dai verbali risulta, altresì, che le presunte irregolarità delle fatture rilasciate dalla ditta “Massa” non hanno trovato riscontro e così anche quanto alle fatture emesse dalla ditta “Del Bit”, oggetto di più complesse verifiche per lo stato di dissesto che l’ha interessata e non noto al sig. Vincenzo Gentile. Uguali risultanze sono state raggiunte per le fatture emesse dalla ditta “Prospect s.r.l.”.

L’appello della Regione Campania doveva essere quindi respinto e ciò sulla base della sentenza penale di assoluzione del sig. Vincenzo Gentile dai reati ascrittigli, per fatti materiali coincidenti con quelli oggetto del processo amministrativo, nonché delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, circa la regolare effettuazione dei lavori de quo e della relativa fatturazione degli stessi da parte delle ditte fornitrici.

In conclusione la sentenza impugnata va revocata e, nel rescissorio, l’appello della Regione Campania va rigettato.

Le spese dei gradi di appello e di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E. 6000,00 (seimila), a carico della Regione Campania.



Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi