Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007847

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007847
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007847
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 07847/2020REG.PROV.COLL.

N. 06478/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6478 del 2011, proposto dal signor
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati A B G, D R e F M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Capranica, n. 78,

contro

il Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, viale Giulio Cesare n.14,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 33/2011, resa tra le parti, concernente la quantificazione di oneri di urbanizzazione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rapallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha parzialmente accolto il ricorso con cui l’odierno appellante aveva impugnato il provvedimento prot. n.55775/2008 dell’Amministrazione del Comune appellato, concernente la quantificazione e la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire per parcheggi n. 124/03, e alla successiva variante in corso d’opera, n.123/03.Var. per la realizzazione di ulteriori posti auto, la cui richiesta era stata accolta con atto in data 4 luglio 2006. Tali titoli erano stati richiesti dal ricorrente nella qualità di procuratore dei proprietari delle aree oggetto dei permessi.

2. Secondo il Tar, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 124/2003 era erronea in quanto riferita ad un insieme di opere assentite dall’Amministrazione, delle quali però solo una parte era stata realizzata: perciò, il primo giudice ha rideterminato in riduzione l’importo richiesto, disponendo la corresponsione gli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, “ in difetto di specifica prova del maggior danno subito dal Comune ”, essendo il debito relativo al contributo di urbanizzazione un debito di valuta.

Per le opere oggetto della variante, per le quali l’Amministrazione non aveva inizialmente quantificato e richiesto i relativi oneri di urbanizzazione, il Tar ha ritenuto legittima la quantificazione stabilita dal provvedimento impugnato, in quanto: “ l’amministrazione può rideterminare l’ammontare del contributo dovuto ogni qual volta si renda conto di essere incorsa in errore ”, nell’esercizio del potere di autotutela senza necessità di “ una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo esso in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno delle finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo ”;
doveva ritenersi infondata la pretesa del ricorrente di ottenere l’applicazione di tariffe, per la determinazione degli oneri di urbanizzazione delle opere previste dalla variante, minori e più risalenti di quelle utilizzate dall’Amministrazione, in quanto “ le tariffe applicabili sono quelle esistenti al momento della emissione del titolo abilitativo ” e, “ poiché il titolo in variante è stato rilasciato in data 3 luglio 2006, il ricorrente avrebbe dovuto specificare e dimostrare l’anteriorità del rilascio del titolo all’adozione della deliberazione di giunta comunale 78/2006 ”. Il motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione passiva è stato respinto in quanto “ obbligato al pagamento è il titolare del titolo abilitativo ”, come nella fattispecie era il ricorrente. Infine, il motivo di ricorso con il quale veniva avversata la deliberazione di giunta comunale n. 78/2006, con la quale erano state determinate le tariffe di determinazione degli oneri di urbanizzazione, nell’assunto dell’incompetenza della giunta municipale alla deliberazione della tariffa, è stato ritenuto dal Tar “ generico e come tale inammissibile ”, in quanto il ricorrente non aveva chiarito la natura della delibera giuntale, “ dimostrando in particolare che la stessa avesse inteso determinare ex novo la tariffa urbanistica e non operare un mero aggiornamento della stessa conformemente all’indice ISTAT ”.

3. Con il presente appello, l’interessato avversa la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado relativo al difetto di legittimazione passiva, ribadendo che egli avrebbe agito nella mera qualità di procuratore dei proprietari dei terreni, qualità di cui il Comune sarebbe stato a conoscenza. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dei principi del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost.: in particolare, il provvedimento non avrebbe indicato la motivazione e le ragioni di interesse pubblico del nuovo calcolo degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione, effettuato senza alcuna istruttoria, con lesione dell’affidamento ingenerato dal lungo intervallo di tempo trascorso. Senza alcuna motivazione il Comune avrebbe applicato la tariffa adottata posteriormente al rilascio del permesso di costruire in variante di cui alla delibera giuntale n. 78/2006, mentre avrebbe dovuto applicarsi la tariffa di cui alla delibera giuntale n. 109/1996, cioè quella vigente al momento del rilascio della concessione edilizia;
dunque erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che non vi sarebbe stata la dimostrazione del fatto che il provvedimento di quantificazione gli oneri sarebbe stato precedente alla delibera n. 78/2006. Tale delibera sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 13 della legge regionale n.25/1995 che attribuisce al consiglio comunale, non alla giunta municipale, la competenza all’adozione di tali delibere. Con successiva memoria l’interessato ha chiesto che venga disposto il deposito della citata delibera n.78/2006 da parte dell’Amministrazione.

4. Il Comune di Rapallo ha spiegato appello incidentale, deducendo la natura di valore anziché di valuta del debito per oneri di urbanizzazione, chiedendo che se ne disponga la rivalutazione e venga riconosciuto il maggior danno, da determinare in via presuntiva, in relazione “ al maggior costo delle integrazioni che le somme dovute sono finalizzate a finanziare ”. Con successiva memoria l’Amministrazione ha dedotto che “ il costo del denaro che le pubbliche amministrazioni pagano al loro tesoriere per la disponibilità del denaro medesimo è assai superiore al tasso dell’interesse legale (3%) e, pertanto, che detto spread costituisce, in caso di mancato pagamento di debiti di valuta in favore dell’Amministrazione da parte del debitore, maggior danno a sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., che non può non essere risarcito ”.

5. L’appello principale è infondato e va respinto.

Va rigettato il motivo d’appello con cui viene avversata la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure del ricorrente in merito al difetto di legittimazione passiva. Lo stesso appellante riconosce la correttezza del richiamo da parte del primo giudice alla “ giurisprudenza consolidata per cui (effettivamente) obbligato al pagamento è il titolare del titolo abilitativo ”. Preso atto dei rilievi documentali esposti dalla difesa comunale e considerato il rilascio dei titoli nominativamente all’appellante, si ritiene che la circostanza che questi fosse anche il destinatario del provvedimento impugnato e, quindi, obbligato al pagamento degli oneri ivi previsti, non abbia alcun effetto viziante, dato che resta indifferente a tal fine ogni aspetto concernente il rapporto tra i proprietari dei terreni e lo stesso appellante, che, comunque, riconosce in atti di essersi assunto “ l’onere di gestire, in nome e per conto dei deleganti, l’intera pratica amministrativa ”.

Anche le censure inerenti l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione devono essere respinte. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, l’atto di determinazione degli oneri concessori ha natura paritetica, l’Amministrazione può “ apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito ” in applicazione di parametri predeterminati, di natura cogente, senza alcuna discrezionalità applicativa, essendo perciò “ concettualmente inconfigurabile l’esercizio dell’autotutela pubblicistica, quale potere di secondo grado che viene incidere, secondo determinati presupposti e limiti, su un primigenio episodio di esercizio del potere autoritativo, che qui non sussiste ab origine ” (Cons. Stato, A.P., 30 agosto 2018, n. 12). Posta quindi l’esclusione dell’applicazione dell’art. 21- quinquies della l. n. 241/1990, nella fattispecie la completa assenza dell’iniziale determinazione dei suddetti oneri per i lavori in variante poteva rendere riconoscibile l’errore in cui era incorsa l’Amministrazione, “ in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ” (Cons. Stato, A.P., n. 12/2018, cit.).

Condivisibilmente il Tar ha ritenuto non provato che la delibera giuntale, sulla cui base erano stati determinati gli importi degli oneri di urbanizzazione dei lavori in variante e in merito alla quale l’appellante assume l’incompetenza dell’organo, non riguardasse l’aggiornamento delle tariffe, dovendosi rilevare che, per tale oggetto, l’art. 14, co. 1, della l.r. n. 25/1995 prevede genericamente il potere di aggiornamento da parte del Comune, senza indicare l’organo competente. Né la pretesa di applicazione di tariffe anteriori a quelle previste dalla delibera n. 78/2006 pare idoneamente supportata sul piano probatorio, in quanto resta indimostrata, anche in questo grado di giudizio, la pretesa anteriorità del titolo rilasciato in data 4 luglio 2006 rispetto alla data di approvazione delle tariffe applicate. Circa l’istanza dell’appellante di deposito da parte dell’Amministrazione della medesima delibera, di cui il Comune di Rapallo eccepisce la tardività, si osserva che la pretesa del ricorrente di ottenere l’applicazione delle tariffe precedenti a quelle risultanti dalla stessa delibera n. 78/2006 pare presupporne la conoscenza dei contenuti, con il conseguente onere di produzione in giudizio (“ la parte che afferma l’esistenza di una posizione giuridica, o che la nega, è onerata di produrre in giudizio tutti gli elementi probatori che ricadono nella sua diretta disponibilità (artt. 46, 63 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2016, n. 2441).

6. L’appello incidentale deve essere respinto. Il credito per gli oneri di urbanizzazione ha natura di credito di valuta (cfr. Tar Campania, 14 gennaio 2011, n. 155): per il principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta e pare indeterminata e indimostrata la richiesta del maggior danno, in quanto la relativa pretesa è stata prima avanzata nell’atto di appello incidentale in base a indici presuntivi e, con successiva memoria, sulla base, invece, del differenziale tra interessi legali e costi di tesoreria, senza alcuna quantificazione.

7. Per quanto sopra esposto, l’appello principale e l’appello incidentale devono essere respinti.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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