Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-06-09, n. 201402935
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Testo completo
N. 02935/2014REG.PROV.COLL.
N. 01603/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2013, proposto da N P e F L C, rappresentate e difese dagli avvocati U C, M B e D S, con domicilio eletto in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 47.
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca - Università degli studi di Messina rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti di
M D, N F, A F, R V, M S, A S, M Mo, Rosangela Vito, Alberto Stagno, Valeria Prestipino Giarritta, Laura Giordano, Rossana Ritrovato, Serena Piccione, Irene Ingegneri, Ornella Sanfilippo Tabò, Marta Manti, Aldo Torrisi, Marianna Eleonora Labate, Diletta Calabrò, Giuseppe Maugeri, Rosa Maria Minniti, Sarah Merenda, Claudia Spinella, Rossana Rizzo, Stefania Palella, Alessia Giuffrida, Giusy Pintabona, Rachele Raimondo, Mariangela Scaffidi Fonti, Valeria Merrino, Lettiera Anna Morabito, Elvira Pantò, Giuseppe Mirenda, Giorgia Pepe, Ilaria Furfari, Maria Giovanna Comerci, Sergio Merlino, Margherita Serruto, Erica Milone, Tiziano Mirabello, Jeffrey David Padul, Francesco Mazzitelli, Federica Vita; A F, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Fatato, con domicilio eletto presso l’avv. Andreina Di Torrice in Roma, via Mecenate, 27.
per la riforma
della sentenza n. 8394/2012 del TAR Lazio (Sezione Terza bis) resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2008/2009, dell’Università degli studi di Messina - risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dell’Università degli studi di Messina e di A F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell' udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato U C e e l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2008-2009 presso l'Università degli studi di Messina. Escluse dal novero degli ammessi, hanno insieme con altri impugnato, con plurime censure, tutti gli atti di concorso presso il Tar Lazio chiedendo, in via principale, l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e, in subordine, l'annullamento dell'intera prova di ammissione.
Il TAR, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, evidenziando l'infondatezza:
a) delle censure riferite al contenuto dei quiz, in assenza di una specificazione delle risposte fornite alle domande somministrate durante la prova e la cui formulazione è stata ritenuta non corretta;
b) dell'esistenza di irregolarità verificatesi nella giornata in cui si è svolta la prova, in quanto la richiesta invalidazione dell'intero procedimento di ammissione al corso di laurea come rimedio ad un'ingiustizia subita si tradurrebbe in una più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che sono stati ammessi alla frequenza del citato corso di laurea;
c) dell'individuazione, da parte dell'Università, dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni al primo anno, sia per quanto riguarda la denunciata pubblicazione del bando del Rettore prima del decreto di determinazione ministeriale dei posti da assegnare all'Università, sia per ciò che concerne il difetto di istruttoria. Ciò in considerazione della posizione di graduatoria rivestita dopo l'espletamento della prova di ammissione che non consentirebbe comunque di recuperare un numero di posti idoneo a consentire l'ammissione;
d) delle modalità di valutazione mediante il sistema dell'affidamento al CINECA, dal momento che le operazioni di correzione automatica hanno riguardato esclusivamente la lettura con sistemi elettronici dei questionari redatti dai concorrenti con lo sbarramento di caselle relative alle risposte, con altrettanto automatica attribuzione dei punteggi stabiliti, non essendovi alcuna altra attività valutativa da compiere.
2. Le ricorrenti hanno proposto, il 4 marzo 2013, appello avverso la citata sentenza deducendo, con il primo motivo, che il TAR ha rigettato il motivo aggiunto di ricorso riguardante la violazione dell'anonimato senza chiarire se i vizi