Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-13, n. 202205926

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-13, n. 202205926
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205926
Data del deposito : 13 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2022

N. 05926/2022REG.PROV.COLL.

N. 00736/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2022, proposto dalla società Ge.Im. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Sistina n. 121;

contro

il signor L R B, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Angelo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 496 del 2021, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor L R B e del Comune di Roccaraso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il consigliere Silvia Martino;

Dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati F P, Sergio Della Rocca e Antonio D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo l’odierno appellato chiedeva l’accertamento, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., dell’obbligo del Comune di Roccaraso di provvedere – ai sensi dell’art. 19 comma 6 ter della l. n. 241/90 – sull’istanza notificata in data 31 luglio 2020 avente ad oggetto la richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità in ordine alla S.c.i.a. prot. n. 605 del 22 gennaio 2020, relativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali delle unità immobiliari del fabbricato “Alexander Residence”, e successiva nota prot. n.3527 in data 12 maggio 2020 a firma del responsabile del procedimento.

Il ricorrente domandava, altresì, l’annullamento del provvedimento in data 1° settembre 2020 prot. n. 6634 nell’ipotesi in cui si fosse qualificato suddetto provvedimento quale riscontro negativo dell’istanza di cui sopra.

Il ricorso di primo grado era affidato a 6 articolati mezzi di gravame (da pag. 4 a pag. 19).

2. Nella resistenza del Comune di Roccaraso e della società controinteressata, odierna appellante, il T.a.r.:

- ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire;

- ha limitato la propria cognizione all’azione di annullamento;

- ha accolto il ricorso nel merito, con il conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 6634 dell’1 settembre 2020;

- ha condannato le parti resistenti al pagamento delle spese di lite.

3. La sentenza è stata impugnata dalla società Ge.Im. s.p.a., rimasta soccombente.

Essa ha dedotto:

I. Error in iudicando – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva .

Il controinteressato non subirebbe alcuna lesione concreta dall’intervento di cui trattasi.

II. Error in iudicando – Travisamento dei fatti – Motivazione carente – Ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. – Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza del presupposto del silenzio – inadempimento – carattere meramente confermativo del provvedimento gravato in primo grado .

All’originario ricorrente sarebbe stato ormai precluso di chiedere una verifica dell’Amministrazione relativamente alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata poiché detta verifica era stata già effettuata e si era conclusa con un provvedimento espresso con il quale l’Amministrazione aveva attestato la regolarità della S.c.i.a. (provvedimento prot. n. 3527 del 12 maggio 2020).

L’impugnativa del successivo provvedimento di archiviazione sarebbe, pertanto, inammissibile.

III. Error in iudicando -Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. giugno 2001, n. 380 – Violazione e falsa applicazione dell’art.

2.7 del Regolamento edilizio comunale di Roccaraso – Travisamento dei fatti – Illogicità e irragionevolezza manifesta
.

L’intervento di cui trattasi consiste nella realizzazione su suolo privati di parcheggi pertinenziali ai sensi della l. n. 122 del 1989, costituiti da n. 10 stalli disposti in pianta con forma ad arco, avente base di fondazione in calcestruzzo armato e piano di calpestio in porfido, coperti da una pensilina di legno lamellare a falde inclinate, di pertinenza delle unità immobiliari di un fabbricato, denominato “Alexander Residence”, in Roccaraso.

Esso non può essere assimilato ad una nuova costruzione perché l’appellante non ha realizzato nuovi volumi.

Al riguardo ha richiamato l’art. 3, lett. e.

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