Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-11-19, n. 202409309

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-11-19, n. 202409309
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409309
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 09309/2024REG.PROV.COLL.

N. 00096/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto dal signor M M, rappresentato e difeso dall’avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



nei confronti

del signor V T, non costituito in giudizio,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 1124 dell’11 settembre 2020, resa inter partes , concernente approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di 24 posti di specialista tecnico manutentivo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Agosto e Musio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 444 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Salerno il signor M M aveva chiesto l’annullamento:

a ) della determina prot. 6029/2010 relativa all’approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di 24 posti di specialista tecnico manutentivo;

b ) del provvedimento con il quale, a seguito di riesame della precedente graduatoria, il M veniva retrocesso al quarantacinquesimo posto della graduatoria.

2. In particolare, con determina n. 6029 del 23 dicembre 2010, il Comune di Salerno approvava la graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 24 posti di specialista tecnico manutentivo.

Con il ricorso summenzionato il Sig. M M impugnava il suddetto provvedimento nella parte in cui lo collocava al posto n. 33, attribuendogli un punteggio totale di 64,51 punti, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente denunciava, in particolare, l’omessa valutazione dell’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (punti, 0,50); la corretta valutazione del curriculum , che avrebbe comportato un punteggio di 2,50 a fronte del punto 1 attribuito; la mancata valutazione del superamento di un concorso interno.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, impugnava il provvedimento di riesame della precedente graduatoria con il quale veniva retrocesso al quarantacinquesimo posto della graduatoria.

3. Costituitosi il Comune di Salerno, il Tribunale amministrativo ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale:

- in via preliminare, riuniva i ricorsi;

- nel merito, riteneva che, sulla base dell’art. 12 della L. n. 730/1986, il punteggio pari a zero per il lavoro svolto a titolo convenzionale dal ricorrente era stato correttamente assegnato;

- inoltre, in relazione agli altri punteggi, osservava come l’operato dell’Amministrazione non era censurabile, in quanto i giudizi espressi si ponevano in linea di continuità con le prescrizioni del bando di gara. Difatti, i corsi di aggiornamento – di cui si denunciava l’omessa valutazione – non si erano conclusi con il richiesto esame finale, né erano state prodotte idoneità conseguite in concorsi pubblici o in selezioni interne. Altresì, in merito al punteggio attribuito al curriculum esperienziale, evidenziava come il giudizio della commissione era altamente discrezionale sicché la sindacabilità poteva limitarsi a macroscopiche incongruenze o irragionevolezza;

- riteneva poi infondata la censura relativa all’incompetenza, in quanto, secondo il regolamento del Comune di Salerno di disciplina della procedura selettiva in esame, la competenza dell’assegnazione del punteggio per i titoli di servizio spettava al Settore Personale, il quale controlla la legittimità dell’operato della commissione e procede all’approvazione, salvo il caso in cui riscontri dei vizi;

- infine, considerava priva di fondamento la censura concernente la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, posto che il provvedimento impugnato era posto in essere nell’esercizio di un potere di autotutela attivato a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del Sig. M innanzi al T.a.r. Campania.

5. Avverso tale pronuncia il signor M ha interposto appello, notificato il 31 dicembre 2020 e depositato il 6 gennaio 2021, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 7-23) ai quali ha fatto seguito la testuale reiterazione dei motivi aggiunti (pagine 23-29), quanto di seguito sintetizzato.

5.1. Con il primo motivo, l’odierno appellante censura la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto corretta l’assegnazione di un punteggio pari a zero per il lavoro svolto a titolo convenzionale dal ricorrente presso il Comune di Ricigliano. In realtà, il Comune avrebbe dovuto valutare il servizio pre ruolo svolto dal signor M in ossequio alla previsione del bando di gara. In altre parole, la lex specialis valorizzerebbe il concetto di “ anzianità di servizio assoluta ”, comprensiva dei periodi di ruolo e non di ruolo ( rectius di pre ruolo). Pertanto, l’attribuzione del punteggio pari a 24,51 sarebbe errata, dovendosi riconoscere il punteggio di 30,56. Inoltre, il riferimento del primo giudice all’art. 12 della L. n. 730/1986 sarebbe inconferente, atteso che il bando del 19 maggio 2008 attribuisce rilievo a tutti i titoli di servizio. Del resto, l’art. 2, comma 2, della L. n. 1984, n. 80 riconosce che “l'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell’articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

5.2. Con il secondo motivo di appello, l’odierno appellante denuncia l’erroneità della sentenza per aver ritenuto infondato il vizio di incompetenza. Invero, il dirigente del settore personale avrebbe adottato la determina n. 1080 del 9 marzo 2011 dopo la proposizione del ricorso, esercitando un potere atipico di autotutela a discapito del signor M sulla base di considerazioni giuridiche e valutative di merito che sarebbero spettate alla commissione giudicatrice. In altri termini, non sarebbero stati emendati meri vizi matematico formali. Pertanto, emergerebbe la violazione del principio del contrarius actus e dei principi in tema di autotutela, con conseguente illegittimità della determina impugnata e della relativa graduatoria. Sotto questo profilo, emergerebbe altresì la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Ancora, la determina dirigenziale n. 1080 del 9 marzo 2011 si baserebbe in maniera illegittima su due circostanze: 1. la determinazione consiliare n. 75 del 30 giugno 1982 del Comune di Ricigliano che non riguarderebbe il Sig. M; 2. la sentenza del T.a.r. Salerno resa sul ricorso del Sig. M in tema di silenzio rifiuto tenuto dal Comune di Ricigliano in ordine alla diffida intesa al pagamento della retribuzione

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