Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-28, n. 202204287

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-28, n. 202204287
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204287
Data del deposito : 28 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2022

N. 04287/2022REG.PROV.COLL.

N. 03907/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3907 del 2018, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P L e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente ammissione al servizio effettivo nell'Arma dei Carabinieri


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale presentate dalle parti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. C A;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor -OMISSIS-, in servizio quale carabiniere ausiliario, il 9 dicembre 2003 presentava domanda per essere ammesso al servizio effettivo con ferma biennale o quadriennale.

Nel corso delle prove psico – fisiche è stata rilevata la “ p-OMISSIS- ”, con conseguente attribuzione del coefficiente “ 3” all’apparato “ AVSG ” (apparati vari/apparato stomatognatico).

Pertanto è stato dichiarato “non idoneo”, con provvedimento dell’8 marzo 2004 del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per mancanza dei requisiti psicofisici per il servizio quale Carabiniere effettivo.

Veniva quindi congedato il 17 marzo 2004.

Avverso il giudizio di non idoneità nonché avverso la graduatoria degli idonei al passaggio in servizio effettivo del primo e secondo contingente 2003 ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, lamentando, con un primo motivo, il difetto di motivazione, non essendo esplicitate nel provvedimento le norme poste a base dello stesso né gli interessi pubblici e privati posti a base dell’emanazione del provvedimento;
con la seconda censura ha dedotto vari profili di violazione della legge, con riferimento alla legge 12 maggio 1995, n. 198, 20 ottobre 1999, n. 380, al D.M. 4 aprile 2000, n. 114;
di violazione della direttiva del 19 aprile 2000 e delle determine del Comandante generale dei Carabinieri del 12 dicembre 1993 e del 9 febbraio 2004;
di eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con tale motivo contestava la sussistenza di un difetto fisico tale da condurre al giudizio di inidoneità al servizio, deducendo che in base al D.M. 114 del 2000 e alla direttiva del 19 aprile 2000 non tutte le malocclusioni dentali comporterebbero l’inidoneità e che, nel caso di specie, pur sussistendo la -OMISSIS-, non sussisterebbero disfunzioni masticatorie e delle articolazioni temporo - mandibolari “ grazie a modificazioni adattive compensatorie ”, secondo quanto affermato dalla perizia di parte depositata in giudizio.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS- trasmetteva gli atti al T.AR. -OMISSIS- per la competenza territoriale.

Il signor -OMISSIS- si costituiva presso il TAR -OMISSIS- con memoria in cui riproponeva le censure.

Con decreto n. -OMISSIS-, il ricorso è stato dichiarato perento per la mancata presentazione della istanza di fissazione udienza successiva all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo;
con successivo decreto n. -OMISSIS- è stata disposta la revoca del precedente decreto e la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito, essendo stata presentata dichiarazione di avere ancora interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’allegato 3, “ Norme transitorie ”, c.p.a.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso è stato respinto, in quanto, con riguardo alla prima censura, il giudice di primo grado ha affermato che l’accertamento medico richiede solo una sintetica purché esaustiva indicazione della diagnosi medica, mentre per l’attribuzione dei coefficienti è stata ritenuta sufficiente l’indicazione delle determinazioni del Comando Generale dell’Arma riportate nel provvedimento;
è stata ritenuta infondata la seconda censura, essendo sostanzialmente ammessa dal ricorrente, anche nella perizia di parte, la disfunzione “ -OMISSIS- ”, e rientrando la valutazione di gravità di tale diagnosi in un ambito di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo. Il giudice di primo grado ha affermato, altresì, l’irrilevanza dell’avvenuta prestazione del servizio ausiliario essendo diversi i requisiti di ammissione.

Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in epigrafe, riproponendo, con il primo motivo, la censura di difetto di motivazione, contestando le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto il provvedimento mancherebbe di qualsiasi riferimento normativo, presupposto indefettibile anche in caso di attività vincolata, con ciò integrando la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e non avrebbe fatto alcun riferimento agli interessi pubblici e privati coinvolti nell’emanazione del provvedimento. Con il secondo motivo è stato riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado, lamentando l’errore in iudicando del giudice di primo grado, insistendo per la insussistenza del grado di gravità della patologia, tale da determinare l’inidoneità in base al D.M. 114 del 2000, in quanto, in base alla perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado, pur risultando la -OMISSIS- non sussisterebbero “ grazie a modificazioni adattative compensatorie ” turbe disfunzionali a carico della masticazione “ sia a carico delle articolazioni temporo – mandibolari (muscolo – capsulo – ligamintosa meniscale e cartilaginea) sia dento – paradontali ”.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dell’appello e richiamando la giurisprudenza in tema di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

L’appellante ha presentato memoria di replica insistendo per la fondatezza dell’appello.

Entrambe le difese hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

All’epoca della presentazione della domanda di passaggio in servizio effettivo dell’odierno appellante era vigente l’art. 4 comma 2 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, per cui “ al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b)” (relativo al limite di età).

L’art. 5 indicava i requisiti per l’arruolamento, tra cui alla lettera f) l’ “ idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 ”, ovvero il D.M. 4 aprile 2000, n. 114, il cui allegato indicava le “ imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ”, tra cui per il “ Complesso maxillo facciale:

a ) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea ;

c) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea ”.

La direttiva ministeriale del 19 aprile 2000 “ Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” , specificava con riferimento a tali previsioni che vi rientrano “ le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione .

Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di insufficienza masticatoria.

Le malocclusioni in trattamento ortodontico fisso, con o senza trazioni esterne, possono dar luogo a un provvedimento di T.N.I., trascorso il quale verranno rivalutate in base all'insufficienza masticatoria eventualmente riscontrata all'atto della visita definitiva, indipendentemente dal permanere dell'apparecchio ortodontico ”.

Nel caso di specie, il giudizio di inidoneità al servizio indica specificamente la diagnosi ovvero la “ -OMISSIS- ”;
inoltre, la presenza di “ di disturbi funzionali ”, di “ patologia dentale” e l’ “ assenza di ingranaggio in occlusione ”.

Si tratta, dunque, di una diagnosi che rientra pienamente nelle indicazioni sia della direttiva tecnica, che indica quali causa di inidoneità le patologie dentali, che nelle previsioni del D.M. 114 del 2000, che fa riferimento ai “ disturbi funzionali ” espressamente rilevati nel corso dell’accertamento sanitario.

La difesa appellante non contesta la sussistenza di tali patologie e imperfezioni ma sostiene sulla base della perizia tecnica di parte - depositata nel giudizio di primo grado -, che la malocclusione non sarebbe di gravità tale da giustificare l’inidoneità al servizio.

La perizia di parte dà espressamente atto della esistenza della -OMISSIS-, affermando, però che “ grazie a modificazioni adattative compensatorie ” non sussisterebbero “ turbe disfunzionali a carico della masticazione ” e sofferenze “ sia a carico delle articolazioni temporo – mandibolari (muscolo – capsulo – ligamintosa meniscale e cartilaginea) sia dento – paradontali” ed esprimendo, quindi, un giudizio di idoneità al servizio militare effettivo di Carabiniere.

La perizia di parte ha, dunque, nella sostanza confermato la diagnosi espressa in sede di accertamento sanitario militare e la sussistenza delle imperfezioni, discostandosene in ordine al giudizio di gravità di tali patologie. Si deve poi anche considerare che ha fatto riferimento genericamente a “ modificazioni adattative compensatorie ”, che – ad avviso del perito- eviterebbero le problematiche funzionali, ma senza specificare se l’uso di eventuali soluzioni ortodontiche sia in corso, come previsto dalla direttiva, ai fini di una eventuale rivalutazione della insufficienza masticatoria, o sia solo una ipotesi prospettata dal perito.

In ogni caso, in presenza del chiaro giudizio espresso, a seguito degli accertamenti tecnici della sanità militare, che ha indicato la presenza di disturbi funzionali e di patologie dentali, ritiene il Collegio che la perizia di parte abbia sostituito il proprio giudizio a quello espresso in termini di inidoneità dall’Amministrazione, con riguardo alla gravità delle imperfezioni.

Come è noto, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice di prime cure, i giudizi di idoneità psico - fisica per il reclutamento dei militari e delle forze di Polizia sono espressione di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica,

pertanto il sindacato di legittimità deve intendersi necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di violazione delle regole procedurali, quando vi siano incongruità o irragionevolezze intrinseche ai predetti giudizi derivanti da errore sui presupposti o travisamento dei fatti, ovvero nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, (Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2022, n. 3252;
id, 11 ottobre 2021, n. 6796;
Sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126), circostanze da escludersi nel caso di specie, in cui la diagnosi è anche confermata dalla stessa perizia di parte e viene contestata solo la gravità della patologia, valutazione rientrante pienamente nella sfera di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Sotto tale profilo, quindi, non può essere considerato quale presupposto per una differente valutazione il giudizio espresso dal perito di parte - su cui è integralmente basato il secondo motivo di ricorso riproposto in appello - in quanto si richiede un intervento sostitutivo del giudice non ammissibile nei casi di discrezionalità tecnica.

Con riferimento al difetto di motivazione, non può che rilevarsi la adeguatezza motivazione del giudizio di inidoneità, che ha fatto espresso riferimento alla diagnosi effettuata, in particolare con riferimento al tipo e alla gravità della malocclusione dentaria, evidenziando, altresì, profili di alterazione funzionale.

Quanto alla mancata indicazione delle norme di riferimento, deve rilevarsi che il provvedimento ha comunque richiamato espressamente le determinazioni del Comandante generale del 13 aprile 2002, del 14 ottobre 2002 e del 9 febbraio 2004, che richiamavano espressamente sia il D.M. 114 del 2000 che la Direttiva tecnica del 19 aprile 2000.

Poiché l’art. 3 della legge 241 del 1990 richiede che la motivazione “ deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”, anche le ragioni giuridiche della decisione di inidoneità comunque risultano dal provvedimento impugnato, tramite il richiamo a tali norme interne dell’Amministrazioni.

Inoltre, la motivazione è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, nel caso di specie, reso palese nel provvedimento.

Né l’Amministrazione era tenuta a dare conto del bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti nel provvedimento, come sostenuto dalla difesa appellante, non essendo attribuito all’Amministrazione in tale materia alcun potere discrezionale teso alla ponderazione degli interessi, già effettuata a monte dal legislatore primario e secondario con la indicazione dei requisiti fisici previsti per i militari.

L’appello è quindi infondato e deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata.

In relazione alla natura e alla risalenza nel tempo della vicenda, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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