Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-27, n. 202203252

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-27, n. 202203252
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203252
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03252/2022REG.PROV.COLL.

N. 08806/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2021, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’odierno appellato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Giancarlo Carmelo Pezzuto, udito per la parte appellata l’avvocato F M e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato dello Stato Emma Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza del T.a.r. per il -OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’odierno appellato avverso il giudizio di inidoneità espresso nel corso della procedura concorsuale per il reclutamento di 3581 allievi Carabinieri in ferma quadriennale di cui al bando pubblicato in G.U.R.I. n. 16/2020.

2. L’odierno appellato era stato escluso dal concorso perché la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, con verbale n. 3740612/2-11 dell’11 gennaio 2021, lo aveva giudicato non idoneo con la diagnosi “-OMISSIS-”.

In sede cautelare, con decreto monocratico n. -OMISSIS- poi confermato in sede collegiale con ord. n. -OMISSIS-, il T.a.r. adìto aveva accolto l’istanza dell’interessato di ammissione con riserva al prosieguo della selezione sulla base degli esiti della verificazione della Commissione sanitaria di appello del 18 novembre 2019 – relativa al medesimo requisito fisico oggetto di contestazione ed al cui esito era stato riscontrato un profilo “compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale” –, in atti.

Tale verificazione era stata effettuata in attuazione del decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- emesso dal medesimo Tribunale nell’ambito di altro giudizio (R.G. -OMISSIS-) proposto dal ricorrente avverso un analogo provvedimento escludente nell’ambito del precedente concorso per l’arruolamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale di cui al bando pubblicato in G.U.R.I. n. 23/2019.

All’esito delle ulteriori prove concorsuali il predetto era poi stato dichiarato “idoneo con riserva” in esito ad un incombente istruttorio disposto dal T.a.r. con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.

Sulla base di tali presupposti il Tribunale aveva, infine, accolto il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS- qui gravata, ritenendo che nella fattispecie la Commissione fosse incorsa in “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, come tale sindacabile in sede giurisdizionale.

3. Il Ministero della difesa impugna la richiamata pronuncia, con istanza cautelare, ritenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure si sia illegittimamente sostituito al giudizio medico-legale di inidoneità espresso dalla Commissione concorsuale con la decontestualizzata valutazione espressa da un organo verificatore più di un anno prima nell’ambito di un diverso giudizio e, citando a supporto precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio, sostiene la tendenziale irripetibilità degli accertamenti psico-attitudinali, che devono pertanto essere svolti ed avere rilievo nell’ambito della specifica procedura concorsuale, altrimenti violandosi il principio della par condicio tra i partecipanti.

4. Si è costituito l’appellato, confutando i motivi di appello e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

5. L’Amministrazione appellante ha presentato in data 8 novembre 2021 istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione.

6. Con ord. n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ritenuta l’opportunità di una sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

7. All’udienza pubblica del 12 aprile 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Giova premettere che il Collegio non ignora – ed anzi condivide – la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, evocata dal Ministero appellante, secondo cui gli accertamenti psico-fisici esperiti in sede concorsuale di norma rivestono natura irripetibile e devono essere svolti con riferimento e nell’ambito della specifica procedura concorsuale.

Deve tuttavia rilevarsi che tali accertamenti non sono in assoluto insindacabili e che, secondo i medesimi orientamenti giurisprudenziali, l’ampia discrezionalità tecnica che deve essere riconosciuta all’Amministrazione incontra dei limiti – ed è comunque soggetta al sindacato del giudice amministrativo, anche dando eventualmente ingresso in giudizio al mezzo istruttorio della verificazione – nei casi di violazione delle regole procedurali ovvero nei casi in cui l’esercizio della discrezionalità trasmodi in eccesso di potere in particolari “ipotesi limite” riscontrabili dall’esterno quando vi siano incongruità o irragionevolezze intrinseche ai predetti giudizi derivanti da errore sui presupposti o travisamento dei fatti, ovvero da manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr., ex multis e fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 1834/2022 e n. 1635/2022).

9. Venendo alla presente controversia, deve osservarsi che nel caso di specie il Giudice di prime cure ha ragionevolmente ritenuto di valorizzare gli esiti della verificazione eseguita circa un anno prima – seppur nell’ambito di un distinto ma analogo giudizio – in relazione alla medesima infermità contestata al ricorrente, e ciò nel presupposto che, con ogni evidenza, il requisito fisico oggetto della controversia non è soggetto a repentini mutamenti in età adulta.

La Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare a suo tempo incaricata della verificazione dal T.a.r. Lazio, pur confermando la sussistenza di una malocclusione di 3° classe, ha rilevato l’assenza di “limitazioni funzionali, disturbi fonetici [o] alterazioni di rilievo a carico dell’articolazione temporo-mandibolare” ed ha concluso ritenendo insussistenti i presupposti su cui si fondava l’inidoneità al reclutamento a suo tempo dichiarata dalla Commissione concorsuale.

10. Sulla scorta di tali considerazioni e tenuto conto dell’oggetto della controversia e della non repentina e spontanea modificabilità della richiamata imperfezione fisica in età adulta, il Collegio ritiene che debba essere confermata la pronuncia del Giudice di primo grado, dal momento che, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, correttamente e comunque ragionevolmente la sentenza appellata ha tenuto conto degli esiti della citata verificazione, che era stata espressa a distanza di un ragionevole arco temporale, seppur, come ricordato, nell’ambito di un distinto giudizio, ma con riferimento al medesimo ricorrente ed all’identica questione.

11. In conclusione, in ragione di quanto complessivamente esposto, l’appello deve essere respinto.

12. Considerata la peculiarità della vicenda sussistono valide ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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