Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-19, n. 202100584

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-19, n. 202100584
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100584
Data del deposito : 19 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2021

N. 00584/2021REG.PROV.COLL.

N. 02779/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2019, proposto da
Sinergas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P A, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2888/2018, resa tra le parti, concernente Ricorso per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, adottato con delibera n. 12/2018/S/GAS del 18 gennaio 2018, notificata a mezzo PEC in data 31 gennaio 2018, avente ad oggetto l'“ irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di pronto intervento gas ”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. L M T. Nessuno udito per le parti. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 14 febbraio 2013, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d’ora in avanti denominata soltanto “ARERA” o “Autorità”), al tempo, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, aveva approvato, con delibera n. 59/2013/E/GAS, un programma di controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento gas, al fine di verificare il corretto funzionamento dello stesso. All’esito di detti controlli, posti in essere dalla Guardia di Finanza, in data 1 ottobre 2013, l’Autorità aveva comunicato all’appellante lo svolgimento di accertamenti ispettivi presso la sede della società, prevedendo che gli stessi sarebbero stati effettuati in data 8 ottobre 2013. Con deliberazione del 13 marzo 2014, n. 102/2014/S/GAS, l’Autorità aveva notificato alla Sinergas s.r.l., in data 21 marzo 2014, l’avvio del procedimento istruttorio avente ad oggetto presunte violazioni in merito al servizio di pronto intervento gas, di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), b) e g) della normativa sulla “ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 -2012 ” (“RQDG”).

Le contestazioni in questione si erano appuntate: I) sulla violazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), della RQDG, per la mancata disposizione di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche, per far fronte alle chiamate di pronto intervento;
II) sulla violazione dell’art. 25, comma 1, lett. b), della RQDG, per l’assenza di recapiti di telefonia fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento senza la necessità di comporre altri numeri telefonici;
III) sulla violazione dell’art. 25, comma 1, lett. g), della RQDG, per l’assenza di strumenti tali da assicurare la registrazione delle chiamate pervenute ai recapiti telefonici del pronto intervento. In conseguenza di ciò con il provvedimento del 13 marzo 2014, l’Autorità aveva deliberato, al punto 3): “ di fissare in 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria ” e, al successivo punto 4): “ di fissare in 90 giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria, il termine per l’adozione del provvedimento finale ”, così come, altresì, espressamente previsto ai sensi dell’art. 45, commi 5 e 6, d.lgs. n. 93 del 2011.

In data 26 febbraio 2015, l’Autorità, con altra deliberazione n. 71/2015/E/GAS, aveva approvato un nuovo ciclo di controlli presso le imprese distributrici di gas e, in seguito ad una verifica ispettiva effettuata nelle date del 29 e 30 settembre 2015, con la collaborazione del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, aveva comunicato all’originaria ricorrente l’avvio di un secondo procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, adottato all’esito della riunione del 25 febbraio 2016, con deliberazione n. 64/2016/S/GAS.

Il nuovo procedimento aveva ad oggetto le seguenti contestazioni: I) violazione dell’art. 14, comma 1, lett. a), RQDG, per la mancata disposizione di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche, per far fronte alle chiamate di pronto intervento;
II) violazione dell’art. 14, comma 1, lett. d), RQDG, per la mancanza di strumenti idonei ad assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento. Con il provvedimento n. 64/2016/S/GAS, l’Autorità aveva deliberato, al punto 7): “ di fissare in 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria ” e, al successivo punto 8): “ di fissare in 90 giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria, il termine per l’adozione del provvedimento finale ”, così come disposto dalla disciplina legislativa di cui all’art. 45, comma 5, del d.lgs. 93/2011, nonché dalla delibera n. 102/2014/S/GAS. In relazione a quest’ultimo procedimento l’Autorità aveva adottato una sanzione pecuniaria, il cui importo, ridotto ex art. 5, All. A, deliberazione n. 243/2012/E/com, veniva pagato dall’originaria ricorrente.

In relazione, invece, al precedente procedimento instaurato con delibera 102/2014/S/GAS, l’Autorità aveva trasmesso in data 31 gennaio 2018 la delibera 12/2018/S/GAS del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).

1.1. Con ricorso straordinario, ritualmente trasposto dinanzi al TAR per la Lombardia, l’odierna appellante invocava l’annullamento di quest’ultimo provvedimento sanzionatorio.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, esaminandone tutti i motivi. In particolare il TAR riteneva non sussistente: I) la violazione dell’art. 45 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 93/2011, atteso che il termine ivi previsto, non avente comunque carattere perentorio, non era quello relativo alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quanto invece, quello previsto “ per la notifica degli estremi della violazione agli interessati ”, e per la contestazione dell’illecito, che Arera aveva, pertanto, rispettato, sottolineando, altresì, che nella materia di che trattasi, il termine di conclusione del procedimento, anche se stabilito dalla stessa Arera, non aveva carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio, in difetto di un’esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al suo superamento un effetto decadenziale;
II) la contraddittorietà dell’operato di Arera, che avrebbe irrogato la sanzione impugnata, pur avendo riconosciuto la cessazione della condotta contestata, come documentato dalla stessa ricorrente con nota del 5.5.2016, in cui quest’ultima aveva comprovato di essersi dotata, in data 29.4.2016, di un numero verde, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento. Ciò in quanto risultava acclarato che, nell’arco temporale preso in esame dai controlli l’originaria ricorrente era risultata inadempiente agli obblighi previsti dall’art. 25 c. 1 lett. b) cit., avendo provveduto a dotarsi di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento solo tardivamente, ed in particolare, successivamente all’avvio del procedimento sanzionatorio, ciò che non poteva che dare luogo all’adozione di una sanzione a suo carico;
III) la contestazione inerente alla quantificazione della sanzione, stante quanto disposto dall’Allegato A dell’art. 31 della delibera n. 243 del 14.6.2012;
IV) la violazione del principio del ne bis idem.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente che ne contesta le conclusioni, censurandone i capi sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) il TAR Lombardia avrebbe omesso qualsivoglia valutazione oggettiva sia in merito all’eccessiva durata del procedimento avviato con Delibera del 13 marzo 2014 n. 102/2014/S/GAS - protrattosi per 1.420 giorni (millequattrocentoventi giorni) – sia in merito alla evidente tardività con cui ARERA avrebbe irrogato la sanzione a conclusione del su indicato procedimento ex Delibera n. 12/2018/S/GAS del 18 gennaio 2018, notificato il 31 gennaio 2018.

Infatti, la violazione contestata all’Autorità sarebbe strettamente connessa alla violazione dei termini fissati dall’Autorità medesima ai sensi della propria Delibera del 13 marzo 2014 n. 102/2014/S/GAS, con cui quest’ultima, comunicando a Sinergas l’avvio del procedimento, avrebbe deliberato, autovincolandosi: i) al punto 3) di fissare in 180 giorni decorrenti dalla notifica del su indicato provvedimento il termine di durata dell’istruttoria;
ii) al successivo punto 4) di fissare in 90 giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria, il termine per l’adozione del provvedimento finale, per un totale di 270 giorni (duecentosettanta giorni) esplicitamente fissati per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Del resto la previsione di un termine per la conclusione dell’istruttoria e di un termine per la conclusione del procedimento sarebbe espressamente prevista dall’art. 4, comma 2, della Delibera n. 243/2012/E/com del 14 giugno 2012 ed i termini in questione avrebbero carattere perentorio. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe lesivo dei principi e dei termini prescritti in generale dall’art. 2 della l. 241/1990;
b) il primo giudice avrebbe dovuto qualificare come illogico il comportamento tenuto dall’Autorità laddove quest’ultima, con Deliberazione n. 12/2018/S/GAS, avrebbe deciso di irrogare una sanzione amministrativa, pur ritenendo non più sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento sanzionatorio medesimo, relativamente alla violazione di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) e b),

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi