Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-08, n. 201603534

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-08, n. 201603534
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603534
Data del deposito : 8 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2016

N. 03534/2016REG.PROV.COLL.

N. 02635/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2635/2010 RG, proposto dalla Escavazioni Meccaniche s.r.l. in fallimento, corrente in Rimini, in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. L B, con domicilio eletto in Roma, via G. Bettolo n. 4, presso l’avv. Brochiero Magrone;

contro

i sig.ri R P, N A e M B, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e F B, con domicilio eletto in Roma, via G. G. Belli n. 60;

nei confronti di

Comune di Montecopiolo (PU), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per le Marche, sezione I, n. 1119 del 16 ottobre 2009, resa tra le parti e concernente l’approvazione, il collaudo e l’acquisizione di aree destinate a parcheggio, verde pubblico ed attrezzature;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sig.ri Pisani, Antonini e Baldani;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 31 marzo 2016 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Biagini e Colantoni;

Ritenuto in fatto che:

a) il 19 febbraio 2002 la Escavazioni Meccaniche s.r.l., corrente in Rimini (ora in fallimento), stipulò con il Comune di Montecopiolo una convenzione lottizzatoria nell’ambito del PDL Belvedere, onde le fu rilasciato il PDC n. 14 del 28 luglio 2003 per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;

b) in sede esecutiva detta Società realizzò non la palificata con sovrastante cordolatura di cui al progetto assentito con il PDC n. 14/2003, bensì un muro di contenimento del muro di riporto ove fu posta la strada di lottizzazione;

c) tal nuova opera fu collocata, con un’altezza di m. 2,15, ad una distanza di m. 2,60, prospiciente alle proprietà edilizie del sig. R P e consorti, ma ottenne lo stesso sia il collaudo, sia l’acquisizione al demanio comunale in forza della delibera di Giunta comunale n. 43 del 12 luglio 2007;

d) avverso tale delibera il sig. Pisani e consorti insorsero innanzi al TAR Marche con il ricorso n. 194/2008 RG, deducendo la violazione del PDC n. 14/2003 e delle distanze minime tra edifici, cui seguì il ricorso n. 815/2008 RG, con il quale essi si gravarono a seguito del silenzio sulla loro istanza intesa ad ottenere dal Comune la repressione degli abusi commessi da detta Società;

e) con sentenza n. 1119 del 16 ottobre 2009, l’adito TAR dichiarò inammissibile il ricorso n. 815/2008 RG e, disattese per la loro manifesta infondatezza le eccezioni preliminari in rito, accolse il ricorso n. 194/2008 RG;

f) avverso la sentenza n. 1119/2009, si appellò detta Società con il ricorso in epigrafe, deducendo due articolati gruppi di censure;

g) nelle more del presente giudizio di appello è intervenuto (in data 6 agosto 2014) il fallimento della Società appellante, che è stato reso noto con l’atto notificato agli appellati il 6 ottobre 2014;

h) all’udienza pubblica di discussione del ricorso in epigrafe, tenutasi il 14 ottobre 2014, il difensore (prima della Società e poi della curatela fallimentare) ha ribadito (tramite un suo delegato) l’istanza d’interruzione, sicché, con sentenza n. 6274 del 22 ottobre 2014, la Sezione ha interrotto il processo;

i) la curatela della società appellante ha proseguito il giudizio con istanza di fissazione dell’udienza depositata (e non notificata alle controparti) il 6 aprile 2015;

Considerato in diritto che:

l) è preliminare e assorbente l’esame dell’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della prosecuzione, sollevata dalla difesa degli appellati;

m) l’eccezione è fondata atteso che l’istanza di fissazione è stata depositata oltre il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo (6 ottobre e 14 ottobre 2014);

n) invero, a mente del combinato disposto degli artt. 79, co. 2 e 80, co.2, c.p.a. e 305 c.p.c., il termine per proseguire il giudizio a carico della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo è di tre mesi e decorre da quando si è avuta la conoscenza legale dell’evento che, per la parte interessata, nel caso di specie, risale quanto meno al 14 ottobre 2014, alla stregua dei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 405 del 2015;
Cons. giust. amm., n. 421 del 2013;
Cass., sez. lav., n. 6331 del 2013 posta a fondamento proprio di Sez. VI, n. 405 del 2015 cit., secondo cui non «… possono esservi dubbi sulla idoneità di tale dichiarazione a determinare la legale conoscenza per la curatela fallimentare dell'evento interruttivo, stante l'obbligo gravante sul procuratore (della parte poi dichiarata fallita), quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal comb. disp. degli artt. 1728 e 1710 cod. civ., come sottolineato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 136 del 1992 )…»), da cui il Collegio non intende discostarsi ed a cui rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.;

o) la decorrenza dei termini per la prosecuzione del giudizio interrotto ha come riferimento iniziale la « data di conoscenza legale dell'atto interruttivo », in coerenza con il principio secondo cui l'interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell'evento cui la legge ne collega l’effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo, di talché il dies a quo del termine per la riassumere corrisponde non già al giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì a quello nel quale esso sia venuto conoscenza in forma legale della parte interessata alla riassunzione;

p) nel caso in esame, è stata la stessa curatela appellante, nella sostanza, a notificare alle altre parti l’evento interruttivo, con ciò dimostrando d’averne conoscenza in forma legale (tanto da poterlo far constare) prima sia dell’udienza pubblica di trattazione della causa nel merito, sia della sentenza con cui è stata dichiarata l’interruzione;

q) in accoglimento dell’eccezione degli appellati si deve dichiarare estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a.,

r) sussistono le eccezionali ragioni previste dal combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., attesa la novità della questione, affinché si compensino, tra le parti costituite, le spese del presente grado di giudizio.


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