Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-12, n. 202202743

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-12, n. 202202743
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202743
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2022

N. 02743/2022REG.PROV.COLL.

N. 08511/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8511 del 2017, proposto da
A L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, L T e G S, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio L T in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;



contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Verdi, n. 8;
Regione Calabria non costituita in giudizio;



nei confronti

Comune di Scalea, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9637/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall'avvocato S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società appellante impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III ter, n. 9637/2017, depositata in data 8.9.2017, che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo (n.r.g. 9153/2016) e respinto il ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, la società appellante è proprietaria di una serra fotovoltaica, sita nel Comune di Scalea, che si compone di una serra su cui poggiato un sovrastante impianto fotovoltaico.

La realizzazione della serra è stata autorizzata con permesso di costruire del Comune di Scalea n. 55 del 26 luglio 2010 (pratica n. 5164), rilasciato in favore della IMAR s.r.l., allora titolare della serra.

La realizzazione di analoghe altre quattro serre, è stata autorizzata per mezzo del medesimo titolo edilizio, in aree adiacenti a quella su cui sorge la serra di cui al presente giudizio.

Il permesso abilitativo di tutte e cinque le nominate serre è unico e ha autorizzato “lavori di costruzione di un complesso serricolo per nr. 5 lotti di serre con sovrastante impianto fotovoltaico, pot. da installare MWp 2,5”.

La serra è stata successivamente acquisita dall’odierna appellante, in favore della quale il Comune di Scalea ha disposto la voltura del permesso di costruire n. 55/2010, con provvedimento del 7 giugno 2011, n. 121.

In data 12 aprile 2011, è stato comunicato al Comune di Scalea, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, un lieve incremento della potenza complessiva delle cinque serre, che è passata dai 2,5 MW a 2,623 MW.

Tale incremento non avrebbe comportato, a detta dell’appellante, alcuna modifica di tipo dimensionale, impiantistico o strutturale alle serre stesse, né il Comune ha obiettato alcunché in senso contrario.

La serra fotovoltaica in questione è entrata in esercizio il 30 aprile 2011.

In sostanza, la società appellante è titolare di tutti e cinque impianti fotovoltaici (n. 534606 -534600 - 534589 -534571- 534495) di potenza complessiva pari a 2.622,6 kW.

La società appellante ha chiesto al GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al d.m. 6 agosto 2010 (terzo conto energia) per la tipologia “pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline”, sia per la serra in questione che per le altre quattro serre, presentando distinte istanze.

L’odierna appellante ha allegato a ciascuna richiesta il medesimo suindicato permesso di costruire del Comune di Scalea, quale titolo autorizzativo ottenuto per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.

Per quanto riguarda la serra oggetto di appello, con convenzione del 16 aprile 2012 (G04L30314507 – cod. identificativo GSE n. 534606), il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante alla ricorrente per la Serra nella misura di 0,3190 euro/kWh, poi stabilita nella misura dello 0,3350 €/KWh con successiva comunicazione dello stesso GSE del 12 luglio 2013.

Il GSE ha, dunque, cominciato l’erogazione degli incentivi in favore della società appellante.

Il credito derivante dalla tariffa incentivante è stato, in un successivo momento, ceduto dalla ricorrente alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., con atto del 26 settembre 2013.

Il credito è stato, però, poi retrocesso alla ricorrente e, in data 16 marzo 2016, e nuovamente ceduto dalla ricorrente stessa ad alcune banche nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento.

A distanza di oltre 2 anni dal provvedimento di riconoscimento degli incentivi, il GSE, con nota del 10 aprile 2014, ha comunicato all’odierna società appellante l’avvio di un procedimento di verifica sulle cinque serre, concluso inizialmente con provvedimento del 24 maggio 2016, che ha disposto la decadenza della ricorrente dalle tariffe incentivanti relative alla serra in esame e per le altre quattro serre, intimando alla società la restituzione degli incentivi percepiti, per un importo complessivo da determinare con successiva comunicazione.

L’odierno ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio il suddetto provvedimento.

Con un successivo atto del 4 agosto 2016, il GSE ha annullato il provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante, dichiarando la riviviscenza del provvedimento di erogazione degli incentivi del 29 dicembre 2011, ma, a parziale modifica del provvedimento stesso, ha disposto che “i cinque lotti di impianto (nn. 534606, 534600, 534589, 534571, 534495) sono da considerarsi quale unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti (pari a 2.622,6 kW), derivandone il riconoscimento della tariffa incentivante spettante agli impianti di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW, nella misura (minore) pari a 0,308 €/kWh”.

L’odierna appellante ha impugnato quest’ultimo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti.

Con successivo provvedimento del 4 ottobre 2016, anch’esso impugnato con atto di motivi aggiunti, il GSE ha provveduto al ricalcolo della tariffa incentivante dovuta alla ricorrente per gli anni pregressi, stabilendo di dover recuperare dalla ricorrente stessa complessivi 97.948,82 euro per la serra per cui è causa.

Con lo stesso provvedimento, il GSE ha contestualmente provveduto a compensare il suddetto importo con quanto dovuto alla società per il periodo maggio-agosto 2016, per un valore di 52.185,51 euro.

Il GSE ha intimato, infine, che avrebbe provveduto a compensare l’importo residuo, pari a 47.763,31 euro, con i futuri corrispettivi, salvo pagamento immediato della somma da parte della società a mezzo bonifico.

Tale compensazione ha, infine, avuto luogo, e pertanto la società appellante da quel momento ha ricevuto l’incentivo in misura ridotta, come determinato dal GSE con il provvedimento del 4 ottobre 2016.

L’adito T.A.R. Lazio, con la sentenza gravata in questa sede, ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo e rigettato nel merito il ricorso per motivi aggiunti.

L’odierno appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. capitolino formulando i seguenti motivi di appello:

1. Error in judicando. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione e falsa applicazione del d.m. 6 agosto 2010 (terzo conto energia). Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.m. 23 giugno 2016. Violazione del principio di irretroattività della legge. Violazione dei principi indicati in sentenza dell’Ad. Plen. n. 5/2015.

In sostanza, l’appellante critica la sentenza rilevando che il regime di incentivazione della serra fotovoltaica oggetto dell’appello è disciplinato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, recante il c.d. terzo conto energia.

Il suddetto decreto ministeriale non stabilisce in alcuna parte il principio - su cui si fonda il provvedimento impugnato con motivi aggiunti in primo grado e confermato dal T.A.R. - di unicità degli impianti siti su particelle contigue e appartenenti allo stesso soggetto, né impone che sia rispettata una qualche distanza minima tra gli impianti ai fini della quantificazione delle tariffe incentivanti.

Questo principio è stato infatti introdotto per la prima volta solo con il d.m. 5 maggio 2011, recante il c.d. quarto conto energia, non applicabile alla presente vicenda.

Erroneamente, quindi, il T.A.R. avrebbe rilevato l’ “unicità, a un tempo, del titolo di realizzazione e di (attuale) esercizio dell’impianto e dunque dell’impianto stesso” e “l’incongruità dell’iniziale presentazione anziché di una sola di plurime istanze di ammissione agli incentivi per l’unico impianto realizzato e gestito dallo stesso soggetto responsabile (grazie all’unico titolo ottenuto)”, nonché, allo stesso tempo, la correttezza dell’agire del GSE, che avrebbe allineato “il regime tariffario dell’energia prodotta … all’effettiva configurazione impiantistica”.

1.1. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.2 Violazione e falsa applicazione del d.m. 6 agosto 2010 (terzo conto energia). Violazione e falsa applicazione

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