Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202211430

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202211430
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211430
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 11430/2022REG.PROV.COLL.

N. 02129/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2016, proposto da
A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Gian Pietro Zane', rappresentato e difeso dagli avvocati G U, M C A e M E R, con domicilio eletto presso lo studio M E R in Roma, p.zza del Popolo, n.18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione II, n. 01336/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di regolarizzazione di un passo carraio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gian Pietro Zane';

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. A F e lette le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 15 gennaio 2013, G P Z proponeva richiesta di autorizzazione per regolarizzazione di un accesso carraio sulla strada statale n. 33 (c.d. del Sempione), al km. 77,06, in territorio del Comune di Belgirate (VB).

Con provvedimento prot. n. CTO-0035614-P del 27 dicembre 2013, l’A.N.A.S. s.p.a. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, respingeva l’istanza e intimava a G P Z, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 285 del 1992, di provvedere alla “ chiusura definitiva dell’accesso carraio ”, intimando il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Nella motivazione dell’atto si leggeva che: “ l’accesso risulta sito a meno di mt. 100 da altro accesso, pertanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 45, comma 3, Regolamento C.d.S.”.

L’atto di diniego, in sostanza, si fondava sulla circostanza che l’accesso carraio non rispettava le distanze da accessi adiacenti, così come previsto dall’art. 45, comma 3, del Regolamento del C.d.S.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, G P Z impugnava il predetto provvedimento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto tale norma era applicabile solo al rilascio dell’autorizzazione per nuovi accessi carrai ovvero per la regolarizzazione degli accessi già esistenti, ma non anche alla fattispecie, nella quale l’accesso carraio risaliva addirittura a prima del 1900.

2.2. Con il secondo motivo, ravvisava eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, erroneità e/o falsità dei presupposti e travisamento dei fatti nonchè carenza di motivazione, poiché secondo il ricorrente l’amministrazione non aveva espletato una corretta istruttoria, né aveva contemperato gli interessi coinvolti;

2.3. Con il terzo mezzo, lamentava la violazione degli artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990, assumendo che non erano state rispettate le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. 1336/2015, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato. Il giudice di prima istanza, nel merito, osservava che l’accesso carraio era situato sulla strada statale n. 33 al km 77,06, che rientrava nel centro abitato del Comune di Belgirate sulla base della delibera della Giunta comunale n. 103 del 28 novembre 2012, la quale includeva l’“ intera tratta dal confine territoriale con il Comune di Lesa – Km. 74,861 al confine territoriale con il Comune di Stresa – Km. 77,550 ”;
pertanto, la strada statale in oggetto doveva considerarsi una strada urbana, sottratta alla disciplina degli accessi di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 495 del 1992. Il Collegio individuava nell’art. 46 del Regolamento “accessi nelle strade urbane” la normativa applicabile, constatando che la disposizione non prescriveva la distanza minima inderogabile di metri 100 da altri accessi consecutivi. Appariva evidente, secondo il giudicante, che l’amministrazione era incorsa in una falsa applicazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto aveva preteso di applicare tale disposizione ad una fattispecie che, per i presupposti di fatto delineati, non risultava coincidente con quella ipotizzata dalla norma.

4. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, A.N.A.S. s.p.a. ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’integrale riforma e denunciandone l’illegittimità, in quanto fondata su una erronea valutazione dei fatti e delle risultanze documentali, nonchè su una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento (art. 45 e 46 d.P.R. n. 495/1992).

5. G P Z si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto dell’appello. Con ordinanza cautelare n. 1763/2016, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del T.A.R. di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante, sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che al momento in cui il diniego impugnato in primo grado è stato emanato, la strada dove è ubicato il passo carraio dell’appellato faceva parte del centro urbano”.

6. All’ udienza straordinaria del 18 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Come illustrato nella parte in fatto, con un unico articolato motivo, l’appellante censura la decisione impugnata, assumendo che la stessa è fondata su una erronea valutazione dei fatti e delle risultanze documentali, oltre che su una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento.

Il T.A.R. adito avrebbe accolto il ricorso fondando la propria decisione sulla delibera del Comune di Belgirate n. 103 del 28.11.2012, con la quale l’Amministrazione comunale ha delimitato il centro abitato, ai sensi dell’art. 4 del C.d.S. dal Km 74-861 al Km 77+550, facendovi rientrare l’accesso per cui è causa.

Il primo giudice, infatti, avrebbe omesso di considerare le due delibere n. 44 del 16.05.2014 e n. 63 del 27.06.2014, successive a quella n. 103 del 28 novembre 2012, con le quali il Comune di Belgirate ha modificato il centro abitato, delimitandolo dal km 74+600 al km 75+615.

L’appellante precisa che l’accesso del ricorrente in primo grado è situato al km 77+060, ovvero in un tratto di strada extraurbana, ne conseguirebbe, pertanto, l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 45, comma 3, del Regolamento al codice della strada. Nella motivazione il giudice di prima istanza non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali, ossia delle suddette delibere, disponendo a carico dell’A.N.A.S. adempimenti che appaiono contrastanti con il quadro giuridico e fattuale come sopra delineato.

L’A.N.A.S., riproponendo le censure illustrate in primo grado, sostiene come in materia di accessi la necessità di preventiva licenza della competente autorità sarebbe sancita dal legislatore già dal 1865, e deduce che l’accesso alla proprietà di G P Z non sarebbe intercluso, essendo garantito attraverso la viabilità comunale.

In ogni caso, nella fattispecie, l’interesse primario alla sicurezza della circolazione e alla tutela della pubblica incolumità sarebbe prevalente, rispetto alle ragioni di comodità individuale.

In relazione poi all’asserita insufficienza della motivazione e alla violazione degli artt. 10 e 10 bis della l. 241/1990 dedotta dal ricorrente nel giudizio di primo grado, l’A.N.A.S. s.p.a. rileva come, trattandosi di un provvedimento vincolato, la motivazione si atteggerebbe in diverso modo, sicché l’operato dell’amministrazione non sarebbe censurabile.

8. Le critiche, in quanto logicamente connesse, vanno trattate congiuntamente.

L’appello non è fondato e va respinto.

L’esame della questione impone l’illustrazione del quadro normativo di riferimento, ossia della disciplina normativa posta dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), sugli accessi alle strade urbane ed extraurbane.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 285/ 1992 chiarisce come per “strada extraurbana” si intende la strada esterna ai centri abitati (art. 3, n. 50), mentre le strade interne a un centro abitato sono qualificate come strade urbane (art. 3, n. 51).

In tema di accessi alle strade extraurbane, poi, l’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 dispone che “… sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti ”.

L’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992 regolamenta l’accesso nelle strade urbane, stabilendo anche le condizioni che devono essere rispettate per la realizzazione dei passi carrabili. Detta disposizione, dopo aver precisato che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente (comma I), prescrive le condizioni che il passo carrabile deve osservare: “ a)deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale”
(comma 2).

Con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 28 novembre 2012, l’amministrazione ha delimitato l’area rientrante nel centro abitato comunale, includendovi “ l’intera tratta dal confine territoriale con il Comune di Lesa – km. 74, 861 al confine territoriale con il Comune di Stresa – km. 77, 550 ”.

Ne consegue che la strada statale n. 33 c.d. “del Sempione”, all’epoca dei fatti per cui si procede, andava qualificata come strada urbana, essendo situata al km 77,06, sicchè va esclusa l’applicazione dell’art. 45 d.P.R. n. 495/1992, che, come già chiarito, disciplina gli accessi alle strade extraurbane.

Né può condividersi l’assunto dell’amministrazione appellante secondo cui l’area del centro abitato sarebbe stata modificata dalle delibere n. 44 del 16 maggio 2014 e n. 63 del 27 giugno 2014, che lo avrebbero delimitato dal km 74+600 al km 75+615, così estromettendo dall’area urbana l’accesso del ricorrente situato al km 77+060.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, « la legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata, nel rispetto del principio "tempus regit actum", con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, essendo di conseguenza irrilevanti nel giudizio impugnatorio le modifiche normative intervenute successivamente » (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 532;
Cons. Stato, Sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038;
Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768). In virtù di tale principio, ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, il provvedimento di diniego è stato adottato dall’ ANAS s.p.a. in data 27 dicembre 2013, ovvero in un momento in cui vigeva la delibera di Giunta n. 103 del 28 novembre 2012, che, come si è detto, stabiliva l’estensione del centro abitato dal km 74,861 al km 77, 550, includendo la proprietà di G P Z.

9. Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza delle critiche proposte dall’appellante e l’inammissibilità delle ulteriori censure, atteso che l’esame delle stesse non determinerebbe una conclusione di segno contrario.

10. In definitiva, l’appello va respinto. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.

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