Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302245
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 02245/2023REG.PROV.COLL.

N. 07809/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7809 del 2017, proposto dalla ditta Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, V I e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, viale dei Parioli, n. 180;



contro

la Regione Molise, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise - Arpa Molise, l’Azienda sanitaria regionale del Molise - Asrem, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Amministrazione provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gemma Bontempo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Lazzara in Roma, via Chiana, n. 97;
il Comune di Venafro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio D’Agnone con domicilio digitale come da registri di Giustizia; l’Ente parco regionale storico agricolo dell’Olivo di Venafro, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Isernia Venafro, non costituiti in giudizio;



nei confronti

del Comune di Montaquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
della ditta Giuliani Environment s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, domiciliato presso la Segreteria della sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
della ditta Smaltimenti Sud s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Regus Di Pardo Giuliano in Roma, piazza del Popolo, n.18;
dell’Associazione mamme per la salute e l’ambiente Onlus e Comitato donne 29 agosto, del Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori, del Codacons Molise, non costituiti;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. 202 del 25 maggio 2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise - Arpa Molise, dell’Azienda sanitaria regionale del Molise – Asrem, del comune di Montaquila, del comune di Venafro, di Giuliani Environment s.r.l., di Smaltimenti Sud s.r.l., e dell’Amministrazione provinciale di Isernia;

Dato atto che con ordinanza istruttoria presidenziale n. 229 del 17 febbraio 2021 è stato chiesto alla parte appellante di dichiarare la sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio e sono stati disposti incombenti istruttori ai fini della definizione della controversia;

Dato atto altresì che, con deposito del 29 marzo 2021, la parte appellante ha dato riscontro all’ordinanza istruttoria, dichiarando di avere ancora interesse alla decisione del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere E L;

Uditi per le parti gli avvocati G C, G D P per sé e per l’avvocato G P, Fabio D'Agnone per sé e su delega degli avvocati A R e S D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito:

a) dalla deliberazione della giunta regionale del Molise n. 231 del 19 maggio 2015 recante “ Impianto di coincenerimento di P della società Herambiente s.p.a – Adozione delle seguenti determinazioni: introduzione del codice CER 19 12 12; Adeguamento dell'impianto alle previsioni della L. 164 del 11.11.2014; Installazione di un trituratore per il combustibile-rifiuto e ridefinizione dell'importo della garanzia finanziaria a carico della società”, con cui si rimette al Servizio tutela della regione ogni valutazione in merito alle modificazioni comunicate da Herambiente s.p.a. con le note del 4 agosto 2014 prot. n. 15153 e dell’8 agosto 2014 prot. n. 11644;

b) dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e autorizzazione unica (AU) di cui alle determinazioni regionali n. 15 del 14 luglio 2015 e n. 6652 del 13 novembre 2015, nella parte in cui impongono prescrizioni e limiti ai valori delle emissioni rispetto alla precedente autorizzazione e ai valori limite stabiliti dalla normativa tecnica e dispongono ulteriori prescrizioni;

c) il piano regionale dei rifiuti adottato con delibera n. 341 del 28 dicembre 2015 e approvato con delibera del consiglio regionale n. 341 del 2016.

2. La ditta Herambiente s.p.a. ha proposto al T.a.r. per il Molise tre ricorsi, di cui il primo, allibrato al n.r.g. 338 del 2015; il secondo, integrato da motivi aggiunti, allibrato al n.r.g. 393 del 2015; il terzo, integrato da motivi aggiunti, al n.r.g. 92 del 2016.

2.1. Con il primo - n.r.g. 338/2015 – sono stati articolati i seguenti motivi avverso la menzionata deliberazione della Regione Molise 19 maggio 2015 n. 231:

1) violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, dello sviamento, del travisamento, dell’illogicità, dell’irragionevolezza,

2) eccesso di potere sotto i profili di contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione;

3) eccesso di potere sotto i profili dell’errata e carente motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento;

4) violazione dell’art. 237-sexies, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014;

5) eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità e dell’irragionevolezza.

2.2. Con il secondo ricorso – n.r.g. 393/2015 – sono stati articolati i seguenti motivi avverso la determinazione dirigenziale n. 15 del 14 luglio 2015 :

1) violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies, 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili di sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento;

2) violazione delle norme tecniche per la determinazione dei valori limite di emissione, violazione degli artt. 237-quattuordecies e 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità;

3) violazione degli artt. 237-duodecies e 237-quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza;

4) violazione dell’art. 237-octiesdecies del d.lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza;

5) violazione dell’art. 237-octies del d.lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza;

6) violazione dell’art. 237 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del d.l. n. 133/2014, violazione dell’art. 22 della l.r. n. 25/2003, incompetenza, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza;

7) violazione dell’art. 183 comma 1 lett. cc) del d.lgs. n. 152/2006, della Direttiva 2008/98/UE, della norma tecnica UNI CEN/TS 15359, violazione dell’art. 22 della l.r. n. 25/2003, eccesso di poter sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza;

8) violazione dell’art. 22 della l.r. n. 25/2003, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza.

2.3. Con i successivi motivi aggiunti, proposti nell’ambito del ricorso n.r.g. 393/2015,

la ricorrente ha articolato i seguenti motivi, avverso la determinazione dirigenziale n. 6652 del 13 novembre 2015:

1) eccesso di potere sotto profili di illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, violazione dei principi di buon andamento ed economicità;

2) violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies, 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili di sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento;

3) violazione delle norme tecniche per la determinazione dei valori limite di emissione, violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies e 29-sexies del d.lgs. n.

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